CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 03113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con sentenza del 03/07/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 12/10/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in anni sei, mesi uno ed euro 1.900 di multa, in relazione ai reati di rapina ascritti e per i quali l'imputato aveva riportato condanna in primo grado. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Guerra, eccependo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante della recidiva ex art. 99 quarto comma, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. / I A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. Al riguardo, si è già chiarito, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, e va affermato con riguardo al presente contesto che è inammissibile il ricorso in cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane, Rv. 273392 — 01; con specifico riferimento al concordato in appello, Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 I Consiglie