CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 29745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36187/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, pazza Della Libertà n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via G.B. Martini n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 60/2018, depositata in data 10 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con delibera n. 19935/2017, la Consob, in esito alla procedura sanzionatorra disciplinata dall'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], Direttore Generale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.05.2015, componente del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.05.2015, Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.05.2015, componente del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al marzo 2015, la sanzione pecuniaria di euro 250.000,00, sulla base delle contestazioni per violazione delle norme di seguito indicate: a) art. 21, comma primo, lettera d), TUF, art. 15 del Regolamento congiunto ganca d'Italia/Consob, artt. 39 e 40 [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007, in relazione in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo 1.4.2011- 22.4.2015): «Sono state ravvisate carenze nelle procedure per la valutazione 'dell'adeguatezza, con specifico riferimento, da un lato, alle modalità di profilatura della clientela e, dall'altro, alla mancanza di misure volte a prevenire condotte elusive della verifica in parola. Per l'effetto, è stata riscontrata una profilatura degli investrtori sbilanciata verso i profili di rischio più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati inadeguati (c.d. "strumentale imputazione degli ordini all'iniziativaeliente"). Tali condotte si sono realizzate in un contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di esigenze di patrimonializzazione della Banca ed in potenziale slbregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire. Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla Banca.» (v. pag. 3 dell'atto di accertamento); 2) art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della Banca (periodo 1.1.2012-22.4.2015): «In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono sl:ate riscontrate irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi dalla Banca alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione. Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali alle mere esigenze di capitalizzazione della Banca.» (v. pag. 3 dell'atto di accertamento); 3) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, nonché art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e art. 49, commi 1 e 3, [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestione degli ordini dei clienti (periodo 1.4.2011- 22.4.2015): «Sono state riscontrate carenze nelle procedure relative alla gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni della Banca che, consentendo alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni vivono in vendita della clientela retail, non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale (cd. "procedure per il rispetto della priorità degli ordini")» (v. pag. 3-4 dell'atto di accertamento); 4) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15, comma 1, Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, nonché degli artt. 19 e 21 del citato Regolamento congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della Banca (periodo 1.4.2011- 22.4.2015): «Sono state riscontrate carenze nelle procedure definite dalla Banca per (i) l'attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall'esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell'azione BPV per gli anni ,2013 2014 e (il) la formulazione della proposta di prezzo delle azioni All'assemblea dei Soci (c.d. "procedure per il pricing dell'azione")» (v. pag. 4 dell'atto di accertamento); 5) art. 8, comma 1, t.u.f. in materia di vigilanza informativa della Consob (periodo 25.05.2014-22.04.2015): «Con riferimento all'operazione di Aumento di capitale 2014, le informazioni fornite in proposito dalla Banca alla Consob, a seguito di una specifica richiesta di dati e notizie ex art. 8 del TUF, hanno dato conto di modalità di svolgimento dell'Aumento di capitale stesso che hanno poi trovato sotto più profili smentita negli accertamenti condotti in loco» (v. pag. 4 dell'atto di accertamento). Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di euro 250.000, pari alla sanzione di euro 140.000 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 25.000 per la violazione n. 1, di euro 25.000 per la violazione n. 3, di euro 35.000 per la violazione n. 4 e di euro 25.000 per la violazione 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso siffatta delibera, con ricorso depositato in data 14.06.2017, cui ha resistito la Consob chiedendone la reiezione. La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 60 del 10 maggio 2018 ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. Disattese le questioni preliminari relative alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195, comma 1 t.u.f. e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ribadiva la necessità di dare applicazione alle sanzioni come determinate dalla normativa vigente all'epoca dei fatti, senza che si potesse tenere conto della disciplina sopravvenuta. Ancora, reputava infondata la deduzione circa la genericità e contraddittorietà dell'atto di contestazione ed escludeva la violazione del contraddittorio quanto all'accesso alle prove raccolte dalla Consob nella fase ispettiva, nonché in ordine al ne bis in idem per non essere intervenuta, nel precedente giudizio svoltosi per i medesimi fatti, alcuna sentenza passata in giudicato ovvero altro provvedimento definitivo; sotto altro profilo le sanzioni pecuniare irrogate dalla Consob ai sensi dell'art. 190 d.lgs. n. 58 del 1998 non erano equiparabili a quelle inflitte ai sensi dell'art. 187-ter t.u.f. per manipolazione del mercato, sicché non avevano natura sostanzialmente penale. Ancora, reputava corretta l'applicazione dell'art. 190 t.u.f. nella versione anteriore alla modifica disposta dall'art. 5, comma 4, lett. c) d.lgs. n. 72 del 2015, trattandosi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, in tal senso deponeva l'art. 6 del citato d.lgs. n. 72/2015, che non presentava i profili di incostituzionalità denunciati dal ricorrente, alla luce della sentenza n. 193 del 2016 della Corte costituzionale. Escludeva, altresì, l'omessa applicazione dell'art. 8, comma 1 legge n. 689 del 1981 quanto alla indimostrata "unitarietà del progetto" dei numerosi esponenti aziendali destinatari della sanzione, per essere le sanzioni irrogate con la delibera n. 19935 - riguardanti l'attività della banca nel rapporto con la propria clientela ovvero la procedura di determinazione del prezzo delle azioni BPVi e la violazione di obblighi informativi verso la Consob, mentre le altre configuravano ipotesi di responsabilità da prospettare per violazione di obblighi informativi in relazione alla collocazione presso la platea indistinta degli investitori di strumenti finanziari. Quindi, riassunte le vicende del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, con il richiamo ai vari aumenti di capitale deliberati nel 2014, riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla Consob nella fase ispettiva.In particolare, la sentenza ha posto in rilievo che la banca non si era dotata di una procedura di gestione degli ordini di vendita delle azioni BPVi predefinita, coerente e integrata nei sistemi operativi dell'intermediario. Nel periodo di raccolta delle manifestazioni di interesse ad investire in azioni BPVi era stato utilizzato lo strumento c.d. time deposit a condizioni di tasso vantaggioso (c.d. inizitiava TDK), con monitoraggio costante delle scadenze dei prestiti obbligazionari BPVi, nonché l'utilizzo strumentale alla raccolta di adesioni all'offerta di azioni BPVi con prodotti bancari 'civetta'. In una prima fase, la rete commerciale era solita registrare gli ordini dei clienti su un supporto cartaceo senza annotare l'orario in cui erano pervenuti e senza rilasciare copia dell'ordinativo alla clientela, rendendo impossibile verificare che le disposizioni fossero evase in modo corretto e in ordine di presentazione. In una seconda fase, la rete commerciale provvedeva ad inviare gli ordini all'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (UOGOS), che annotava gli ordini in un apposito file excel (c.d. "registro ordini") ed effettuava la selezione delle richieste, predisponendo le c.d. liste di cessione di azioni BPVi, da sottoporre al preventivo vaglio del [OSCURATO:PERSONA] per la successiva presentazione al CDA. L'alimentazione delle informazioni riportate nel file era manuale, giorno per giorno e con modifiche effettuate in sovrascrittura, senza prevedere alcuna forma di archiviazione periodica, in modo da rendere possibile un agevole controllo ex post del corretto caricamento dei dati e delle eventuali modifiche apportate, consentendo a qualunque addetto dell'U.O.GOS di operare sul file. L'assenza di procedure adeguate aveva reso possibile l'assunzione di decisioni connotate da eccessiva discrezionalità, dando prevalenza agli interessi dell'istituto di credito. All'evidenza si trattava di iniziative tutte incompatibili con un'autonoma decisione dell'investitore di esercitare i diritti di opzione e di prelazione, in quanto univocamente dirette a orientare la clientela verso l'adesione all'offerta di aumento di capitale, addirittura prima ancora che il prospetto informativo fosse approvato. Aggiungeva, inoltre, che analoghe iniziative la Banca le aveva attuate anche con riferimento alla parte di Aucap 2014 destinata al pubblico indistinto. Analoghe condotte opportunistiche risultavano essere state poste in essere dalla Banca anche nel corso della c.d. campagna Svuotafondo, a partire dalla fine del 2013 e nel corso del 2014. La pronuncia ha, poi, dato atto che, con delibera del 22.03.2011, la Banca ha affidato il compito di procedere alla stima del valore delle azioni BPVi al prof. [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna comparazione con altri candidati ed in totale carenza di procedure interne per la selezione dell'esperto. Era emersa la vistosa lacunosità della disciplina interna del processo di definizione del valore delle azioni e dei ruoli, le attività e le responsabilità dei soggetti coinvolti. I soli documenti ufficiali relativi ai criteri di valutazione del prezzo delle azioni erano costituiti dalla relazione del perito e dalla documentazione riguardante il contenuto delle stime elaborate annualmente. La relazione conteneva la c.d. "architettura metodologica", ossia l'impianto tecnico generale sulla scorta del quale l'esperto eseguiva le valutazioni al 31.12.2010 e un decalogo di "requisiti del processo valutativo annuale, approvati dal CDA in data 12.04.2011. Detta delibera, recependo le indicazioni del perito, prevedeva tre indici di valutazione delle azioni (Income approach, Market approach, Asset/cost approach) che avrebbero dovuto esprimere valori non divergenti, con la raccomandazione di non far prevalere uno solo di essi a scapito degli altri. I controlli interni erano limitati alla verifica di corrispondenza fra i dati inviati all'esperto e quelli utilizzati a fini valutativi. Dagli accertamenti svolti in sede ispettiva era emerso che, a partire dalla valutazione effettuata nel 2011, i valori restituiti dai tre approcci tecnici adottati avevano cominciato a differenziarsi in maniera significativa e che il CDA - nel 2014 e nel 2015- aveva determinato il prezzo da proporre all'assemblea, dando prevalenza ad uno dei tre criteri indicati dall'esperto (Income approach). A fronte della indubbia complessità tecnica della relazione di stima, l'esiguo lasso temporale che intercorreva tra la consegna del documento e dei suoi allegati e la deliberazione del CDA aveva impedito ogni controllo o approfondimento dei risultati esposti nella perizia, sempre approvati con delibere adottate all'unanimità. Secondo la Corte territoriale, l'addebito mosso al ricorrente non riguardava affatto la decisione della Banca di affidare a un esperto indipendente l'incarico di predisporre perizie sul valore delle azioni e tanto meno le specifiche valutazioni del prezzo operate dal prof. Bini, quanto la vera e propria deregulation che, nel periodo preso a riferimento, aveva caratterizzato ciascuna delle fasi in cui si era articolato il procedimento di pricing, fissato sulla base di una prassi di difficile ricostruzione ex post. Quanto all'elemento soggettivo delle violazioni, la pronuncia ha anzitutto dato atto che la Corte costituzionale, cori la sentenza n. 109 del 2017, aveva ribadito la riconducibilità al principio di legalità formale di tutte le misure a carattere punitivo-afflittivo, pur avendo parimenti escluso che all'illecito amministrativo potessero essere applicati i presidi che la Costituzione italiana assicura alle sanzioni (formalmente) penali. Da punto di vista fattuale, inoltre, ha rilevato che sino al 12.02.2015 all'interno del CDA non erano state ripartite deleghe operative, così che tutti i consiglieri erano onerati di verificare che la società fosse munita di un governo efficace dei rischi, esercitando una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. Né poteva invocarsi la buona fede sottolineando la pretesa esistenza di un disegno da parte dei vertici societari volto ad occultare le numerose irregolarità operative poi riscontrate in sede ispettiva, ciò avuto riguardo al livello di diligenza richiesto ai componenti del CdA, designati sulla base di elevati e specifici requisiti previsti dall'art. 13 t.u.f. Sussisteva nella specie la violazione del dovere di informarsi, anche tramite interlocuzione con le strutture interne della società, onde poter poi richiamare l'attenzione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle regole che governano la corretta esecuzione dei servizi di investimento. Le mere rassicurazioni offerte dalle strutture interne non esimevano quindi dal dovere di un approfondimento. Ciò valeva in particolare per le violazioni procedurali di cui agli illeciti nn. 1, 3 e 4 nonché per quelle comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3. Quanto alla violazione di cui al n. 2, la sentenza osservava che il CdA aveva approvato le richieste di acquisto/cessione di azioni della BPVi, sicché era in grado di potersi avvedere delle analisi sottostanti siffatte richieste, onde rilevare il legame che era stato instaurato tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni. Inoltre già nel 2014 la Consob aveva sollecitato la Banca a porre particolare attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, il che avrebbe dovuto allertare anche l'opponente al fine di adempiere ai propri doveri di componente del CdA La Corte di merito ha - infine - ritenuto superflue le richieste istruttorie formulate dal ricorrente quanto alla prova testimoniale, poiché vertenti su circostanze già accertate in giudizio, e ha giudicato congrua la sanzione complessiva comminata per le contestazioni mosse al ricorrente. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, cui ha resistito la Consob con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memoria illustrativa.Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 4, comma 10 TUF, degli artt. 22, comma 3 e 24, commi 1, 3 e 7 legge n. 241 del 1990, dell'art. 53, par. 1 della Direttiva 2013/36/UE relativamente al rifiuto opposto all'accesso degli atti acquisiti nel corso dell'ispezione, rilevando come gli stessi, ancorchè non utilizzati dall'Autorità a fondare le contestazioni, avrebbero potuto essere utilizzati a fini defensionali dal destinatario del procedimento sanzionatorio. La Corte di merito nel negare siffatto diritto avrebbe fatto scorretta applicazione delle norme indicate e degli orientamenti della giurisprudenza formatasi sul punto. La Corte d'Appello ha evidenziato nel rigettare la richiesta di accesso che era pacifica la circostanza che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente denunciava la mancata ostensione non costituiscono il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lui mossi dalla Consob, cosicché neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa, posto che la incolpazione si fonda su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a conoscenza del ricorrente. E', invero, proprio la irrilevanza (ai fini dell'incolpazione) della documentazione non allegata alla relazione ispettiva, in quanto estranea all'illecito amministrativo, a giustificarne la mancata ostensione, sol che si consideri come, relativamente alla pertinenza della medesima, richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la Corte costituzionale abbia indicato nella sentenza n. 460 del 2000 un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segre1:o d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Consob "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili" (cfr. Corte cost. n. 460 del 2000 e n. 32 del 2005), purchè assuma carattere di stretta indispensabilità ai fini dell'esercizio dell'attività difensiva e venga esercitato in modo circoscritto e mirato, mentre resta escluso da una generica ed indistinta istanza di accesso generalizzato a tutta la documentazione (Cons. Stato n. 1692 del 2017). Ad avviso del ricorrente l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata avrebbe fatto una falsa applicazione del principio espresso dal Consiglio di Stato perché avrebbe esteso quelle modalità di equilibrio delle contrapposte istanza di riservatezza delle parti alla diversa ipotesi in cui - in un procedimento sanzionatorio - sia in discussione la contrapposizione tra il diritto di difesa del richiedente e una generica istanza di segretezza opposta dall'Autorità. Aggiunge che l'art. 4, comma 10 del TUF se interpretato nel senso proposto dalla Corte veneta risulterebbe in contrasto anche con la previsione di cui al terzo comma del paragrafo 1 dell'art. 53 della Direttiva 2013/36/UE che esclude dalle comunicazioni in forma sommaria o aggregata gli enti creditizi falliti o in liquidazione coatta, disposta nella specie dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto n. 186 del 2017 la sottoposizione di BPVi a liquidazione coatta amministrativa. Viene sul punto richiamata la sentenza del 13 settembre 2018 della Corte di giustizia che nel procedimento rubricato C-594/2016 "Buccioni c. Banca d'Italia" per avere il ricorrente chiesto l'accesso dei soli documenti indicati nei verbali allegati alla Relazione ispettiva e non già un generalizzato accesso a tutta la documentazione in possesso dell'amministrazione; né potevano meglio essere specificati i files allegati alla Relazione ispettiva perchè constano solo di un'elencazione con nomi per nulla indicativi del contenuto del documento. La censura non può trovare ingresso.In primo luogo, il motivo si palesa inammissibile in quanto risulta del tutto generica l'allegazione circa la lesione del principio del contraddittorio, avendo questa Corte ribadito che per validamente allegare la violazione del contraddittorio occorre allegare e dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. Un., n. 20935 del 2009). Trattasi di una ricaduta del principio secondo cui (Cass, n. 8046/2019) le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla [OSCURATO:SOCIETA] prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 della medesima [OSCURATO:SOCIETA] sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale (nella specie, la SC., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della [OSCURATO:SOCIETA] né la sua personale audizione) (conf. Cass. n. 20689/2018). Infatti, è opinione consolidata quella secondo, cui, soprattutto in caso di sanzioni non penali dal punto di vista sostanziale, il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 195 TUF, non viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (Cass. n. 25141/2015, che richiama anche Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia; Cass. n. 9371/2020; Cass. n. 16517/2020, per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, mentre quanto all'analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale,, come detto, la censura risulta del tutto generica ed inammissibile, in quanto priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva) - diversamente da quanto asserito dal ricorrente - la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, ed in tal senso il tenore della motivazione del giudice di appello ha correttamente ribadito e sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata. In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 460/2000), evidenziando la necessaria sussistenza - a tal fine - di un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Consob "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. Corte cost. n. 460 in motivazione). In via di fatto, poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla Consob) e riguardo ad essi non risultava introdotto alcuna domanda di accesso, limitata - invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. In presenza di un giudizio di irrilevanza della richiesta di esibizione, la censura appare - anche nel merito - destituita di fondamento. A tal fine rileva poi proprio quanto ribadito dalla CEDU nella sentenza del 30/6/2011 C. 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della Convenzione, osservando (cfr. punto 61) che il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che (cfr. punto 63) che fosse stata validamente allegata l'offesa al contradditorio ed alla giustizia della procedura. Né la sentenza della Corte di Giustizia invocata da parte ricorrente (13 settembre 2018 pronunciata nel procedimento rubricato C- 594/2016 "Buccioni c. Banca d'Italia") va di contrario avviso laddove al punto 37 nel richiamare la giurisprudenza consolidata, secondo cui "si deve adottare un'interpretazione restrittiva delle eccezioni, previste dalla direttiva 2013/36, al divieto generale di divulgare informazioni riservate (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2010, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C-346/08, EU :C:2010:213, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), al punto 38 specifica che per escludere l'obbligo del segreto professionale, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva, richiede che la domanda di divulgazione verta su informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale in corso o da avviare, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. In altri termini, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate". Tutto ciò che è stato escluso in concreto nella specie, proprio sulla base di un bilanciamento effettuato dal giudice di merito tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste; - con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 2, comma 1 lett. L), 6, 8 e 9 del Regolamento congiunto Consob - Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2381 e 2396 c.c. circa la errata individuazione delle norme che disciplinano la responsabilità del direttore generale per avere la Corte di merito trattato l'elemento soggettivo pervenendo alla conclusione della piena responsabilità del Sorato a titolo di dolo sulla scorta, da un lato, del complesso delle disposizioni normative che ha ritenuto applicabili alla specie e, dall'altro, sulla base di "argomenti di ordine logico". Quanto al primo profilo vengono dal giudice di merito richiamate le pluralità di cariche apicali rivestite dal ricorrente all'interno delle BPVi, rafforzando l'argomento dall'assenza di un amministratore delegato che accresce la centralità della funzione gestoria del direttore generale, in aperto contrasto con gli artt. 2381 e 2396 c.c. Eguali considerazioni vengono svolte con riferimento alle ulteriori cariche ricoperte dal Sorato. Con il terzo ed ultimo motivo viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 42 e 43 c.p., dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, per avere la Corte di appello ritenuto di dovere addebitare a titolo di dolo le asserite violazioni del t.u.f. ascritte al ricorrente, senza tenere conto dei diversi approdi consolidati del diritto vivente in materia di elemento soggettivo di sostegno degli illeciti finanziari di natura amministrativa. Ad avviso del ricorrente sarebbe stata valutata soggettivamente una condotta senza alcuna considerazione dei suoi obiettivi, con ciò in totale non senso sulla differenza fra colpa e dolo; nel dolo risulta essere necessario il perseguimento di un risultato sapendo che la sua realizzazione comporta in modo certo la realizzazione del tipo di offesa desumibile come significativo della fattispecie tipica. Le due censure - da trattare congiuntamente per 'unitarietà delle critiche svolte in ordine all'elemento soggettivo degli illeciti contestati, seppure sotto diversi profili - sono prive di pregio. Se infatti, in linea generale, è stato affermato che, in virtù della modifica dell'art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (c.d. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (in questi termini Cass. n. 17441 del 2016), va tuttavia considerato, per contro, che, nell'ordinamento sezionale del credito, il dovere di agire informati si connota con caratteristiche di particolare incisività, perché si inscrive in una sfera di responsabilità dell'amministratore che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui il medesimo è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo è gravato nei confronti dell'Autorità di vigilanza. Questa Corte, infatti, non ha mancato di sottolineare che, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (cfr. Cass. n. 22848 del 2015). Nelle sentenze n. 2737 del 2013, n. 5606 del 2019 e n. 24851 del 2019 si è poi ulteriormente precisato che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, e a maggior ragione il direttore generale, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Ed invero (fermo il principio, in materia di sanzioni amministrative, di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della legge n. 689/1981) la portata precettiva del 2° co. dell'art. 191 t.u.f., nella formulazione applicabile ratione temporis, si specifica anche in conformità al disposto del 2° co. dell'art. 2392 cod. civ., che concorre a connotare le funzioni gestorie - e dunque pur le funzioni sottese alla prefigurazione normativa di cui al vigente 2° co. dell'art. 191 cit., "chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (...)" - e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì "in chiave omissiva" alla stregua dell'inciso "in ogni caso gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". In tal guisa appieno si legittima la contestazione di "omessa vigilanza", in toto si accredita l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "l'eventuale responsabilità dell'amministratore non delegato (...) discende pur sempre dal pec:uliare compito istituzionale attribuito al medesimo in seno all'organismo societario" (così decreto impugnato, pag. 8) e per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente secondo cui "deve (...) escludersi che gli amministratori non esecutivi possano essere ritenuti responsabili per la violazione di altri soggetti (...) delle condizioni di svolgimento delle attività indicate dagli artt. 94 e 113 T.U.F." (Cass. n. 27365 del 2018); Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per e