CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 43369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/5/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio (perché eccessivo), nonché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato, in presenza di circostanze di fatto (detenzione di sostanze stupefacenti di diversa qualità e peso e costituita da cinquanta ovuli di hashish e due confezioni di marijuana) univocamente riconducibili alla condotta di detenzione a fini di cessione. Il quantitativo e il coinvolgimento nella condotta di una inconsapevole cugina, presso l'abitazione della quale il ricorrente aveva fatto pervenire il plico, in seguito ad un acquisto all'estero tramite un cannale riservato, sono stati valorizzati, senza cadute logiche, al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e giustificare la mancata disapplicazione della recidiva, il diniego delle generiche e la misura della pena; Considerato che la notifica dell'avviso appare regolare per l'udienza udienza, a seguito di rinvio dell'udienza del 9 settembre 2022; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022