CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09148/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA con sentenza in data 04/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA in data 19/10/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648, secondo comma cod. pen. (ricettazione di un motociclo). Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge (artt. 99, 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) per l'omessa declaratoria in appello della dichiarazione del reato per prescrizione, in considerazione della esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Deve a tal fine considerarsi: a) in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo, e, quindi, al termine massimo di dieci anni (Cass. sez. 2, sent. n. 14767 del 21/03/2017 - dep. 24/03/2017 - Rv. 269492); b) il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell'immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del "favor rei", e, quindi, alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], coincidente con quella del denunciato furto; c) la prescrizione non può essersi verificata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, il 04/05/2021, non essendo decorso il termine decennale, con decorrenze dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'inammissibilità del ricorso preclude altresì il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] A DEPOSITATO tI9 CANCELLERIA [OSCURATO:PERSONA]