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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39745/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 01/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 04/11/201 4, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. che il primo ed il secondo motivo di ricorso in forza dei quali si contesta il vizio di Ritenuto motivazione quanto alla affermazione della responsabilità dell' imputato con specifico riferimento al riconoscimento dell'imputato operato dalle vittime nonché in relazione all'assenza di riscontri esterni, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 del provvedimento impugnato sull'immediato riconoscimento dell'imputato - nelle fattezze, nelle movenze e nella voce - da parte delle vittime durante la rapina, sulla convergenza delle dichiarazioni e sulla mancata allegazione di elementi idonei ad inficiare il quadro accusatorio); pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del Rilevato, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 01/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 04/11/201 4, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. che il primo ed il secondo motivo di ricorso in forza dei quali si contesta il vizio di Ritenuto motivazione quanto alla affermazione della responsabilità dell' imputato con specifico riferimento al riconoscimento dell'imputato operato dalle vittime nonché in relazione all'assenza di riscontri esterni, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 del provvedimento impugnato sull'immediato riconoscimento dell'imputato - nelle fattezze, nelle movenze e nella voce - da parte delle vittime durante la rapina, sulla convergenza delle dichiarazioni e sulla mancata allegazione di elementi idonei ad inficiare il quadro accusatorio); pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del Rilevato, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 sette