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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 29227/2026

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erso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 22 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Roma haconfermato il sequestro preventivo emesso in data 24 marzo 2026 dal G.i.p. delTribunale di Tivoli e avente a oggetto il saldo del conto corrente intestato allaInteredil [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], nella misuradi euro 290.123,01, somma ritenuta, in realtà, nella disponibilità di CeravoloMario, indagato, in concorso con altri, per vari reati tributari.2.

La ricorrente società, terza interessata, articola tre motivi di ricorso.Deduce, con il primo, la violazione di legge per motivazione apparente del decretodi sequestro preventivo, in difetto di un’autonoma valutazione del materialeindiziario, siccome recava la stessa motivazione con cui il Tribunale del riesameaveva annullato il precedente decreto di sequestro preventivo; con il secondo,l’insussistenza degli indici sintomatici tipici della società schermo; con il terzo, laviolazione di legge per motivazione apparente e meramente congetturale delpericulum in mora, fondata su un’automatica e indebita estensione al patrimoniodell’ente di profili di pericolosità soggettiva riferiti ad altro soggetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.Il primo motivo di ricorso, attinente alla motivazione del decreto disequestro preventivo, è inconsistente.La ricorrente, premesso che il primo decreto di sequestro è stato annullatodal Tribunale del riesame per mancanza di motivazione del periculum, halamentato che il secondo decreto recava la trasposizione integrale dellamotivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, senza alcuna valutazionecritica autonoma.

Vi sarebbe stata, dunque, una “caduta circolare” della funzionedi controllo perché il Tribunale del riesame avrebbe finito per controllare non ilG.i.p., bensì sé stesso, in “una sorta di autoesame motivazionale che svuota disignificato la funzione di garanzia tipica del gravame cautelare e che lede, nellasostanza, il principio del doppio grado di scrutinio giurisdizionale in materiacautelare reale”.Ritiene il Collegio che tali argomenti, pur suggestivi, non siano corretti.

Lagiurisprudenza è pacifica nell’affermare che il provvedimento deve costituire, pursempre, un tutto coerente e organico, con la conseguenza che, ai fini del controllocritico sulla sussistenza di una valida argomentazione, ogni punto deve essereposto in relazione agli altri, ben potendo la ragione di una determinata statuizionerisultare da punti diversi del provvedimento cui sia stato fatto richiamo, ancheimplicito (tra le più recenti, Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775– 02) e che è certamente legittimo il ricorso alla tecnica redazionale delcosiddetto copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendoad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi deicontenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso insede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127– 01).

Ben è possibile poi che la relatio abbia a oggetto un provvedimentocautelare anche quando annullato (Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi,Rv. 283394 – 01).

Nulla osta, dunque, che abbia a oggetto anche il provvedimentodi annullamento.

Il discrimine è pur sempre costituito dalla valutazione criticaautonoma del compendio indiziario.

Nel caso in esame, certamente il G.i.p. hapotuto tesaurizzare le considerazioni del Tribunale del riesame, ma le ha fatteproprie, confezionando una motivazione idonea a resistere a ulteriori censure.2.Il punto nodale del ricorso è, tuttavia, quello della disponibilità del saldotramite un’altra società, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Sempre nel primo motivo di ricorso la difesa ha contestato che la delega aoperare sul conto determinasse la disponibilità del conto e ha insistito sul ruolodella società come general contractor nelle costruzioni edili, sulla sua autonomiapatrimoniale gestionale, sulla sua estraneità ai fatti, sulla destinazione del contocorrente al pagamento degli stipendi dei venticinque dipendenti, dei fornitori, deiconsulenti, degli oneri tributari correnti, sull’assenza di qualsivoglia operazionebancaria in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Il criterio elaborato dalla giurisprudenza perstabilire se la delega bancaria sia elemento sufficiente o meno a dimostrare lapiena disponibilità del saldo del conto corrente da parte dell’indagato attiene allecaratteristiche della stessa delega.

La delega è ritenuta sufficiente quando nonsoffra limitazioni (Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821-01).Altrimenti, sono necessari ulteriori elementi di fatto a fondamento del giudizio diragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte deldelegato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 19081 del 30/11/2022, dep. 2023, Gasparro,Rv. 284548-01) o specifici elementi da cui desumere, con giudizio di ragionevoleprobabilità, che l'indagato, in virtù della delega a operare su di esso, abbiaesercitato autonomamente e incondizionatamente le facoltà del proprietario dellesomme, disponendone anche per finalità estranee all'attività di gestione dell’ente(tra le più recenti, Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,Rv. 283824 – 01).

Di qui la necessaria verifica della configurazione della Interedilcome “società-schermo”, oggetto del secondo motivo di ricorso.La ricorrente, dopo aver richiamato i principi generali in materia, ha presoposizione sui vari punti dell’ordinanza, osservando, con riferimento al primo, chela coincidenza della sua sede operativa con quella della altre società, SRS GroupS.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era irrilevante perché lo stabile era di proprietàdella stessa Interedil; con riferimento al secondo, che la migrazione di duedipendenti da lei ad altre società del gruppo era stata fisiologica; con riferimentoal terzo, che [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione di minoranza nella misura diun terzo, tramite la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; con riferimento al quarto, che lapresenza di questi in occasione della perquisizione degli uffici operativi dellaSystem [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era irrilevante ed era dipesadall’essere fratello del legale rappresentante della Interedil; con riferimento alquinto, che la presenza nella memoria dei computer dei locali di dati riconducibilianche alla Interedil era irrilevante, dal momento che era normale che i dispositiviinformatici all’interno di un edificio condiviso contenevano dati riferiti a più societàné nell’ordinanza era stato precisato in cosa consistevano questi dati né era statospecificato se rivelavano una qualsivoglia operazione patrimoniale a beneficio diMario [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al sesto, che l’esposizione debitoria della societànei confronti dell’Erario per euro 715.913,78 non integrava alcuna ipotesi dicommistione patrimoniale, ma costituiva un elemento sintomatico dell’insolvenza;con riferimento al settimo, che la coincidenza temporale tra l’avvio dell’attivitàimprenditoriale della Interedil che, costituita nel 1992, aveva intensificato la suagrande distribuzione alimentare dalla SRS Group, e il progressivo abbandono diquesta erano privi di valenza indiziaria sotto il profilo della commistionepatrimoniale.

In altri termini, secondo la difesa era emerso il quadro di una societàautonoma e operativa che condivideva con altre società del cosiddetto cartello“[OSCURATO:PERSONA]” alcuni dati accessori come la sede operativa, i dipendenti, lapartecipazione minoritaria del [OSCURATO:PERSONA], i dati o i sistemi informatici, ma non viera stato un trasferimento patrimoniale verso [OSCURATO:PERSONA], non vi era stato un attodi disposizione per finalità estranee all’oggetto sociale, non vi era stato il rilasciodi indebite garanzie a favore del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la società era dotata di unproprio modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di un organismodi vigilanza.Le deduzioni non tengono conto del fatto che l’ordinanza impugnata haofferto una lettura non atomizzata, come ha proposto la ricorrente, macomplessiva e ragionata di tutti gli elementi a disposizione e che il controllo dilegittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc.pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli"errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez.

U, n.5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedentigiurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01;si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009,Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565;Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

Non vi rientra invece lasua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).Il Tribunale del riesame ha dimostrato la commistione delle società delgruppo dietro la regia di [OSCURATO:PERSONA] e ha indicato come ulteriormente decisivoun dato non confutato dalla ricorrente e cioè che la stessa Banca del Fucino avevacomunicato alla Guardia di finanza che l’indagato era “il titolare effettivo” del contocorrente, il cui saldo era stato sequestrato per equivalente, nonché “il delegato” aoperare sullo stesso, a riprova del suo ruolo di dominus.3.Il terzo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione del periculumin mora, è inammissibile perché formulato da un soggetto non legittimato.

LeSezioni Unite, nella sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 –01, hanno precisato che il terzo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolaritàdei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presuppostiapplicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

Il principio di diritto,affermato per le misure di prevenzione, è estensibile al presente sequestropreventivo per identità di ratio.

Peraltro, non può non evidenziarsi che il Tribunaledel riesame ha comunque motivato anche il periculum specificando le varie attivitàdistrattive delle società del gruppo con movimenti sui conti esteri per cui Ceravolonon avrebbe esitato a svuotare il conto, una volta scoperta l’utilizzazione dellaInteredil come società schermo.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 22 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Roma haconfermato il sequestro preventivo emesso in data 24 marzo 2026 dal G.i.p. delTribunale di Tivoli e avente a oggetto il saldo del conto corrente intestato allaInteredil [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], nella misuradi euro 290.123,01, somma ritenuta, in realtà, nella disponibilità di CeravoloMario, indagato, in concorso con altri, per vari reati tributari.2. La ricorrente società, terza interessata, articola tre motivi di ricorso.Deduce, con il primo, la violazione di legge per motivazione apparente del decretodi sequestro preventivo, in difetto di un’autonoma valutazione del materialeindiziario, siccome recava la stessa motivazione con cui il Tribunale del riesameaveva annullato il precedente decreto di sequestro preventivo; con il secondo,l’insussistenza degli indici sintomatici tipici della società schermo; con il terzo, laviolazione di legge per motivazione apparente e meramente congetturale delpericulum in mora, fondata su un’automatica e indebita estensione al patrimoniodell’ente di profili di pericolosità soggettiva riferiti ad altro soggetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Il primo motivo di ricorso, attinente alla motivazione del decreto disequestro preventivo, è inconsistente.La ricorrente, premesso che il primo decreto di sequestro è stato annullatodal Tribunale del riesame per mancanza di motivazione del periculum, halamentato che il secondo decreto recava la trasposizione integrale dellamotivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, senza alcuna valutazionecritica autonoma. Vi sarebbe stata, dunque, una “caduta circolare” della funzionedi controllo perché il Tribunale del riesame avrebbe finito per controllare non ilG.i.p., bensì sé stesso, in “una sorta di autoesame motivazionale che svuota disignificato la funzione di garanzia tipica del gravame cautelare e che lede, nellasostanza, il principio del doppio grado di scrutinio giurisdizionale in materiacautelare reale”.Ritiene il Collegio che tali argomenti, pur suggestivi, non siano corretti. Lagiurisprudenza è pacifica nell’affermare che il provvedimento deve costituire, pursempre, un tutto coerente e organico, con la conseguenza che, ai fini del controllocritico sulla sussistenza di una valida argomentazione, ogni punto deve essereposto in relazione agli altri, ben potendo la ragione di una determinata statuizionerisultare da punti diversi del provvedimento cui sia stato fatto richiamo, ancheimplicito (tra le più recenti, Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775– 02) e che è certamente legittimo il ricorso alla tecnica redazionale delcosiddetto copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendoad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi deicontenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso insede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127– 01). Ben è possibile poi che la relatio abbia a oggetto un provvedimentocautelare anche quando annullato (Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi,Rv. 283394 – 01). Nulla osta, dunque, che abbia a oggetto anche il provvedimentodi annullamento. Il discrimine è pur sempre costituito dalla valutazione criticaautonoma del compendio indiziario. Nel caso in esame, certamente il G.i.p. hapotuto tesaurizzare le considerazioni del Tribunale del riesame, ma le ha fatteproprie, confezionando una motivazione idonea a resistere a ulteriori censure.2.Il punto nodale del ricorso è, tuttavia, quello della disponibilità del saldotramite un’altra società, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Sempre nel primo motivo di ricorso la difesa ha contestato che la delega aoperare sul conto determinasse la disponibilità del conto e ha insistito sul ruolodella società come general contractor nelle costruzioni edili, sulla sua autonomiapatrimoniale gestionale, sulla sua estraneità ai fatti, sulla destinazione del contocorrente al pagamento degli stipendi dei venticinque dipendenti, dei fornitori, deiconsulenti, degli oneri tributari correnti, sull’assenza di qualsivoglia operazionebancaria in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il criterio elaborato dalla giurisprudenza perstabilire se la delega bancaria sia elemento sufficiente o meno a dimostrare lapiena disponibilità del saldo del conto corrente da parte dell’indagato attiene allecaratteristiche della stessa delega. La delega è ritenuta sufficiente quando nonsoffra limitazioni (Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821-01).Altrimenti, sono necessari ulteriori elementi di fatto a fondamento del giudizio diragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte deldelegato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 19081 del 30/11/2022, dep. 2023, Gasparro,Rv. 284548-01) o specifici elementi da cui desumere, con giudizio di ragionevoleprobabilità, che l'indagato, in virtù della delega a operare su di esso, abbiaesercitato autonomamente e incondizionatamente le facoltà del proprietario dellesomme, disponendone anche per finalità estranee all'attività di gestione dell’ente(tra le più recenti, Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,Rv. 283824 – 01). Di qui la necessaria verifica della configurazione della Interedilcome “società-schermo”, oggetto del secondo motivo di ricorso.La ricorrente, dopo aver richiamato i principi generali in materia, ha presoposizione sui vari punti dell’ordinanza, osservando, con riferimento al primo, chela coincidenza della sua sede operativa con quella della altre società, SRS GroupS.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era irrilevante perché lo stabile era di proprietàdella stessa Interedil; con riferimento al secondo, che la migrazione di duedipendenti da lei ad altre società del gruppo era stata fisiologica; con riferimentoal terzo, che [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione di minoranza nella misura diun terzo, tramite la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; con riferimento al quarto, che lapresenza di questi in occasione della perquisizione degli uffici operativi dellaSystem [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era irrilevante ed era dipesadall’essere fratello del legale rappresentante della Interedil; con riferimento alquinto, che la presenza nella memoria dei computer dei locali di dati riconducibilianche alla Interedil era irrilevante, dal momento che era normale che i dispositiviinformatici all’interno di un edificio condiviso contenevano dati riferiti a più societàné nell’ordinanza era stato precisato in cosa consistevano questi dati né era statospecificato se rivelavano una qualsivoglia operazione patrimoniale a beneficio diMario [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al sesto, che l’esposizione debitoria della societànei confronti dell’Erario per euro 715.913,78 non integrava alcuna ipotesi dicommistione patrimoniale, ma costituiva un elemento sintomatico dell’insolvenza;con riferimento al settimo, che la coincidenza temporale tra l’avvio dell’attivitàimprenditoriale della Interedil che, costituita nel 1992, aveva intensificato la suagrande distribuzione alimentare dalla SRS Group, e il progressivo abbandono diquesta erano privi di valenza indiziaria sotto il profilo della commistionepatrimoniale. In altri termini, secondo la difesa era emerso il quadro di una societàautonoma e operativa che condivideva con altre società del cosiddetto cartello“[OSCURATO:PERSONA]” alcuni dati accessori come la sede operativa, i dipendenti, lapartecipazione minoritaria del [OSCURATO:PERSONA], i dati o i sistemi informatici, ma non viera stato un trasferimento patrimoniale verso [OSCURATO:PERSONA], non vi era stato un attodi disposizione per finalità estranee all’oggetto sociale, non vi era stato il rilasciodi indebite garanzie a favore del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la società era dotata di unproprio modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di un organismodi vigilanza.Le deduzioni non tengono conto del fatto che l’ordinanza impugnata haofferto una lettura non atomizzata, come ha proposto la ricorrente, macomplessiva e ragionata di tutti gli elementi a disposizione e che il controllo dilegittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc.pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli"errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n.5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedentigiurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01;si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009,Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565;Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece lasua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).Il Tribunale del riesame ha dimostrato la commistione delle società delgruppo dietro la regia di [OSCURATO:PERSONA] e ha indicato come ulteriormente decisivoun dato non confutato dalla ricorrente e cioè che la stessa Banca del Fucino avevacomunicato alla Guardia di finanza che l’indagato era “il titolare effettivo” del contocorrente, il cui saldo era stato sequestrato per equivalente, nonché “il delegato” aoperare sullo stesso, a riprova del suo ruolo di dominus.3.Il terzo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione del periculumin mora, è inammissibile perché formulato da un soggetto non legittimato. LeSezioni Unite, nella sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 –01, hanno precisato che il terzo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolaritàdei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presuppostiapplicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Il principio di diritto,affermato per le misure di prevenzione, è estensibile al presente sequestropreventivo per identità di ratio. Peraltro, non può non evidenziarsi che il Tribunaledel riesame ha comunque motivato anche il periculum specificando le varie attivitàdistrattive delle società del gruppo con movimenti sui conti esteri per cui Ceravolonon avrebbe esitato a svuotare il conto, una volta scoperta l’utilizzazione dellaInteredil come società schermo.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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