CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14809/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto rideterminarsi la pena inflittagli con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, in data 23 febbraio 2016, perché determinata, quanto alla violazione più grave di cui all'art. 416-bis cod. pen., applicando i limiti edittali più sfavorevoli introdotti dalla legge, 27 maggio 2015, n. 69. 2. Ricorre per cassazione Franco sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 416-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto decisivo il carattere "aperto" della contestazione del reato associativo, sul rilievo erroneo che esso impone di ancorare la cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado, nella specie successiva rispetto all' entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. Avrebbe dovuto, invece, verificare in concreto, esercitando i poteri riconosciuti al giudice dell'esecuzione nel caso di effetti giuridici favorevoli per il condannato, il momento di cessazione della permanenza alla luce delle sentenze allegate all'istanza. Dall'accertamento del giudice della cognizione si evince che la condotta associativa, intesa nei termini precisati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, è cessata in epoca precedente alla sentenza di primo grado. A tutto concedere è, infatti, proseguita fino all'esecuzione della misura cautelare personale o reale. In epoca successiva la sua realizzazione è divenuta materialmente impossibile [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. La mancanza di prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso fino all'epoca di entrata_in vigore della norma più sfavorevole è tema che fkii7t c* nel caso in esame deve essere oggetto di impugnazione, considerato che quest'ultima era entrata in vigore prima della pronuncia della sentenza di primo grado che è stataemessa in data 23 febbraio 2016. Come è possibile verificare dalla sentenza n. 8137 emessa il 10 settembre 2019 dalla!sesta sezione di questa Corte, la deduzione non faceva parte né dei motivi di appello né di quelli denunciati con il ricorso per cassazione. La questione, pertanto, non può essere proposta al giudice dell'esecuzione, chiedendo di modificare la pronuncia definitiva di quello della cognizione. Questa Corte ha più volte affermato il principio per cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923). IL- 2. Entro i limiti appena chiariti operaYprincipio, altrettanto condivisibile, richiamato dal ricorrente, in forza del quale, in presenza di un reato permanente contestato senza indicazione della data di cessazione della condotta associativa, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, spetta al giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado, poiché la regola di natura processuale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, oltre che per quanto concerne la fase di cognizione (tra le altre, agli effetti della prescrizione, Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511; in tema di ne bis in idem, Sez. 1, n. 14994 del 10/03/2015, Misso, Rv. 263688). Siffatto principio trova applicazione anche con riguardo agli effetti giuridici che dalla individuazione della data di cessazione della permanenza possono derivare in fase esecutiva (tra le altre, in materia di liberazione anticipata, Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Riozzo, Rv. 270118; in materia di computo della pena ex art. 657 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 20238 del 22/03/2007, Lounici, Rv. 236664, e di revoca di indulto, Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828; Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725; Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877). Dunque, il giudice dell'esecuzione, investito della questione del regime sanzionatorio applicabile nel caso di successione di norme modificative in peius del trattamento sanzionatorio relativo a reati associativi contestati in forma cosiddetta "aperta" o "a consumazione in atto, rimane vincolatqc.all'accertamento cognitivo, eì nel verificare la fondatezza della prospettazione difensiva, deve limitarsi ad una mera attività interpretativa del giudicato. 3. In applicazione di tali principi, l'ordinanza impugnata, muovendo dal rilevo che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. era stato contestato con imputazione aperta e che la tesi difensiva era volta a far valere la cessazione della permanenza in epoca imprecisata, ma precedente all'entrata in vigore, per l'effetto, a evocare il più mite trattamento sanzionatorio all'epoca vigente, ha rimarcato che l'unico elemento offerto dalla difesa dell'istante per interpretare la sentenza irrevocabile, che non aveva affrontato esplicitamente la questione in assenza di rilevi difensivi, in modo da superare la regola processuale della protrazione dell'azione criminosa e con essa la sua contestata permanenza alla data della decisione di primo grado, non era idoneo al raggiungimento del risultato invocato. La difesa aveva fatto riferimento al sopravvenuto stato di detenzione del condannato in applicazione della misura cautelare. Tale condizione, tuttavia, da sola non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02 Sez. 1,n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272- A tale argomentazione, il ricorrente oppone censure generiche. 4. Ai fini della chiesta rideterminazione non possono nemmeno invocarsi i poteri del giudice dell'esecuzione in materia di pena illegale. La nozione di "pena illegale" si attaglia esclusivamente all'irrogazione di una pena superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e confermato recentemente dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, Savini): "l'illegalità della pena ricorre solo quando essa ecceda i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. (...) Solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, sovverte le valutazioni valoriali riservate al legislatore e, con ciò, le ragioni di tale monopolio. (...) Resta quindi confermata la fondatezza del principio tradizionalmente enunciato dal giudice di legittimità, secondo il quale gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o il sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reate<. Nel caso in esame, la pena inflitta (anni dieci di reclusione) rientra nella forbice edittale (da anni nove ad anni quindici di reclusione) già vigente prima della riforma operata dalla legge n. 69 del 2015: di conseguenza, anche volendo ritenere possibile una nuova valutazione da parte del giudice dell'esecuzione della data di cessazione del reato permanente (valutazione che, si ribadisce, non è invece possibile per quanto sopra argomentato), la pena non potrebbe essere ritenuta illegale con conseguente impossibilità del giudice dell'esecuzione di intervenire sulla stessa. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma