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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 27323/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Ud.30/09/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26213/2024 Numero sezionale 3811/2025 Numero di raccolta generale 27323/2025 Data pubblicazione 13/10/2025 -già intimati- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 17071/2024 depositata il 20/6/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I signori Silvio, Cristina e Luciano ARDITO propongono istanza di correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. del dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 17071/2024, recante la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in loro favore e a carico della ricorrente, quest’ultima erroneamente indicata come società in luogo della persona fisica sig. [OSCURATO:PERSONA] BAGNASCO.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.

Nel dispositivo dell’ordinanza n. 17071/2024 le spese del giudizio di cassazione risultano effettivamente poste a carico della ricorrente, erroneamente indicata come società in luogo della persona fisica sig. [OSCURATO:PERSONA] BAGNASCO.

Va pertanto disposta la richiesta correzione di errore materiale affettante il dispositivo dell’ordinanza de qua mediante l’espunzione della parola società , fermo il resto.

P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 17071/2024 venga materialmente corretto mediante l’espunzione della parola società , fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, 2° comma ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, 5° comma, disp. att. cod. proc. civ.

Numero registro generale 26213/2024 Numero sezionale 3811/2025 Numero di raccolta generale 27323/2025 Data pubblicazione 13/10/2025 Così deciso in Roma, il 30/9/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26213/2024 Numero sezionale 3811/2025 Numero di raccolta generale 27323/2025 Data pubblicazione 13/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Ud.30/09/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26213/2024 Numero sezionale 3811/2025 Numero di raccolta generale 27323/2025 Data pubblicazione 13/10/2025 -già intimati- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 17071/2024 depositata il 20/6/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I signori Silvio, Cristina e Luciano ARDITO propongono istanza di correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. del dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 17071/2024, recante la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in loro favore e a carico della ricorrente, quest’ultima erroneamente indicata come società in luogo della persona fisica sig. [OSCURATO:PERSONA] BAGNASCO. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. Nel dispositivo dell’ordinanza n. 17071/2024 le spese del giudizio di cassazione risultano effettivamente poste a carico della ricorrente, erroneamente indicata come società in luogo della persona fisica sig. [OSCURATO:PERSONA] BAGNASCO. Va pertanto disposta la richiesta correzione di errore materiale affettante il dispositivo dell’ordinanza de qua mediante l’espunzione della parola società , fermo il resto. P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 17071/2024 venga materialmente corretto mediante l’espunzione della parola società , fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, 2° comma ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, 5° comma, disp. att. cod. proc. civ. Numero registro generale 26213/2024 Numero sezionale 3811/2025 Numero di raccolta generale 27323/2025 Data pubblicazione 13/10/2025 Così deciso in Roma, il 30/9/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26213/2024 Numero sezionale 3811/2025 Numero di raccolta generale 27323/2025 Data pubblicazione 13/10/2025
Sentenza Cassazione n. 27323/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris