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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14056/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 1 marzo 2000 in Albania avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7 marzo 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento ; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Germania in esecuzione del mandato di arresto processuale reso dal Tribunale di Kempten in relazione ai reati di "favoreggiamento del traffico di sostanze stupefacenti" in concorso con quello di " possesso sostanze stupefacenti" in quantità non minime, al predetto ascritti, subordinandone l'esecuzione alla condizione che il consegnando, dopo il processo, venga rinviato nello Stato italiano per scontrare l'eventuale pena. rilevato che avverso la detta decisione ha proposto ricorso la difesa del consegnando lamentando violazione dell'art.17 legge n. 69 del 2005 per avere la Corte di appello rifiutato di acquisire una perizia tossicologica diretta a verificare la quantità di principio attivo connotante la sostanza stupefacente oggetto delle condotte illecite ascritte al ricorrente, verifica necessaria al fine di meglio dettagliare la relativa vicenda fattuale in termini di gravità indiziaria utile a sostenere il mandato di arresto in esecuzione; rilevato, ancora, che con memoria trasmessa via "Pec" il 28 marzo 2024 la difesa ha ulteriormente ribadito la fondatezza del ricorso allegando a sostegno la perizia tossicologica non acquisita dalla Corte territoriale; ritenuto che la decisione gravata è stata assunta, con contestuale lettura della motivazione, alla udienza del 7 marzo 2024 e che il ricorso che occupa è stato depositato il 13 marzo 2024 con "pec" inviata alla Cancelleria della Corte territoriale competente, senza dunque rispettare il termine di cinque giorni per la tempestiva interposizione del ricorso in Cassazione che nel caso scadeva il 12 marzo 2024 ai sensi degli artt. 17, comma 6 e 22, comma 5, della citata legge. 69 del 2005 letti in combinato disposto con l'art. 585, comma 2, lettera b, cod. proc. pen. ritenuto, peraltro, che, anche a prescindere da tale valutazione pregiudiziale e assorbente, il ricorso è altresì inammissibile nei contenuti proposti perché mira a rivendicare una verifica sul portato della gravità indiziaria sottesa al mandato di arresto processuale posto a fondamento della disposta consegna quando di contro, in esito alle modifiche apportate con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17 della legge n. 69 del 2005 , con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo ( ex multis, Sez. 6 n. 39196 del 28/10/2021, Rv. 282118); considerato, infine, che le rilevate ragioni di inammissibilità, con riguardo, in particolare, a quella inerente alla tardività del ricorso, determinano una mancata instaurazione, a monte, del rapporto processuale afferente all'impugnazione di legittimità, con conseguente indifferenza, rispetto alla decisione che occupa, delle successive vicende inerenti al mandato di arresto posto a fondamento della decisione impugnata, portate a conoscenza di questa Corte con la nota trasmessa dal Giudice a quo in data 3 aprile 2024, destinate a rilevare solo in sede di possibile esecuzione del titolo, già divenuto definitivo;ritenuto che alle dichiarazioni di inammissibilità seguono le pronunce ex ad 616 comma 1 cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 22 comma 5 legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 1 marzo 2000 in Albania avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7 marzo 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento ; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Germania in esecuzione del mandato di arresto processuale reso dal Tribunale di Kempten in relazione ai reati di "favoreggiamento del traffico di sostanze stupefacenti" in concorso con quello di " possesso sostanze stupefacenti" in quantità non minime, al predetto ascritti, subordinandone l'esecuzione alla condizione che il consegnando, dopo il processo, venga rinviato nello Stato italiano per scontrare l'eventuale pena. rilevato che avverso la detta decisione ha proposto ricorso la difesa del consegnando lamentando violazione dell'art.17 legge n. 69 del 2005 per avere la Corte di appello rifiutato di acquisire una perizia tossicologica diretta a verificare la quantità di principio attivo connotante la sostanza stupefacente oggetto delle condotte illecite ascritte al ricorrente, verifica necessaria al fine di meglio dettagliare la relativa vicenda fattuale in termini di gravità indiziaria utile a sostenere il mandato di arresto in esecuzione; rilevato, ancora, che con memoria trasmessa via "Pec" il 28 marzo 2024 la difesa ha ulteriormente ribadito la fondatezza del ricorso allegando a sostegno la perizia tossicologica non acquisita dalla Corte territoriale; ritenuto che la decisione gravata è stata assunta, con contestuale lettura della motivazione, alla udienza del 7 marzo 2024 e che il ricorso che occupa è stato depositato il 13 marzo 2024 con "pec" inviata alla Cancelleria della Corte territoriale competente, senza dunque rispettare il termine di cinque giorni per la tempestiva interposizione del ricorso in Cassazione che nel caso scadeva il 12 marzo 2024 ai sensi degli artt. 17, comma 6 e 22, comma 5, della citata legge. 69 del 2005 letti in combinato disposto con l'art. 585, comma 2, lettera b, cod. proc. pen. ritenuto, peraltro, che, anche a prescindere da tale valutazione pregiudiziale e assorbente, il ricorso è altresì inammissibile nei contenuti proposti perché mira a rivendicare una verifica sul portato della gravità indiziaria sottesa al mandato di arresto processuale posto a fondamento della disposta consegna quando di contro, in esito alle modifiche apportate con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17 della legge n. 69 del 2005 , con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo ( ex multis, Sez. 6 n. 39196 del 28/10/2021, Rv. 282118); considerato, infine, che le rilevate ragioni di inammissibilità, con riguardo, in particolare, a quella inerente alla tardività del ricorso, determinano una mancata instaurazione, a monte, del rapporto processuale afferente all'impugnazione di legittimità, con conseguente indifferenza, rispetto alla decisione che occupa, delle successive vicende inerenti al mandato di arresto posto a fondamento della decisione impugnata, portate a conoscenza di questa Corte con la nota trasmessa dal Giudice a quo in data 3 aprile 2024, destinate a rilevare solo in sede di possibile esecuzione del titolo, già divenuto definitivo;ritenuto che alle dichiarazioni di inammissibilità seguono le pronunce ex ad 616 comma 1 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 22 comma 5 legg
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