CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di applicazione della liberazione anticipata in relazione ai semestri di detenzione sofferti dal 10 ottobre 2017 al 10 ottobre 2018. A ragione osserva che il condannato, come accertato dal rapporto disciplinare del 18 aprile 2018, aveva commesso una grave violazione sanzionata con la "esclusione per 15 giorni di dalle attività comune". Berlino aveva, infatti, utilizzato in cella un telefono cellulare rinvenuto in possesso del detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Tale violazione, per la sua gravità ed elevata sintomaticità dell'insuccesso dell'opera di rieducazione, nemmeno in grado di indurre il detenuto al rispetto delle regole di comportamento carcerarie, si riverberava sfavorevolmente nei semestri contigui, indicando inequivocabilmente che il comportamento intramurario formalmente positivo era stato soltanto apparente '9.9kN 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, svolgendo doglianze affidate ad un unico motivo per violazione di legge, in reazione all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale abbia negato il beneficio senza adeguatamente illustrare il percorso, logico e giuridico, attraverso il quale era pervenuto alla decisione. Con specifico riferimento periodo 10 ottobre 2017 - 10 aprile 2018, deduce violazione dell'art. 54 Ord. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale, osservando che il giudizio negativo sulla partecipazione del condannato all'opera rieducativa era fondato sulla condotta tenuta nel semestre successivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 1. Va premesso che l'accesso alla liberazione anticipata postula la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. La concessione del beneficio costituisce concreto riconoscimento di tale partecipazione ed è finalizzata ad agevolare il reinserimento del condannato nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". E', dunque, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anche per l'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regole interne e il mantenimento di una condotta corretta. 1.1. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti. 1.2. Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato che pur sempre si impone, non esclude che il verificarsi di certi fatti in un dato semestre possa negativamente incidere, secondo specifici e motivati apprezzamenti della loro significatività che rimangono attribuiti al solo giudice di merito, sulle valutazioni afferenti ad altri precedenti semestri seppur non contigui, sì da far desumere, con riguardo a questi ultimi e pertanto ad un più ampio periodo, l'ostativa mancata partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1 n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Rv. 255406). 2. A tali principi i giudici di merito si sono attenuti e la decisione avversata resiste alle censure del ricorrente. La mancata partecipazione all'opera riesducataiva da parte del detenuto ed il carattere meramente formale della sua adesione alle opportunità concesse dal trattamento penitenziario è stata desunta da una grave violazione delle regole carcerarie - l'uso del telefono cellulare - protrattasi per un periodo di tempo non accertato con precisione, ma sicuramente prolungato. Tale violazione è stata scoperta il 18 aprile 2018, quindi a ridosso della fine di un semestre (10 aprile 218 - 10 ottobre 2018) e l'inizio di quello immediatamente successivo (10 aprile 2017 - 10 aprile 2018). Essa per la sua gravità e contiguità cronologica con i semestri in valutazione è, quindi, tale da riverberare i suoi effetti negativi su entrambi perché oggettivamente rivelatrice della mancanza radicale della volontà di partecipare all'opera di rieducazione. A tale plausibile valutazione strettamente ancorata a elementi fattuali il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a contestare la violazione del principio di semestralizzazione che però non ha carattere assoluto.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle