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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24088/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; det. o h", k. bWrh Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo LA, N.91),"n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Campobasso in veste di Giudice in grado di appello, ha confermato la sentenza emessa in data 18/07/2022 dal locale Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di lesioni colpose.

All'imputato sono state contestate la colpa generica nonché la colpa specifica, consistita nell'omessa vigilanza e custodia del proprio cane pitbull e nella mancata utilizzazione della museruola, consentendo allo stesso di circolare fuori della propria abitazione.

Accadeva così che, nell'androne delle scale, il cane aggredisse [OSCURATO:PERSONA] che stava rientrando a casa, procurandole una piccola ferita all'avanbraccio destro, giudicata guaribile in cinque giorni.

2. Il ricorso dell'imputato consta di tre motivi con cui deduce:

2.1. Violazione degli artt. 546, lett. e), 597 cod. proc. pen., e 40 cod. pen., per avere il Giudice di appello omesso di valutare il secondo motivo di gravame, relativo all'interruzione del nesso causale.

In dibattimento, infatti, la persona offesa ha riferito di aver preso in braccio il proprio cane, all'evidente fine di evitare che fosse aggredito dal pitbull: se non l'avesse fatto non avrebbe subito il morso, trattandosi di zuffa tra cani.

La condotta della persona offesa ha dunque introdotto un rischio nuovo che ha determinato interruzione del rapporto di causalità;

2.2. Violazione degli artt. 546, lett. e), 597 cod. proc. pen., 51 cod. pen. per non avere Tribunale esaminato il motivo d'appello con cui si invocava l'applicazione dell'anzidetta scriminante, in ragione del fatto che le norme poste a tutela della salute dell'animale domestico impongono al proprietario di utilizzare la museruola (così come la catena) per un tempo limitato.

L'accertamento della responsabilità penale, peraltro, non andava limitato alla condotta dell'imputato ma doveva essere esteso a quella dei familiari, ricoprendo questi una posizione di garanzia in considerazione della presenza del cane in casa;

2.3. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere il Giudice dell'appello ritenuto la violazione di una norma cautelare diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, ove si contesta all'imputato la sola colpa specifica della mancata utilizzazione della museruola.

Nella sentenza impugnata, invece, si afferma la responsabilità del Ricci per non essersi assicurato che la porta dell'abitazione rimanesse chiusa.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4.

In data 13/02/2024, sono pervenute memoria di replica e conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 39 -bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (inserito dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), "contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale".

I motivi in cui si articola il presente ricorso non rientrano, all'evidenza, nell'ambito delle censure consentite, non integrando esse alcuna delle ipotesi di cui alle predette lettere dell'art. 606, apparendo invece volte a censurare vizi motivazionali.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; det. o h", k. bWrh Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo LA, N.91),"n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Campobasso in veste di Giudice in grado di appello, ha confermato la sentenza emessa in data 18/07/2022 dal locale Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di lesioni colpose. All'imputato sono state contestate la colpa generica nonché la colpa specifica, consistita nell'omessa vigilanza e custodia del proprio cane pitbull e nella mancata utilizzazione della museruola, consentendo allo stesso di circolare fuori della propria abitazione. Accadeva così che, nell'androne delle scale, il cane aggredisse [OSCURATO:PERSONA] che stava rientrando a casa, procurandole una piccola ferita all'avanbraccio destro, giudicata guaribile in cinque giorni. 2. Il ricorso dell'imputato consta di tre motivi con cui deduce: 2.1. Violazione degli artt. 546, lett. e), 597 cod. proc. pen., e 40 cod. pen., per avere il Giudice di appello omesso di valutare il secondo motivo di gravame, relativo all'interruzione del nesso causale. In dibattimento, infatti, la persona offesa ha riferito di aver preso in braccio il proprio cane, all'evidente fine di evitare che fosse aggredito dal pitbull: se non l'avesse fatto non avrebbe subito il morso, trattandosi di zuffa tra cani. La condotta della persona offesa ha dunque introdotto un rischio nuovo che ha determinato interruzione del rapporto di causalità; 2.2. Violazione degli artt. 546, lett. e), 597 cod. proc. pen., 51 cod. pen. per non avere Tribunale esaminato il motivo d'appello con cui si invocava l'applicazione dell'anzidetta scriminante, in ragione del fatto che le norme poste a tutela della salute dell'animale domestico impongono al proprietario di utilizzare la museruola (così come la catena) per un tempo limitato. L'accertamento della responsabilità penale, peraltro, non andava limitato alla condotta dell'imputato ma doveva essere esteso a quella dei familiari, ricoprendo questi una posizione di garanzia in considerazione della presenza del cane in casa; 2.3. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere il Giudice dell'appello ritenuto la violazione di una norma cautelare diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, ove si contesta all'imputato la sola colpa specifica della mancata utilizzazione della museruola. Nella sentenza impugnata, invece, si afferma la responsabilità del Ricci per non essersi assicurato che la porta dell'abitazione rimanesse chiusa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4. In data 13/02/2024, sono pervenute memoria di replica e conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 39 -bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (inserito dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), "contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale". I motivi in cui si articola il presente ricorso non rientrano, all'evidenza, nell'ambito delle censure consentite, non integrando esse alcuna delle ipotesi di cui alle predette lettere dell'art. 606, apparendo invece volte a censurare vizi motivazionali. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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