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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 16513/2022

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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/1/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 22 settembre 2020, riducendo le pene inflitte e confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di rapina impropria e lesioni aggravate.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, per mancanza ovvero per manifesta illogicità, con riguardo alle censure svolte in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di lesioni di cui al capo B).

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen. e vizio della motivazione, per illogicità, per avere applicato la medesima pena per il più grave reato di rapina, pur avendo ricostruito diversamente il fatto quanto al momento in cui l'imputato aveva fatto uso della bottiglia per minacciare l'inseguitore, impugnata solo dopo essere stato raggiunto e durante la colluttazione.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso non tiene conto della doppia conforme affermazione di responsabilità che è fondata sul dato oggettivo, rilevato dal referto medico (che attesta la presenza di escoriazioni sul braccio destro della persona offesa), e sulle dichiarazioni dei testimoni che hanno riferito della colluttazione avvenuta tra l'imputato e l'inseguitore (pagg. 1 e 2 della sentenza del Tribunale); sicché il dato contrastante evidenziato dal ricorrente, ossia che l'escoriazione non potesse derivare da eventuali colpi inferti con la bottiglia integra utilizzata per minacciare la vittima, non esclude la riferibilità dell'escoriazione alle conseguenze della colluttazione.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato; la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni per le quali la diminuzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non fosse stata applicata nella massima estensione, con motivazione congrua e immune da vizi logici; la ricostruzione del fatto, che ha condotto all'esclusione dell'aggravante in relazione al delitto di lesioni, non ha inciso sulla valutazione del fatto di rapina, sicché correttamente alcuna riduzione è stata apportata quanto al relativo trattamento sanzionatorio.

1.3. Deve esser incidentalmente rilevato che, nell'indicazione in concreto della pena - che la Corte territoriale ha rideterminato operando la richiamata riduzione - risulta un evidente errore materiale ad opera del giudice d'appello (poiché la pena indicata nella motivazione e nel dispositivo è superiore a quella risultante dalla sentenza di primo grado); errore che alla luce della rilevata inammissibilità del ricorso, ai sensi del disposto dell'art. 130, comma 1, ult. periodo, cod. proc. pen. dovrà essere emendato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i ola Giov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/1/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 22 settembre 2020, riducendo le pene inflitte e confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di rapina impropria e lesioni aggravate. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, per mancanza ovvero per manifesta illogicità, con riguardo alle censure svolte in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di lesioni di cui al capo B). 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen. e vizio della motivazione, per illogicità, per avere applicato la medesima pena per il più grave reato di rapina, pur avendo ricostruito diversamente il fatto quanto al momento in cui l'imputato aveva fatto uso della bottiglia per minacciare l'inseguitore, impugnata solo dopo essere stato raggiunto e durante la colluttazione. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non tiene conto della doppia conforme affermazione di responsabilità che è fondata sul dato oggettivo, rilevato dal referto medico (che attesta la presenza di escoriazioni sul braccio destro della persona offesa), e sulle dichiarazioni dei testimoni che hanno riferito della colluttazione avvenuta tra l'imputato e l'inseguitore (pagg. 1 e 2 della sentenza del Tribunale); sicché il dato contrastante evidenziato dal ricorrente, ossia che l'escoriazione non potesse derivare da eventuali colpi inferti con la bottiglia integra utilizzata per minacciare la vittima, non esclude la riferibilità dell'escoriazione alle conseguenze della colluttazione. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato; la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni per le quali la diminuzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non fosse stata applicata nella massima estensione, con motivazione congrua e immune da vizi logici; la ricostruzione del fatto, che ha condotto all'esclusione dell'aggravante in relazione al delitto di lesioni, non ha inciso sulla valutazione del fatto di rapina, sicché correttamente alcuna riduzione è stata apportata quanto al relativo trattamento sanzionatorio. 1.3. Deve esser incidentalmente rilevato che, nell'indicazione in concreto della pena - che la Corte territoriale ha rideterminato operando la richiamata riduzione - risulta un evidente errore materiale ad opera del giudice d'appello (poiché la pena indicata nella motivazione e nel dispositivo è superiore a quella risultante dalla sentenza di primo grado); errore che alla luce della rilevata inammissibilità del ricorso, ai sensi del disposto dell'art. 130, comma 1, ult. periodo, cod. proc. pen. dovrà essere emendato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i ola Giov
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