Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09971/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna: - di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo dipendente civile del Ministero della difesa) per il furto, commesso il 20 agosto 2015, in concorso tra loro, di ventuno batterie navali e di una morsa da banco, posti all'interno dell'arsenale militare di Taranto (artt. 624, 625, comma primo, nn. 2, 5, 7, e 61 n. 9, cod. pen. - capo 1 dell'imputazione); - di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di introduzione clandestina in luoghi militari (art. 260 cod. pen. - capo 2); - di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per aver violato i sigilli apposti sul veicolo, utilizzato per il furto, [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] (art. 349 cod. pen. - capo 3); - di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, misura adottata nei suoi confronti a seguito dell'arresto in flagranza per il reato di cui al capo 1 (art. 385, cod. pen., capo 5).

Con la medesima sentenza il giudice di secondo grado ha escluso la recidiva riconosciuta al Massaro e ridotto le pene applicate a Massaro e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti a firma dei rispettivi difensori.

3. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa tre motivi.

3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di furto.

Le batterie sottratte erano "esauste" e, come tali, prive di valore; dunque non potrebbe configurarsi "il fine di profitto" che connota la fattispecie di cui all'art.624 cod. pen..

3.2. Con il secondo motivo deduce il mancato rispetto del canone dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..

3.3. Con il terzo contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la particolare tenuità del fatto sarebbe evincibile dalla natura dei beni sottratti: materiale di risulta privo di valore commerciale.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del concorso nel reato.

Non vi sarebbe alcuna prova certa della partecipazione di Cantoro al furto per cui è processo; risultano soltanto due telefonate con il Massaro che, peraltro, documentano come Cantoro si trovasse in località lontana da quella di commissione del furto.

5. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi, di seguito enunciati, ex art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.5.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione delle prove testimoniali decisive richieste con l'atto di appello.

I testimoni indicati avrebbero dovuto confermare che alle ore 12,30 del 20 agosto 2015 Massaro si trovava in luogo distante rispetto al varco dell'arsenale.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i reati di furto (capo 1), di introduzione clandestina in luoghi militari (capo 2), di evasione (capo 5).

Il ricorso ripercorre gli esiti dell'istruttoria dibattimentale per sostenere che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, risulterebbe confermata la versione difensiva che colloca Massaro distante dal varco di accesso nell'arco temporale in cui si sono svolti i fatti: dalle ore 11.30 alle ore 12:30 del 20 agosto 2015 (pagg. 13-32).

Si sostiene, tra l'altro: - che la sentenza di secondo grado sarebbe solo apparentemente motivata, risolvendosi nel recepimento acritico di quella di primo grado; - che le prove raccolte sarebbero state erroneamente valutate e non sarebbe stata rispettata la regola di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; - che le risultanze istruttorie sarebbero state travisate; - che, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, l'imputato non avrebbe mai ammesso di aver consentito l'accesso al furgone condotto da [OSCURATO:PERSONA]; - che, quanto al reato di evasione, l'agente di polizia giudiziaria, escusso come testimone, si sarebbe limitato a "citofonare senza accedere all'abitazione dell'imputato", circostanza inidonea a dimostrare che al momento del controllo l'imputato si trovasse altrove.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di determinazione della pena-base per il reato di cui al capo 2) e degli aumenti per i reati satellite di cui ai capi 1) e 5).

In particolare non sarebbe stato valutato l'esiguo valore economico delle batterie "esauste" oggetto di sottrazione.

6. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.Va preliminarmente chiarito che il reato di furto di cui al capo 1) rimane procedibile di ufficio anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) perché risulta contestata e ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici e destinate a pubblico servizio.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza di reato.

Al momento dell'arresto, l'imputato si trovava guida del furgone che trasportava ventuno batterie navali e una morsa da banco sottratti poco prima dai depositi dell'arsenale militare di Taranto.

2.2. Il primo motivo di ricorso è generico.

Secondo il ricorrente, l'assenza di fine di profitto si ricaverebbe dalla circostanza che le batterie navali erano esauste e quindi prive di valore.

Tuttavia il ricorrente formula delle considerazioni che danno per scontata una circostanza che non lo è affatto: la Corte di appello ha escluso che fosse provata l'assenza di valore delle batterie ed evidenzia come fosse stata sottratta anche una "morsa da banco" (pagg. 11 e 12 sentenza impugnata).

2.3. Il secondo motivo è intrinsecamente generico, poiché denuncia un vizio motivazionale in maniera astratta senza alcun confronto con le effettive ragioni poste a base della affermazione di responsabilità e senza misurarsi con il dato dell'arresto in flagranza e della ammissione del fatto.

2.4. Medesima sorte segue il terzo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La censura è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 26 nella parte in cui ritiene ostativa "la rilevante gravità dei plurimi delitti commessi").

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Cantoro, cugino di [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell'impresa proprietaria del furgone utilizzato per commettere il furto, viene raggiunto dalla chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA]: Cantoro è l'ideatore e l'organizzatore del furto (cfr. pag. 21 sentenza impugnata).

I riscontri esterni individualizzanti vengono individuati nei contatti telefonici avvenuti, tra Cantoro e Massaro, poco prima dell'ingresso del furgone dal varco dell'arsenale e durante la permanenza del mezzo all'interno dell'area militare (pag. 21).3.2.

L'unico motivo proposto è generico, poiché non coglie l'essenza del ragionamento probatorio del giudice di merito.

Non si versa in una ipotesi di prova indiziaria e di regola valutativa espressa dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma di chiamata di correo e di regola sancita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

L'assenza di reale confronto con le effettive ragioni della decisione confinano la censura nell'alveo della inammissibilità

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. All'epoca dei fatti Massaro era un dipendente civile del Ministero della difesa, era addetto al servizio di vigilanza presso l'arsenale militare di Taranto e si occupava dei controlli ai varchi di ingresso.

I giudici di merito strutturano come segue la prova della responsabilità del Massaro in ordine ai reati di furto e di introduzione clandestina in luoghi militari (capi 1 e 2). [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere stato aiutato da un dipendente dell'arsenale (che, in sede di interrogatorio, non ha inteso indicare), il quale gli ha permesso di accedere all'interno dell'area militare e, a bordo di un'altra vettura, lo ha guidato fino al luogo del furto.

Questo complice va individuato con certezza nel Massaro in quanto raggiunto da plurimi convergenti elementi: Massaro si trovava al varco di ingresso alle 11:30 proprio nel momento in cui è transitato il furgone condotto da [OSCURATO:PERSONA] e utilizzato per il furto; è stato Massaro a controllare il furgone e a consentirne l'accesso (nonostante il mezzo fosse privo di autorizzazioni); Massaro si è allontanato dal varco a bordo di una vettura; poco prima dell'accesso del furgone e durante la commissione del furto Massaro ha avuto vari contatti telefonici con Cantoro, ideatore e organizzatore del furto, contatti su cui non ha fornito alcuna spiegazione alternativa (pagg. 12-20 sentenza impugnata).

4.2. Il primo motivo, che deduce l'omessa assunzione di prova decisiva, è manifestamente infondato.

La mancata assunzione di una prova, per poter determinare di per sé l'invalidità della decisione impugnata, deve riguardare una prova "decisiva", secondo il chiaro testo dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; e, per tale, s'intende quella che, ove esperita, se confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, o comunque quella che, non assunta o non valutata, intacca la struttura portante della sentenza (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, M., Rv. 259323).

Ne consegue che la "prova decisiva", di cui al citato art. 606, lett. d), deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti, al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035).

Al di là di tali ipotesi, invece, la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria da parte del giudice d'appello è sinclacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del vizio di motivazione, e cioè se e nella misura in cui l'omessa integrazione del compendio probatorio ridondi negativamente sulla complessiva tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata.

Nella specie la circostanza valorizzata dal giudice di merito è quella della presenza dell'imputato al varco al momento dell'ingresso del furgone, dato su cui le prove richieste non incidono; mentre è stato ritenuto privo di rilievo il luogo di collocamento dell'imputato al momento dell'uscita del furgone (pag. 12 e ss.).

4.3. Il secondo motivo esula dal novero dei vizi deducibili.

4.3.1. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio.

Va ricordato, però, che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

4.3.2. In particolare circa la responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 1) e 2), l'apparato argomentativo esibito dalla c.d.

"doppia conforme di condanna" è ampio, esaustivo e privo di cadute logiche (vedi sopra paragrafo 4.1).

4.3.3. Le doglianze in merito alla sussistenza del reato di evasione (capo 5) involgono questioni di fatto e di valutazione della prova.

Il ricorso non si confronta con le ragioni del decidere: a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la corte di appello valorizza, oltre alla chiamata al citofono, la circostanza che l'agente di polizia giudiziaria ha bussato alla porta di ingresso dell'abitazione ove il Massaro era detenuto agli arresti domiciliari senza ricevere risposta (pagg. 25 e 26) La Corte distrettuale confuta l'ipotesi di una interruzione nella erogazione dell'energia elettrica, che, peraltro, non spiegherebbe la mancata risposta alla bussata.

4.4. Il terzo motivo, che si appunta sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

In accoglimento di analogo motivo di appello la Corte distrettuale ha già ridotto la pena inflitta per il reato più grave (pag. 26 e 27).

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nella specie, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna: - di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo dipendente civile del Ministero della difesa) per il furto, commesso il 20 agosto 2015, in concorso tra loro, di ventuno batterie navali e di una morsa da banco, posti all'interno dell'arsenale militare di Taranto (artt. 624, 625, comma primo, nn. 2, 5, 7, e 61 n. 9, cod. pen. - capo 1 dell'imputazione); - di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di introduzione clandestina in luoghi militari (art. 260 cod. pen. - capo 2); - di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per aver violato i sigilli apposti sul veicolo, utilizzato per il furto, [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] (art. 349 cod. pen. - capo 3); - di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, misura adottata nei suoi confronti a seguito dell'arresto in flagranza per il reato di cui al capo 1 (art. 385, cod. pen., capo 5). Con la medesima sentenza il giudice di secondo grado ha escluso la recidiva riconosciuta al Massaro e ridotto le pene applicate a Massaro e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti a firma dei rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa tre motivi. 3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di furto. Le batterie sottratte erano "esauste" e, come tali, prive di valore; dunque non potrebbe configurarsi "il fine di profitto" che connota la fattispecie di cui all'art.624 cod. pen.. 3.2. Con il secondo motivo deduce il mancato rispetto del canone dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 3.3. Con il terzo contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la particolare tenuità del fatto sarebbe evincibile dalla natura dei beni sottratti: materiale di risulta privo di valore commerciale. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del concorso nel reato. Non vi sarebbe alcuna prova certa della partecipazione di Cantoro al furto per cui è processo; risultano soltanto due telefonate con il Massaro che, peraltro, documentano come Cantoro si trovasse in località lontana da quella di commissione del furto. 5. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi, di seguito enunciati, ex art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.5.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione delle prove testimoniali decisive richieste con l'atto di appello. I testimoni indicati avrebbero dovuto confermare che alle ore 12,30 del 20 agosto 2015 Massaro si trovava in luogo distante rispetto al varco dell'arsenale. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i reati di furto (capo 1), di introduzione clandestina in luoghi militari (capo 2), di evasione (capo 5). Il ricorso ripercorre gli esiti dell'istruttoria dibattimentale per sostenere che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, risulterebbe confermata la versione difensiva che colloca Massaro distante dal varco di accesso nell'arco temporale in cui si sono svolti i fatti: dalle ore 11.30 alle ore 12:30 del 20 agosto 2015 (pagg. 13-32). Si sostiene, tra l'altro: - che la sentenza di secondo grado sarebbe solo apparentemente motivata, risolvendosi nel recepimento acritico di quella di primo grado; - che le prove raccolte sarebbero state erroneamente valutate e non sarebbe stata rispettata la regola di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; - che le risultanze istruttorie sarebbero state travisate; - che, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, l'imputato non avrebbe mai ammesso di aver consentito l'accesso al furgone condotto da [OSCURATO:PERSONA]; - che, quanto al reato di evasione, l'agente di polizia giudiziaria, escusso come testimone, si sarebbe limitato a "citofonare senza accedere all'abitazione dell'imputato", circostanza inidonea a dimostrare che al momento del controllo l'imputato si trovasse altrove. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di determinazione della pena-base per il reato di cui al capo 2) e degli aumenti per i reati satellite di cui ai capi 1) e 5). In particolare non sarebbe stato valutato l'esiguo valore economico delle batterie "esauste" oggetto di sottrazione. 6. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.Va preliminarmente chiarito che il reato di furto di cui al capo 1) rimane procedibile di ufficio anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) perché risulta contestata e ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici e destinate a pubblico servizio. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza di reato. Al momento dell'arresto, l'imputato si trovava guida del furgone che trasportava ventuno batterie navali e una morsa da banco sottratti poco prima dai depositi dell'arsenale militare di Taranto. 2.2. Il primo motivo di ricorso è generico. Secondo il ricorrente, l'assenza di fine di profitto si ricaverebbe dalla circostanza che le batterie navali erano esauste e quindi prive di valore. Tuttavia il ricorrente formula delle considerazioni che danno per scontata una circostanza che non lo è affatto: la Corte di appello ha escluso che fosse provata l'assenza di valore delle batterie ed evidenzia come fosse stata sottratta anche una "morsa da banco" (pagg. 11 e 12 sentenza impugnata). 2.3. Il secondo motivo è intrinsecamente generico, poiché denuncia un vizio motivazionale in maniera astratta senza alcun confronto con le effettive ragioni poste a base della affermazione di responsabilità e senza misurarsi con il dato dell'arresto in flagranza e della ammissione del fatto. 2.4. Medesima sorte segue il terzo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La censura è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 26 nella parte in cui ritiene ostativa "la rilevante gravità dei plurimi delitti commessi"). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Cantoro, cugino di [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell'impresa proprietaria del furgone utilizzato per commettere il furto, viene raggiunto dalla chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA]: Cantoro è l'ideatore e l'organizzatore del furto (cfr. pag. 21 sentenza impugnata). I riscontri esterni individualizzanti vengono individuati nei contatti telefonici avvenuti, tra Cantoro e Massaro, poco prima dell'ingresso del furgone dal varco dell'arsenale e durante la permanenza del mezzo all'interno dell'area militare (pag. 21).3.2. L'unico motivo proposto è generico, poiché non coglie l'essenza del ragionamento probatorio del giudice di merito. Non si versa in una ipotesi di prova indiziaria e di regola valutativa espressa dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma di chiamata di correo e di regola sancita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. L'assenza di reale confronto con le effettive ragioni della decisione confinano la censura nell'alveo della inammissibilità 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. All'epoca dei fatti Massaro era un dipendente civile del Ministero della difesa, era addetto al servizio di vigilanza presso l'arsenale militare di Taranto e si occupava dei controlli ai varchi di ingresso. I giudici di merito strutturano come segue la prova della responsabilità del Massaro in ordine ai reati di furto e di introduzione clandestina in luoghi militari (capi 1 e 2). [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere stato aiutato da un dipendente dell'arsenale (che, in sede di interrogatorio, non ha inteso indicare), il quale gli ha permesso di accedere all'interno dell'area militare e, a bordo di un'altra vettura, lo ha guidato fino al luogo del furto. Questo complice va individuato con certezza nel Massaro in quanto raggiunto da plurimi convergenti elementi: Massaro si trovava al varco di ingresso alle 11:30 proprio nel momento in cui è transitato il furgone condotto da [OSCURATO:PERSONA] e utilizzato per il furto; è stato Massaro a controllare il furgone e a consentirne l'accesso (nonostante il mezzo fosse privo di autorizzazioni); Massaro si è allontanato dal varco a bordo di una vettura; poco prima dell'accesso del furgone e durante la commissione del furto Massaro ha avuto vari contatti telefonici con Cantoro, ideatore e organizzatore del furto, contatti su cui non ha fornito alcuna spiegazione alternativa (pagg. 12-20 sentenza impugnata). 4.2. Il primo motivo, che deduce l'omessa assunzione di prova decisiva, è manifestamente infondato. La mancata assunzione di una prova, per poter determinare di per sé l'invalidità della decisione impugnata, deve riguardare una prova "decisiva", secondo il chiaro testo dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; e, per tale, s'intende quella che, ove esperita, se confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, o comunque quella che, non assunta o non valutata, intacca la struttura portante della sentenza (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, M., Rv. 259323). Ne consegue che la "prova decisiva", di cui al citato art. 606, lett. d), deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti, al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035). Al di là di tali ipotesi, invece, la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria da parte del giudice d'appello è sinclacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del vizio di motivazione, e cioè se e nella misura in cui l'omessa integrazione del compendio probatorio ridondi negativamente sulla complessiva tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. Nella specie la circostanza valorizzata dal giudice di merito è quella della presenza dell'imputato al varco al momento dell'ingresso del furgone, dato su cui le prove richieste non incidono; mentre è stato ritenuto privo di rilievo il luogo di collocamento dell'imputato al momento dell'uscita del furgone (pag. 12 e ss.). 4.3. Il secondo motivo esula dal novero dei vizi deducibili. 4.3.1. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio. Va ricordato, però, che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 4.3.2. In particolare circa la responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 1) e 2), l'apparato argomentativo esibito dalla c.d. "doppia conforme di condanna" è ampio, esaustivo e privo di cadute logiche (vedi sopra paragrafo 4.1). 4.3.3. Le doglianze in merito alla sussistenza del reato di evasione (capo 5) involgono questioni di fatto e di valutazione della prova. Il ricorso non si confronta con le ragioni del decidere: a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la corte di appello valorizza, oltre alla chiamata al citofono, la circostanza che l'agente di polizia giudiziaria ha bussato alla porta di ingresso dell'abitazione ove il Massaro era detenuto agli arresti domiciliari senza ricevere risposta (pagg. 25 e 26) La Corte distrettuale confuta l'ipotesi di una interruzione nella erogazione dell'energia elettrica, che, peraltro, non spiegherebbe la mancata risposta alla bussata. 4.4. Il terzo motivo, che si appunta sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. In accoglimento di analogo motivo di appello la Corte distrettuale ha già ridotto la pena inflitta per il reato più grave (pag. 26 e 27). La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nella specie, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichi
Sentenza Cassazione n. 09971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris