CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alle misure cautelari della custodia in carcere applicategli rispettivamente dall'8 luglio 2013 al 18 settem- bre 2915 e da tale data al 18 ottobre 2016 in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991 (capo 8) e 416 bis cod. pen. (capo 21). Con riferimento a tali addebiti, il Tribunale di Paola condannava il Pancaro in relazione al reato di cui al capo 8) e lo assolveva in relazione al reato di cui al capo 21) per non aver commesso il fatto; in seguito, la Corte di appello lo assolveva anche dal reato di cui al capo 8) con la medesima formula assolutoria. La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il compor- tamento del Pancaro che aveva dato causa alla restrizione cautelare era caratteriz- zato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art.314 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di appello ha erroneamente basato il diniego del diritto alla riparazione su comportamenti del Pancaro non specifici, che non avevano con- corso a dare causa al provvedimento restrittivo della libertà personale, e su valuta- zioni operate sulla base di dati congetturali. Non erano evincibili condotte macroscopicamente negligenti o imprudenti del Pancaro; peraltro, mancando la consapevolezza che altri fossero dediti ad un'attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non poteva avere inci- denza negativa. 3. Il ricorso è fondato. A fronte dei rilievi mossi con il ricorso che si esamina è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, così come delineata dalla giurisprudenza di le- gittimità. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o ma- croscopica negligenza, imprudenzà o violazione di leggi ò regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetuta- mente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condi- zione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta deten- zione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposi- zione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambro- sio, Rv. 247664; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Secondo la consolidata giurisprudenza, in tema di riparazione per l'ingiusta de- tenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappre- sentata dall'avere il richiedente dato causa, all'ingiusta carcerazione, deve concre- tarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascu- ratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (autoincolpa- zione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi); il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali compor- tamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'inden- nizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta con- sapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accídit secondo le regole di esperienza comune- mente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disci- plinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).Quanto all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. - che da quella di cui al primo comma si distingue per essere stata giudizialmente accertata l'insussi- stenza dei requisiti per l'adozione della misura, quali previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - va rammentato che anche per essa viene in considerazione, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta de- tenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Ovviamente, l'operatività di siffatta condizione non può con- cretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione uni- camente di una loro diversa valutazione (in tal senso, Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nella presente sede occorre stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine all'idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale • il convincimento di un probabile coinvolgimento del medesimo nell'attività illecita at- tribuitagli. Va però tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo pe- nale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur do- vendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore con- dizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "deten- zione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638). 4. Nel caso in esame, il giudice della riparazione ha rinvenuto nel comportamento del Pancaro precedente e successivo all'adozione della misura cautelare una macro- scopica colpa, causalmente efficiente rispetto all'instaurazione del vincolo cautelare, sia pure in sinergia con l'errore nel quale è incorsa l'autorità procedente. Nell'ordinanza impugnata sono stati evidenziati i seguenti elementi: a) in rela- zione al reato estorsivo di cui al capo 8), il contenuto del colloquio tra il Pancaro e il Propato, avvenuto a seguito dell'attentato ai danni dell'agenzia 'immobiliare di quest'ultimo, che lasciava presupporre un interessamento del ricorrente alla vicenda criminosa non derivante da mera amicizia nei confronti dell'interlocutore; b) con ri- ferimento al reato di associazione di stampo mafioso dì cui al capo 21), l'esistenza di contributi episodici dell'imputato alla criminalità organizzata scaleota, i quali, pur non consentendo di attribuirgli il ruolo di consociato facente capo alla fazione Stummo, ne lumeggiavano il ruolo di fiancheggiatore del clan (vedi i contatti con esponenti dell'ambiente malavitoso e la presenza attiva al colloquio potenzialmente intimidato- rio nei confronti del Propato). Non emerge, tuttavia, un effettivo approfondimento sulle caratteristiche delle presunte condotte colpose, lumeggiate in termini eccessivamente generici per poter riuscire a chiarire il ragionamento logico posto a base della decisione di rigetto dell'istanza riparatoria. La Corte catanzarese, infatti, non ha spiegato il contesto in cui si sono verificate tali vicende né ha illustrato le ragioni dell'asserita sinergia tra tali condotte e la re- strizione cautelare. Si tratta, pertanto, di comportamenti che - in assenza di ulteriori indicazioni ido- nee a meglio specificare i fatti addebitabili - appaiono neutri e non indicativi di colpa grave. 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, perché svolga un nuovo esame dell'istanza avanzata dal Pancaro, che ne esamini il comportamento antecedente e successivo all'adozione della misura, facendo applicazione dei principi sopra rammentati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinv