CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 11591/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10157 - 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] contributiva R.G.N. 10157/2018 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1207/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2017 R.G.N. 1253/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA].R.G. 10157/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame proposto dall’INPS avverso la pronuncia del Tribunale di Siena, che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], Cristina e [OSCURATO:PERSONA], soci della “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” avverso distinti avvisi di addebito emessi a titolo di omesso pagamento di contributi e sanzioni, inerenti al maggior reddito d’impresa prodotto dalla società nell’anno 2007. Il Tribunale aveva ritenuto che il provvedimento di sospensione della riscossione adottato dall’INPS avesse prodotto l’effetto di far decorrere il termine di 40 giorni per l’opposizione dalla data della revoca dello stessoe che pertanto, l’opposizione proposta entro il suddetto termine dovesse considerarsi tempestiva. Diversamente, la Corte territoriale ha stabilito che,essendo la decadenza un istituto di ordine pubblico, è incompatibile con qualsiasi forma d’interruzione o di sospensione e che perciò, alla comunicazione di sospensione da parte dell’INPS, intervenuta successivamente alla notificadegli avvisi di addebito, non può essere attribuito nessun valore di rinnovazione del termine perentoriofissato dalla legge al fine di proporre l’opposizione. La cassazione della sentenza è domandata da Cristina, Caterina e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’INPS ha opposto difese. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta “Violazione e comunque erronea applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/99 in punto d decorrenza del termine per l’opposizione; erronea applicazione dell’art. 2964 del codice civile.” Denuncia il malgoverno da parte della Corte d’appello delle norme processuali e sostanziali, assumendo che l’errore sarebbe consistito nello stabilire che il termine per l’opposizione avesse adecorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito (12.03.2013) e non dalle date di comunicazione dei provvedimenti di sospensione (19 e 25 marzo 2013), atteso che,attraverso l’esercizio del potere di sospensione in sede di autotutela, questi ultimi dovevano considerarsi sostitutivi dei primi, ormaisì come “…eliminati dal mondo giuridico”. Col secondo motivo, formulato ai se nsi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., deduce “Omessa valutazione di un errore scusabile, violazione e comunque erronea applicazione dell’art. 153 c.p.c.; erronea applicazione dei principi del giusto processo (art. 111 comma 2 Cost.), violazione ed erronea applicazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede di cui all’art. 10 della legge 112/2000”. Parte ricorrente afferma che i provvedimenti di sospensione erano stati determinati dal fatto che sui crediti pendeva un giudizio tributario conclusosi a suo favorecon la sentenza n. 145/01/2012 della Commissione provinciale di Siena passata in giudicato – e che, in quanto privato del potere di accertamento dei redditi dei contribuenti, l’INPS si era veduto costretto a subire le determinaz ioni successive dell’amministrazione finanziaria, dovendo conseguentemente soprassedere alla riscossione fino a nuova comunicazione. Tale circostanza di fatto avrebbe indotto in errore scusabile la parte qui ricorrente , la quale perciò denuncia la contrarietà ai principi costituzionali dell’ordinamento della mancata concessione di un terminerichiesto dalla parte (ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ.); tanto ciò corrisponde al vero che la stessa Corte d’appello, nel motivarela statuizione di compensazion e delle spese, si è trova va costretta ad ammettere che il comportamento dell’INPS potrebbe “…aver ingenerato l’erronea convinzione che il termine fosse sospeso” (ult. cpv. p.1 sent.) . I tre motivi, da esaminare congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. In ipotesi sovrapponibili, questa Corte (Cass. n. 28885 del 2017, Cass. n. 11596 del 2016) -ricostruito il quadro normativo di riferimento della fattispecie - ha tenuto ad affermare che il potere di sospensioneda parte dell’amministrazione non sortisce nessun effetto sulla facoltà d’impugnazionedell’opponente, in quanto l’istituto della decadenza non soggiace a sospensioni o interruzioni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge;ha altresì rilevato che la motivazione del provvedimento di sospensione si ravvisa ininfluente rispet to a lla facoltà d’impugnazione, anchequalora quest’ultima sia stata indotta dalla necessità di verifica del l’ an e delquantum del credito, atteso che la sospensione ha effetti soltanto sulla riscossione del credito (ovvero sugli effetti esecutivi successi vi alla formazione del ruolo) e non implica nessuna rinuncia al diritto sostanziale. In base a tale ricostruzione interpretativa, alla quale in questa sedeci si conforma, deve escludersi, pertanto , che l a proroga della riscossione possa fondare in capo a lla parte interessata un legittimo affidamento in ordine alla (nuova) decorrenza del termine di decadenza, considerato perentorio dalla legge. Atteso che la controversia in esame non presenta nessuna specificità tale da indurre questa Corte a discostarsi dal precedente orientamento, a essova data continuità, disponendo il rigetto del ricorso. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso , a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica del9 fe