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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33690/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SCHENA Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) SUMA Geronimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/01/2022 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 22/06/2018 dal Tribunale di Brindisi, con la quale (per quanto qui rileva) SCHENA Luca e SUMA Geronimo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso, con altri imputati separatamente giudicati, nei reati di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 rispettivamente ascritti allo SCHENA al capo F (relativo all'introduzione nel territorio dello Stato di kg. 376,50 di t.l.e., aggravato dalla trasnazionalità) e al SUMA al capo J (relativo alla detenzione e illecita cessione a ZAMBRANO Vincenzo di kg. 1010 di t.l.e).

2. Ricorre per cassazione lo SCHENA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente il fatto che gli operanti intervenuti rinvennero, nei pressi del luogo di attracco dell'imbarcazione utilizzata per l'introduzione nello Stato delle sigarette, due autovetture intestate allo SCHENA.

Si sottolinea il carattere isolato dell'elemento indiziante (non potendosi escludere altre ipotesi di utilizzo delle vetture all'insaputa del ricorrente).

2.2. Violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Ricorre per cassazione il SUMA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per non aver considerato l'assenza di sequestri e di altre evidenze investigative inequivocabili, l'intervenuta assoluzione del SUMA dall'imputazione associativa, l'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Graziano, che nell'impianto accusatorio aveva una posizione inscindibile da quella del ricorrente; si deduce altresì un difetto di motivazione della sentenza quanto all'attendibilità degli operanti, che non erano riusciti a fermare la vettura con a bordo il ricorrente.

3.2. Omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione dei fatti quale illecito amministrativo, attesa la mancanza di dati oggettivi sul quantitativo di tabacchi oggetto della cessione.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva e al trattamento sanzionatorio.

Si censura la sentenza per non aver tenuto conto dell'assenza di precedenti specifici del SUMA, e per la mancanza di motivazione quanto alla determinazione della pena.

4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziandone il carattere meramente ripropositivo di doglianze già dedotte e disattese.

5. Con memoria del 14/03/2021, il difensore del SUMA replica alle argomentazioni del P.G. insistendo per l'accoglimento dei motivi e chiedendo, in via subordinata, l'applicazione di sanzioni sostitutive secondo le disposizioni della "riforma Cartabia". [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Con riferimento alla posizione dello SCHENA, deve convenirsi con il Procuratore Generale quanto alle connotazioni meramente propositive, nell'odierna sede, delle doglianze già prospettate in appello, con le quali si contesta la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: secondo la difesa, l'affermazione di responsabilità non potrebbe basarsi sul solo fatto che le vetture coinvolte nell'operazione erano intestate all'odierno ricorrente.

La tesi non può essere condivisa.

Nell'ambito di una complessa operazione di monitoraggio di attività di importazione di contrabbando di sigarette via mare, svolta con appostamenti ed attività captativa (cfr. la diffusa esposizione contenuta alle pagg. 8 segg. della sentenza di primo grado), gli operanti ebbero modo di accertare la presenza, in prossimità del punto di attracco dell'imbarcazione, di due vetture intestate allo SCHENA: una Volvo su cui erano stati caricati kg. 236,920 di t.l.e. ed un monovolume contenente 27 taniche da 30 litri di carburante (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Il mancato rinvenimento sul posto dello SCHENA non è stata ritenuta circostanza ostativa all'affermazione di penale responsabilità per il concorso nell'attività di importazione, essendo inequivocabile il contenuto delle vetture rinvenute nei pressi del luogo di attracco e non essendo stata prospettata alcun'altra ipotesi ricostruttiva.

È stato anzi valorizzato, come elemento di riscontro della intraneità del ricorrente al circuito criminale dedito alle illecite importazioni, il fatto che un'altra vettura di proprietà dello SCHENA era stata rinvenuta, circa un mese dopo la vicenda per cui è causa, in occasione di un ulteriore sbarco di tabacchi illegalmente importati (cfr. sul punto pag. 4, cit., e pag. 27 della sentenza di primo grado).

Si ritiene in definitiva che i giudici di merito abbiano fatto buon governo del principio secondo cui «la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 - 01).

È poi appena il caso di osservare che, con il riferimento alla mancata prospettazione di ricostruzioni alternative da parte dello SCHENA, il giudice di primo grado non ha certo inteso mettere in discussione i principi fondamentali in tema di onere della prova e di diritto al silenzio, ma solo porre in rilievo l'assoluta assenza, in atti, di elementi utilizzabili a sostegno di una spiegazione della presenza delle vetture dello SCHENA nei pressi del luogo di attracco (riempite nel modo precedentemente richiamato) diversa da quella di un consapevole contributo del ricorrente all'attività illecita, attuato mettendo le vetture a disposizione dei correi.

È del resto significativo che la decisione qui poc'anzi richiamata, in applicazione del principio, aveva annullato la sentenza di condanna in una fattispecie molto simile a quella in esame, ritenendo plausibile la denuncia di furto che era stata presentata dall'imputato, proprietario della vettura (cfr. sul punto anche Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 - 01, secondo la quale «la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato 'al là di ogni ragionevole dubbio' implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva».

3. Anche il ricorso del SUMA è inammissibile.

3.1. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, viene in rilievo il consolidato principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Tale insegnamento deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui la difesa ricorrente ha censurato l'affermazione di penale responsabilità con argomentazioni (l'assoluzione dal reato associativo, l'assoluzione del coimputato) che evitano totalmente di confrontarsi con l'articolato percorso argonnentativo tracciato dal primo giudice ed espressamente avallato dalla Corte territoriale sulla scorta degli univoci esiti dell'attività investigativa: era stato infatti accertato il diretto coinvolgimento del SUMA sia nella prima fase dell'operazione (cfr. i contatti telefonici con l'intermediario CONSERVA, che a sua volta aveva sentito più volte il cessionario ZAMBRANO), sia nella fase clou dell'operazione, cui il SUMA aveva partecipato con una [OSCURATO:PERSONA] che già era nella sua disponibilità (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, pag. 27 segg. della sentenza di primo grado).

La mancanza di adeguato ed effettivo confronto con l'impianto argomentativo delle sentenze di merito rende pertanto inammissibile il motivo di ricorso.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'Appello (pag. 5 cit.) ha correttamente evidenziato, per escludere l'auspicata riqualificazione in illecito amministrativo, la conversazione in cui si dava atto che erano state cedute 101 casse di tabacchi: la censura proposta in questa sede ha connotazioni meramente reiterative, non essendo all'evidenza rilevante, ai fini specifici che qui rilevano, il fatto che le 101 casse commerciate non siano state oggetto di sequestro.

3.3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve poi pervenirsi quanto alle ulteriori doglianze sulla recidiva ed il trattamento sanzionatorio.

Quanto al primo aspetto, si è dinanzi ad una compiuta motivazione, del tutto priva di criticità deducibili in questa sede, che ha fatto leva sui plurimi precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio, già gravanti sul SUMA all'epoca dei fatti, per ritenere che la specifica condotta per cui è causa costituisca una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, volto al procacciamento di profitti illeciti.

Quanto al secondo aspetto, è sufficiente rilevare che il trattamento sanzionatorio, di soli sei mesi superiore al minimo edittale, è stato considerevolmente mitigato rispetto a quanto statuito in primo grado, avendo la Corte territoriale positivamente valutato il fatto che si era trattato di un'operazione svolta solo in territorio nazionale (per la quale, del resto, non era stata contestata l'aggravante della trasnazionalità).

3.4. Priva di fondamento è, infine, la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive alla luce della c.d. riforma Cartabia.

Deve invero darsi seguito all'indirizzo interpretativo, recentemente affermato da questa Suprema Corte, in ordine alla non deducibilità della questione «nei termini di cui all'art. 609, c. 2, cod. proc. pen., poiché il legislatore (che, con l'art. 71, c. 1, lett. a), d.

Igs. n. 150/2022, ha sostituito l'art. 53 della legge n. 689/81, ampliando i limiti di applicabilità e ridefinendo la tipologia di sanzioni) ha espressamente introdotto una norma transitoria, in forza della quale le norme, in quanto più favorevoli, trovano applicazione nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado al momento dell'entrata in vigore delle legge stessa (cioè il 30 dicembre 2022), laddove, per quelli pendenti in cassazione, l'interessato dovrà, nel termine di giorni trenta dalla irrevocabilità della sentenza, proporre apposita istanza di applicazione di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione (art. 95, c. 1, del d.

Igs. n. 150/2022)» (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01, § 7 della motivazione).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SCHENA Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) SUMA Geronimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/01/2022 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 22/06/2018 dal Tribunale di Brindisi, con la quale (per quanto qui rileva) SCHENA Luca e SUMA Geronimo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso, con altri imputati separatamente giudicati, nei reati di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 rispettivamente ascritti allo SCHENA al capo F (relativo all'introduzione nel territorio dello Stato di kg. 376,50 di t.l.e., aggravato dalla trasnazionalità) e al SUMA al capo J (relativo alla detenzione e illecita cessione a ZAMBRANO Vincenzo di kg. 1010 di t.l.e). 2. Ricorre per cassazione lo SCHENA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente il fatto che gli operanti intervenuti rinvennero, nei pressi del luogo di attracco dell'imbarcazione utilizzata per l'introduzione nello Stato delle sigarette, due autovetture intestate allo SCHENA. Si sottolinea il carattere isolato dell'elemento indiziante (non potendosi escludere altre ipotesi di utilizzo delle vetture all'insaputa del ricorrente). 2.2. Violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3. Ricorre per cassazione il SUMA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per non aver considerato l'assenza di sequestri e di altre evidenze investigative inequivocabili, l'intervenuta assoluzione del SUMA dall'imputazione associativa, l'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Graziano, che nell'impianto accusatorio aveva una posizione inscindibile da quella del ricorrente; si deduce altresì un difetto di motivazione della sentenza quanto all'attendibilità degli operanti, che non erano riusciti a fermare la vettura con a bordo il ricorrente. 3.2. Omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione dei fatti quale illecito amministrativo, attesa la mancanza di dati oggettivi sul quantitativo di tabacchi oggetto della cessione. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto dell'assenza di precedenti specifici del SUMA, e per la mancanza di motivazione quanto alla determinazione della pena. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziandone il carattere meramente ripropositivo di doglianze già dedotte e disattese. 5. Con memoria del 14/03/2021, il difensore del SUMA replica alle argomentazioni del P.G. insistendo per l'accoglimento dei motivi e chiedendo, in via subordinata, l'applicazione di sanzioni sostitutive secondo le disposizioni della "riforma Cartabia". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Con riferimento alla posizione dello SCHENA, deve convenirsi con il Procuratore Generale quanto alle connotazioni meramente propositive, nell'odierna sede, delle doglianze già prospettate in appello, con le quali si contesta la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: secondo la difesa, l'affermazione di responsabilità non potrebbe basarsi sul solo fatto che le vetture coinvolte nell'operazione erano intestate all'odierno ricorrente. La tesi non può essere condivisa. Nell'ambito di una complessa operazione di monitoraggio di attività di importazione di contrabbando di sigarette via mare, svolta con appostamenti ed attività captativa (cfr. la diffusa esposizione contenuta alle pagg. 8 segg. della sentenza di primo grado), gli operanti ebbero modo di accertare la presenza, in prossimità del punto di attracco dell'imbarcazione, di due vetture intestate allo SCHENA: una Volvo su cui erano stati caricati kg. 236,920 di t.l.e. ed un monovolume contenente 27 taniche da 30 litri di carburante (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Il mancato rinvenimento sul posto dello SCHENA non è stata ritenuta circostanza ostativa all'affermazione di penale responsabilità per il concorso nell'attività di importazione, essendo inequivocabile il contenuto delle vetture rinvenute nei pressi del luogo di attracco e non essendo stata prospettata alcun'altra ipotesi ricostruttiva. È stato anzi valorizzato, come elemento di riscontro della intraneità del ricorrente al circuito criminale dedito alle illecite importazioni, il fatto che un'altra vettura di proprietà dello SCHENA era stata rinvenuta, circa un mese dopo la vicenda per cui è causa, in occasione di un ulteriore sbarco di tabacchi illegalmente importati (cfr. sul punto pag. 4, cit., e pag. 27 della sentenza di primo grado). Si ritiene in definitiva che i giudici di merito abbiano fatto buon governo del principio secondo cui «la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 - 01). È poi appena il caso di osservare che, con il riferimento alla mancata prospettazione di ricostruzioni alternative da parte dello SCHENA, il giudice di primo grado non ha certo inteso mettere in discussione i principi fondamentali in tema di onere della prova e di diritto al silenzio, ma solo porre in rilievo l'assoluta assenza, in atti, di elementi utilizzabili a sostegno di una spiegazione della presenza delle vetture dello SCHENA nei pressi del luogo di attracco (riempite nel modo precedentemente richiamato) diversa da quella di un consapevole contributo del ricorrente all'attività illecita, attuato mettendo le vetture a disposizione dei correi. È del resto significativo che la decisione qui poc'anzi richiamata, in applicazione del principio, aveva annullato la sentenza di condanna in una fattispecie molto simile a quella in esame, ritenendo plausibile la denuncia di furto che era stata presentata dall'imputato, proprietario della vettura (cfr. sul punto anche Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 - 01, secondo la quale «la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato 'al là di ogni ragionevole dubbio' implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva». 3. Anche il ricorso del SUMA è inammissibile. 3.1. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, viene in rilievo il consolidato principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Tale insegnamento deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui la difesa ricorrente ha censurato l'affermazione di penale responsabilità con argomentazioni (l'assoluzione dal reato associativo, l'assoluzione del coimputato) che evitano totalmente di confrontarsi con l'articolato percorso argonnentativo tracciato dal primo giudice ed espressamente avallato dalla Corte territoriale sulla scorta degli univoci esiti dell'attività investigativa: era stato infatti accertato il diretto coinvolgimento del SUMA sia nella prima fase dell'operazione (cfr. i contatti telefonici con l'intermediario CONSERVA, che a sua volta aveva sentito più volte il cessionario ZAMBRANO), sia nella fase clou dell'operazione, cui il SUMA aveva partecipato con una [OSCURATO:PERSONA] che già era nella sua disponibilità (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, pag. 27 segg. della sentenza di primo grado). La mancanza di adeguato ed effettivo confronto con l'impianto argomentativo delle sentenze di merito rende pertanto inammissibile il motivo di ricorso. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'Appello (pag. 5 cit.) ha correttamente evidenziato, per escludere l'auspicata riqualificazione in illecito amministrativo, la conversazione in cui si dava atto che erano state cedute 101 casse di tabacchi: la censura proposta in questa sede ha connotazioni meramente reiterative, non essendo all'evidenza rilevante, ai fini specifici che qui rilevano, il fatto che le 101 casse commerciate non siano state oggetto di sequestro. 3.3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve poi pervenirsi quanto alle ulteriori doglianze sulla recidiva ed il trattamento sanzionatorio. Quanto al primo aspetto, si è dinanzi ad una compiuta motivazione, del tutto priva di criticità deducibili in questa sede, che ha fatto leva sui plurimi precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio, già gravanti sul SUMA all'epoca dei fatti, per ritenere che la specifica condotta per cui è causa costituisca una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, volto al procacciamento di profitti illeciti. Quanto al secondo aspetto, è sufficiente rilevare che il trattamento sanzionatorio, di soli sei mesi superiore al minimo edittale, è stato considerevolmente mitigato rispetto a quanto statuito in primo grado, avendo la Corte territoriale positivamente valutato il fatto che si era trattato di un'operazione svolta solo in territorio nazionale (per la quale, del resto, non era stata contestata l'aggravante della trasnazionalità). 3.4. Priva di fondamento è, infine, la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive alla luce della c.d. riforma Cartabia. Deve invero darsi seguito all'indirizzo interpretativo, recentemente affermato da questa Suprema Corte, in ordine alla non deducibilità della questione «nei termini di cui all'art. 609, c. 2, cod. proc. pen., poiché il legislatore (che, con l'art. 71, c. 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022, ha sostituito l'art. 53 della legge n. 689/81, ampliando i limiti di applicabilità e ridefinendo la tipologia di sanzioni) ha espressamente introdotto una norma transitoria, in forza della quale le norme, in quanto più favorevoli, trovano applicazione nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado al momento dell'entrata in vigore delle legge stessa (cioè il 30 dicembre 2022), laddove, per quelli pendenti in cassazione, l'interessato dovrà, nel termine di giorni trenta dalla irrevocabilità della sentenza, proporre apposita istanza di applicazione di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione (art. 95, c. 1, del d. Igs. n. 150/2022)» (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01, § 7 della motivazione). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc