CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 settembre 2025 la quale, pur riformando in punto di trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna intervenuta in primo grado per plurime fattispecie fallimentari. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che non si confronta con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in forza della quale il momento consumativo del delitto di bancarotta fraudolenta decorre dalla dichiarazione di fallimento e da esso decorrono i termini per la prescrizione. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo della richiesta di sospensione condizionale della pena, in ordine alla quale la Corte di appello ha già operato la sua valutazione, con motivazione coerente e logica che dà atto dell'assenza dei presupposti normativi per l'applicazione. Il ricorrente non confuta la giurisprudenza consolidata di legittimità in forza della quale la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione. (Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, P.g. in proc. s, Rv. 265912 - 01). Il terzo motivo è inammissibile in quanto contesta valutazioni di merito del giudice, atteso che la dosimetria della pena è adeguatamente e ragionevolmente motivata dal giudice, sì come il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M