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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2018

Cassazione n. 20343/2025

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5653/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.SOCIETA' AGRICOLA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4820/2018 depositata il 09/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 4820/13/2018 in data 9 luglio 2018, rigettava l'appello proposto dalla società agricola “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l'avviso di liquidazione con cui l'ufficio aveva rettificato il valore di euro 39.000,00 dichiarati in euro 80.000,00 riliquidando la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione all'atto di acquisto di due appezzamenti di terreni agricoli ubicati in Roccastrada (Grosseto).

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, la società agricola “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.

3. L’ufficio resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, Cost. nonchè degli articoli 36 e 61 al d.lgs. 546/192 e 132, quarto comma c.p.c., lamentando che i giudici territoriali non avevano considerato che, come analiticamente contestato in appello, l'attribuzione al maggior valore era frutto di una valutazione palesemente erronea e non coerente, per le ragioni tecniche analiticamente dedotte, con lo stato effettivo dei luoghi, come confermato, peraltro, dalla circostanza contestata che la relazione di stima allegata all'avviso rettifica non corrispondeva allo stato dei luoghi di causa in ragione della errata identificazione dei terreni oggetto dell'atto di compravendita in quanto gli appezzamenti di terreno agricolo oggetto di stima non erano ubicati in località le Cetine ma insistevano in due diverse località distanti l'una dall'altra circa 4 km [OSCURATO:PERSONA] e Cetine.

2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 56 d.lgs. 546/192 e 112, c.p.c., deducendo che i giudici di appello non avevano esaminato le specifiche censure relative alla decadenza del potere impositivo ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 131/1986 e al difetto di motivazione dell’atto in violazione degli artt. 7 legge 212/2000 e 52, comma 2 bis, d.P.R.131/1986.

3. L’ufficio,con il proposto ricorso incidentale, ha dedotto: - violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 1 - bis, d.P.R. 131/1986 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per non avere la C.T.R. dichiarato la tempestività della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione; - violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000 e 52, comma 2 bis, d.P.R.131/1986 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per non avere la C.T.R. rilevato la adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo.

4. Il ricorso principale può trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.

5. Il primo motivo è fondato.

5.1. Va premesso che come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232/2016), "la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".

5.2. Ad avviso di questo Collegio, nel caso in esame, appare evidente che la C.T.R. non ha preso in esame, se con considerazioni prevalentemente generiche ed apodittiche, le specifiche e dettagliate censure mosse dalla società contribuente in relazione ai criteri di stima operati dall’ufficio, censure analiticamente richiamate in ricorso ai fini dell’autosufficienza, sicchè sul punto la sentenza deve essere annullata.

6. Anche il secondo motivo è fondato risultando palese il vizio di omessa pronunzia sulle questioni dedotte relative alla decadenza dal potere impositivo ed al vizio di motivazione dell’atto impositivo.

7. Va, infine, rilevato che deve ritenersi inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Ufficio per carenza di interesse in quanto l’Agenzia delle entrate ha proposto “censure” che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito ma riguardano questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato e, quindi, in relazione alle quali manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice delrinvio.

8. In conclusione accolto il ricorso principale e dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,che procederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 13 febbraio 2025 Il Presidente (Liberato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5653/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.SOCIETA' AGRICOLA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4820/2018 depositata il 09/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 4820/13/2018 in data 9 luglio 2018, rigettava l'appello proposto dalla società agricola “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l'avviso di liquidazione con cui l'ufficio aveva rettificato il valore di euro 39.000,00 dichiarati in euro 80.000,00 riliquidando la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione all'atto di acquisto di due appezzamenti di terreni agricoli ubicati in Roccastrada (Grosseto). 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, la società agricola “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 3. L’ufficio resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, Cost. nonchè degli articoli 36 e 61 al d.lgs. 546/192 e 132, quarto comma c.p.c., lamentando che i giudici territoriali non avevano considerato che, come analiticamente contestato in appello, l'attribuzione al maggior valore era frutto di una valutazione palesemente erronea e non coerente, per le ragioni tecniche analiticamente dedotte, con lo stato effettivo dei luoghi, come confermato, peraltro, dalla circostanza contestata che la relazione di stima allegata all'avviso rettifica non corrispondeva allo stato dei luoghi di causa in ragione della errata identificazione dei terreni oggetto dell'atto di compravendita in quanto gli appezzamenti di terreno agricolo oggetto di stima non erano ubicati in località le Cetine ma insistevano in due diverse località distanti l'una dall'altra circa 4 km [OSCURATO:PERSONA] e Cetine. 2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 56 d.lgs. 546/192 e 112, c.p.c., deducendo che i giudici di appello non avevano esaminato le specifiche censure relative alla decadenza del potere impositivo ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 131/1986 e al difetto di motivazione dell’atto in violazione degli artt. 7 legge 212/2000 e 52, comma 2 bis, d.P.R.131/1986. 3. L’ufficio,con il proposto ricorso incidentale, ha dedotto: - violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 1 - bis, d.P.R. 131/1986 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per non avere la C.T.R. dichiarato la tempestività della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione; - violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000 e 52, comma 2 bis, d.P.R.131/1986 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per non avere la C.T.R. rilevato la adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo. 4. Il ricorso principale può trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate. 5. Il primo motivo è fondato. 5.1. Va premesso che come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232/2016), "la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture". 5.2. Ad avviso di questo Collegio, nel caso in esame, appare evidente che la C.T.R. non ha preso in esame, se con considerazioni prevalentemente generiche ed apodittiche, le specifiche e dettagliate censure mosse dalla società contribuente in relazione ai criteri di stima operati dall’ufficio, censure analiticamente richiamate in ricorso ai fini dell’autosufficienza, sicchè sul punto la sentenza deve essere annullata. 6. Anche il secondo motivo è fondato risultando palese il vizio di omessa pronunzia sulle questioni dedotte relative alla decadenza dal potere impositivo ed al vizio di motivazione dell’atto impositivo. 7. Va, infine, rilevato che deve ritenersi inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Ufficio per carenza di interesse in quanto l’Agenzia delle entrate ha proposto “censure” che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito ma riguardano questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato e, quindi, in relazione alle quali manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice delrinvio. 8. In conclusione accolto il ricorso principale e dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,che procederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 13 febbraio 2025 Il Presidente (Liberato
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