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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00114/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LAF6G), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio inflitto, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli specifici elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LAF6G), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio inflitto, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli specifici elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.