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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36664/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorr e avverso la sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen.della Corte di Appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, in relazione alreato di associazione a delinquere e di detenzione e porto in luogopubblico di sostanze esplosiv e ; [OSCURATO:PERSONA] che ilmotivo propost o ─ che contesta violazio ne di legge e vizi motivazionali, in punto di omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda, nonchéin relazione a i criteri di cui a ll’art.81 cpv. cod. pen., in ordine alla determinazione della pena per il reato base e per l’aumento di pena a titolo di continuazione per il reato satellite─ non sono consenti ti alla luce della modalità definitoria prescelta, poichéal cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nellaL. 24 luglio 2008 n. 125, secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra ed altri).

Analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, adeventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Nella specie,questa Corte in sede di annullamento con rinvio, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18.04.2023, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art.416, comma 4, cod. pen., che eliminava, rinviando per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna, rigettando nel resto i ricorsi.

Tanto premesso, il concordato aveva ad oggetto soltanto la rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA], peraltro,che già i motivi di appello sulle pene accessorie fallimentari erano alquanto generici sulla entità della chiesta riduzione , perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quantosi limitavano arichiedere l’ affievolimento delle pene accessorie applicate . [OSCURATO:PERSONA] che,anche in questa sede,a fronte dell’accoglimento con la sentenza impugnata della richiesta di riduzione della pena con motivazione corretta e rideterminazione delle pen e accessori e fallimentari in anni tre, i motiv i s i presentano del tutto generici circa l’entità della riduzione e,dunque, inammissibili in quanto prividella necessaria specificità. [OSCURATO:PERSONA] che iricorsi avverso sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen.,se inammissibili, qualunque sia il motivo dedotto, seguono la procedura de plano, tanto più che,nel caso di sentenza 599 bis cod. proc. pen., non sono tipizzati i motivi deducibili e tutti i motivi di appello proposti e non oggetto di concordato si intendono rinunciati. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che ilricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrentedeve essere condannat o al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro quat tr o mila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorr e avverso la sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen.della Corte di Appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, in relazione alreato di associazione a delinquere e di detenzione e porto in luogopubblico di sostanze esplosiv e ; [OSCURATO:PERSONA] che ilmotivo propost o ─ che contesta violazio ne di legge e vizi motivazionali, in punto di omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda, nonchéin relazione a i criteri di cui a ll’art.81 cpv. cod. pen., in ordine alla determinazione della pena per il reato base e per l’aumento di pena a titolo di continuazione per il reato satellite─ non sono consenti ti alla luce della modalità definitoria prescelta, poichéal cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nellaL. 24 luglio 2008 n. 125, secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra ed altri). Analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, adeventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Nella specie,questa Corte in sede di annullamento con rinvio, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18.04.2023, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art.416, comma 4, cod. pen., che eliminava, rinviando per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna, rigettando nel resto i ricorsi. Tanto premesso, il concordato aveva ad oggetto soltanto la rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA], peraltro,che già i motivi di appello sulle pene accessorie fallimentari erano alquanto generici sulla entità della chiesta riduzione , perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quantosi limitavano arichiedere l’ affievolimento delle pene accessorie applicate . [OSCURATO:PERSONA] che,anche in questa sede,a fronte dell’accoglimento con la sentenza impugnata della richiesta di riduzione della pena con motivazione corretta e rideterminazione delle pen e accessori e fallimentari in anni tre, i motiv i s i presentano del tutto generici circa l’entità della riduzione e,dunque, inammissibili in quanto prividella necessaria specificità. [OSCURATO:PERSONA] che iricorsi avverso sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen.,se inammissibili, qualunque sia il motivo dedotto, seguono la procedura de plano, tanto più che,nel caso di sentenza 599 bis cod. proc. pen., non sono tipizzati i motivi deducibili e tutti i motivi di appello proposti e non oggetto di concordato si intendono rinunciati. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che ilricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrentedeve essere condannat o al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro quat tr o mila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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