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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11334/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI GELAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto da pubblico ministero non legittimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza in data 6 ottobre 2022, accoglieva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di C 396.628,00 in relazione ai delitti di cui agli artt. 640 bis e 316 bis cod.pen. allo stesso contestati. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Gela deducendo CCM distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp..att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art.606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento al capo A) ed alla ritenuta insussistenza del fumus per avere il tribunale apoditticamente sposato la tesi difensiva; si segnalava in particolare che il provvedimento impugnato aveva errato sia nel ritenere che nel procedimento di valutazione del danno patito dalla impresa degli istanti non avesse avuto alcun ruolo la perizia contabile di parte dei medesimi ed il calcolo dei danni patiti negli anni, sia nel ritenere irrilevante l'avvenuta rappresentazione di un danno pari ad oltre 390.000 C a fronte di una valutazione da parte del consulente del P.M. ammontante a 206.000 C, che avrebbe comunque imposto ritenere la sussistenza del fumus della truffa per la parte eccedente del contributo richiesto; ancora, si deduceva che non erano state valorizzate le irregolarità nella documentazione contabile e che non era stata ricostruita adeguatamente la vicenda dell'estinzione dei debiti bancari che manifestava l'intento truffaldino; difatti l'esposizione con la banca Unicredit aveva data a due anni prima dalla domanda per ottenere l'accesso al fondo di solidarietà ex L. 44/1999; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 194 cod.proc.pen. quanto alla svalutazione da parte del giudice del riesame delle dichiarazioni rese dall'avv.to Panebianco che doveva ritenersi profondo conoscitore della vicenda le cui dichiarazioni erano state ampiamente riscontrate; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei commercianti che avevano riferito circa le ragioni della volontà del Caponetti di cessare l'attività non riconducibili all'intimidazione ambientale bensì allo scopo di dedicarsi completamente alle attività dell'associazione antiracket di cui è Presidente; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per assenza di motivazione avuto riguardo alla impossibilità di ricondurre le perdite subite dall'impresa dei coniugi Caponetti all'intimidazione ambientale; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al capo B) della rubrica con particolare riguardo all'asserita sussistenza di un prestito infruttifero del Caponetti nei confronti dell'impresa per l'ammontare di C 174.468,091 ritenuto veritiero da parte del tribunale del riesame, pur trattandosi di credito sfornito di qualsiasi riscontro documentale così che la successiva percezione di parte della somma versata dal fondo di solidarietà doveva ritenersi illecita; al proposito si esponeva ancora che la pluralità di istanze formulate dai coniugi Caponetti doveva fare ritenere gli stessi autori di una strategia finalizzata ad ottenere somme ben maggiori rispetto a quelle già falsamente rappresentate dal consulente di parte; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 15 L. 44/1999 per avere il tribunale ritenuto giustificata la destinazione delle somme ricevute, il ripianamento dei debiti anche nei confronti del Caponetti medesimo, avuto riguardo all'avvio della procedura di revoca del beneficio intrapresa dalla Prefettura ed in considerazione della illegittimità della destinazione alla perdita dell'avviamento commerciale in assenza di chiusura delle attività di impresa così che le somme avrebbero potuto essere impiegate soltanto per il rilancio dell'impresa.[OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato da soggetto privo di legittimazione; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poichè la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata; in motivazione, la Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, l'art.325 cod. proc. pen. non richiama nè riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale (Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858 - 01).

In precedenza si era già affermato come è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 3, Ordinanza n. 47142 del 07/11/2012, Rv. 253869 - 01).

L'affermazione risulta poi ribadita con riguardo a tutti i procedimenti cautelari reali per i quali legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame è solo il pubblico ministero presso l'organo decidente e non anche quello che ha richiesto il sequestro, qualora svolga le proprie funzioni presso diverso tribunale del distretto (Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Rv. 237232 - 01).

Difatti, va ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione, senza così riprodurre il dettato del primo comma dell'art. 311 codice di rito, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale).

Come si è detto, analoga norma non è stata dettata nel caso delle misure cautelari reali così che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.

Ed a tale conclusione si perviene anche considerando il fatto che lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedura dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 60, L. 23 \\ giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura.

Ne consegue che il pubblico ministero di Gela non poteva impugnare il provvedimento del tribunale del riesame reale di Caltanissetta con ricorso per cassazione.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 febbraio 2023 IL kONSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI GELAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto da pubblico ministero non legittimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza in data 6 ottobre 2022, accoglieva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di C 396.628,00 in relazione ai delitti di cui agli artt. 640 bis e 316 bis cod.pen. allo stesso contestati. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Gela deducendo CCM distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp..att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art.606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento al capo A) ed alla ritenuta insussistenza del fumus per avere il tribunale apoditticamente sposato la tesi difensiva; si segnalava in particolare che il provvedimento impugnato aveva errato sia nel ritenere che nel procedimento di valutazione del danno patito dalla impresa degli istanti non avesse avuto alcun ruolo la perizia contabile di parte dei medesimi ed il calcolo dei danni patiti negli anni, sia nel ritenere irrilevante l'avvenuta rappresentazione di un danno pari ad oltre 390.000 C a fronte di una valutazione da parte del consulente del P.M. ammontante a 206.000 C, che avrebbe comunque imposto ritenere la sussistenza del fumus della truffa per la parte eccedente del contributo richiesto; ancora, si deduceva che non erano state valorizzate le irregolarità nella documentazione contabile e che non era stata ricostruita adeguatamente la vicenda dell'estinzione dei debiti bancari che manifestava l'intento truffaldino; difatti l'esposizione con la banca Unicredit aveva data a due anni prima dalla domanda per ottenere l'accesso al fondo di solidarietà ex L. 44/1999; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 194 cod.proc.pen. quanto alla svalutazione da parte del giudice del riesame delle dichiarazioni rese dall'avv.to Panebianco che doveva ritenersi profondo conoscitore della vicenda le cui dichiarazioni erano state ampiamente riscontrate; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei commercianti che avevano riferito circa le ragioni della volontà del Caponetti di cessare l'attività non riconducibili all'intimidazione ambientale bensì allo scopo di dedicarsi completamente alle attività dell'associazione antiracket di cui è Presidente; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per assenza di motivazione avuto riguardo alla impossibilità di ricondurre le perdite subite dall'impresa dei coniugi Caponetti all'intimidazione ambientale; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al capo B) della rubrica con particolare riguardo all'asserita sussistenza di un prestito infruttifero del Caponetti nei confronti dell'impresa per l'ammontare di C 174.468,091 ritenuto veritiero da parte del tribunale del riesame, pur trattandosi di credito sfornito di qualsiasi riscontro documentale così che la successiva percezione di parte della somma versata dal fondo di solidarietà doveva ritenersi illecita; al proposito si esponeva ancora che la pluralità di istanze formulate dai coniugi Caponetti doveva fare ritenere gli stessi autori di una strategia finalizzata ad ottenere somme ben maggiori rispetto a quelle già falsamente rappresentate dal consulente di parte; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 15 L. 44/1999 per avere il tribunale ritenuto giustificata la destinazione delle somme ricevute, il ripianamento dei debiti anche nei confronti del Caponetti medesimo, avuto riguardo all'avvio della procedura di revoca del beneficio intrapresa dalla Prefettura ed in considerazione della illegittimità della destinazione alla perdita dell'avviamento commerciale in assenza di chiusura delle attività di impresa così che le somme avrebbero potuto essere impiegate soltanto per il rilancio dell'impresa.[OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato da soggetto privo di legittimazione; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poichè la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata; in motivazione, la Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, l'art.325 cod. proc. pen. non richiama nè riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale (Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858 - 01). In precedenza si era già affermato come è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 3, Ordinanza n. 47142 del 07/11/2012, Rv. 253869 - 01). L'affermazione risulta poi ribadita con riguardo a tutti i procedimenti cautelari reali per i quali legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame è solo il pubblico ministero presso l'organo decidente e non anche quello che ha richiesto il sequestro, qualora svolga le proprie funzioni presso diverso tribunale del distretto (Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Rv. 237232 - 01). Difatti, va ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione, senza così riprodurre il dettato del primo comma dell'art. 311 codice di rito, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). Come si è detto, analoga norma non è stata dettata nel caso delle misure cautelari reali così che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Ed a tale conclusione si perviene anche considerando il fatto che lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedura dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 60, L. 23 \\ giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura. Ne consegue che il pubblico ministero di Gela non poteva impugnare il provvedimento del tribunale del riesame reale di Caltanissetta con ricorso per cassazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 17 febbraio 2023 IL kONSI
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