CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04D15IV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed inoltre non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo sul punto, avendo fatto riferimento a pagina 2 della sentenza, tra l'altro, alla gravità della condotta (avvenuta con utilizzo di una pistola scacciacani priva del tappo rosso) e ai numerosi precedenti penali del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena in continuazione con pena comminata in altra sentenza divenuta irrevocabile è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, ed inoltre manifestamente infondato, avendo giudice di appello assolto l'onere argomentativo sul punto con un esplicito riferimento, a pagina 3, alla fine del punto n.2, della sentenza impugnata, al disvalore concreto del fatto di reato e all'intensità del dolo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il