CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della Corte d'appello di Bologna [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che Jonn&I Lazzari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in particolare, la valutazione della Corte di appello di non irrisorietà del valore della refurtiva integra una motivazione non manifestamente illogica, rispetto alla quale il ricorrente si limita a contestare il dato terminologico della non equiparazione fra irrisorietà ed esiguità; diversamente la motivazione impugnata è in linea con il principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01; conf: : N. 55107 del 2018 Rv. 274647 - 01, N. 34151 del 2018 Rv. 273678 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e mer.-131 della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec