CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 15631/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3376/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati all’indirizzo PEC de l difensor e iscritt o nel REGINDE , l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a ll’ indirizz o PEC deldifensore iscritt o nel REGINDE , l’avvocato D [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1391/2022 depositata il 03/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, denunciando violazione dell’art. 2233 c.c., per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, n.1391/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Chieti, reiettiva della domanda proposta da essi ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali in misura maggiore rispetto a quella di 56.371,76 euro già ricevuta. In particolare la Corte di Appello ha condiviso la conclusione tratta dal Tribunale dal fatto che, in due avvisi di parcella redatti dai professionisti in data 3 settembre 2015 e consegnati alla cliente e in una missiva inviata dai professionisti alla cliente in data 10 settembre 2015, era menzionata la somma di euro 56.371,76, secondo cui tale somma, corrispondente ai minimi tariffari, era quella che le parti avevano concordato per l’attività difensiva in precedenza espletata dai professionisti e non, come sostenuto da questi ultimi, la somma che i professionisti si erano resi disposti ad accettare alla condizione, poi non verificatasi, che la Cremonese effettuasse il pagamento il giorno successivo alla definizione dell’accordo. La Corte di Appello, come già il Tribunale, ha valorizzato anche le testimonianze del marito della Cremonese e della segretaria di studio degli avvocati nel senso che da entrambe le testimonianze era evincibile che effettivamente le parti avevano concordato il compenso per l’attività compiuta dagli avvocati in 56.371,76 euro senza condizioni. La Corte di Appello ha affermato che, in ogni caso, l’ammontare richiesto con i due avvisi di parcella del 3 settembre era in grado di compensare adeguatamente le prestazioni dei due professionisti. Ha in proposito richiamato la ordinanza di questa Corte di legittimità, n. 31311 del 29 gennaio 2019 , secondo la quale “la predisposizione di una parcella, da cui il giudice di merito, nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti di causa che gli è riservato, evinca l'inequivoco intendimento del professionista di ritenersi soddisfatto, con il versamento di una certa somma, del suo diritto, osta a che il professionista stesso possa avanzare, per la medesima prestazione, ulteriori pretese secondo la tariffa professionale, atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c., l'applicabilità di questa ha carattere sussidiario e va esclusa in caso di fissazione convenzionale del corrispettivo, senza che perciò neppure rilevi la dedotta violazione dei minimi tariffari”. 2.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. i ricorrenti sostengono che la Corte di Appello ha violato l’art.2233 c.c. laddove ha ritenuto che le parti avessero validamente pattuito il compenso de quo , trascurando la previsione dell'art.2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, per cui l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire laforma scritta "ad substantiam". Deducono che nessun rilievo poteva il principio enunciato da questa Corte di legittimità nella ordinanza n. 31311/2019 trattandosi di principio enunciato in tema di compensi pretesi da un “ingegnere, figura professionale alla quale non si applica il terzo comma dell’art. 2233 c.c.” 2. Il motivo deve essere rigettato. Questa Corte ha affermato (Sez.2 - , sentenza n. 717 del12/01/2023) che “Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire laforma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito diforma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intendeformato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesimaforma e, dall'altro lato, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725c.c.”. Nel caso di specie, come emerge dalla sentenza impugnata, non vi è stato un accordo che sia stato trasfuso in un documento sottoscritto dagli attuali ricorrenti e dalla controricorrente né vi è stata una proposta scritta da parte dei ricorrenti che sia stata seguita dall'accettazione nella medesimaforma da parte della controricorrente. La sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, come elementi decisivi ai fini della sussistenza di un valido accordo sul compenso, agli avvisi di parcella e ad una missiva, recanti la somma indicata, inviati dai ricorrenti alla controricorrente, deve essere corretta nella motivazione (art. 384 c.p.c.) ma è corretta nella decisione finale. Va premesso che sulla natura di proposta dellaparcella inviata da un professionista al cliente per le prestazioni svolte su suo incarico è sufficiente richiamare, tra le varie pronunce di questa Corte di legittimità, la sentenza n. 15376 del 01/12/2000 (la quale ha anche evidenziato che l’invio della parcella produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., allorché perviene al destinatario il quale, a meno che detta parcella non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla). Tanto premesso, deve tenersi in considerazione il principio per cui, “in tema di contratti per i quali la legge richiede laforma scritta "ad substantiam", laproduzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte ingiudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di dettaproduzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali” (Sez.2, Sentenza n.1525 del 22/01/2018 - Rv. 647076 - 01). Nel caso di specie deve pertanto concludersi che la pattuizione del compenso in forma scritta ha trovato un equipollente nella produzione, da parte della attuale contro-ricorrente, degli avvisi di parcella, “redatti” dai ricorrenti (v. sentenza impugnata, punto 2.10). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico