CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 settembre 2021
Cassazione n. 18830/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEmanuela Garzia-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMauro Orlandi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2281/2021depositata il 06/09/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;Uditi, per la ricorrente, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, perdelega dei difensori del controricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali sisono riportati ai rispettivi scritti difensivi.Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consobn. 21533 del 14 ottobre 2020, con cui sono state applicate a PiergiorgioPiacentini la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro95.000,00 e la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoriadi cui all’art. 187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, pari a otto mesi,oltre alla confisca dei beni di pertinenza del soggetto in questione fino allaconcorrenza di euro 8.406,81, il tutto in relazione alle violazioni previstedall’art. 187-bis, commi 1 e 4, d. lgs. n. 58/1998, per avere egli, inpossesso dell’informazione privilegiata concernente il progetto diacquisizione indiretta della partecipazione di controllo di [OSCURATO:SOCIETA]. daparte di Hyster-Yale per un importo corrispondente a una valutazione dieuro 4,30 per azione [OSCURATO:SOCIETA] con la conseguente promozione di un’OPAobbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo di euro 4,30per azione (informazione della quale conosceva o poteva conoscere inbase all’ordinaria diligenza il carattere privilegiato):- acquistato tramite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], 21.510 azioni Bolzoniutilizzando la suddetta informazione (cui corrisponde una sanzioneapplicata di euro 30.000,00);- comunicato a [OSCURATO:PERSONA], al di fuori del normale esercizio dilavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, la suddettainformazione (cui corrisponde una sanzione applicata di euro 20.000,00);- acquistato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per conto di quest’ultimo,tramite un conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:SOCIETA]. (i cuicodici di accesso e password erano stati forniti da [OSCURATO:PERSONA] aNumero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026Piergiorgio [OSCURATO:PERSONA] per consentirgli di operare on-line per suo conto),221.019 azioni [OSCURATO:SOCIETA] utilizzando la suddetta informazione (cuicorrisponde una sanzione applicata di euro 20.000,00);- acquistato per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., tramite Fidentiis EquitiesS.V. S.A., 26.429 azioni [OSCURATO:SOCIETA] utilizzando la suddetta informazione (cuicorrisponde una sanzione applicata di euro 25.000,00).[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Veneziaopposizione ex art. 187-septies, comma 4, d. lgs. n. 58/1998 avverso ladelibera in questione, per ottenere in via principale il suo annullamento e,in subordine, la diversa quantificazione delle sanzioni irrogate; lo stessoha eccepito la tardività della contestazione, la violazione del divieto didoppia presunzione, la mancanza di gravità, precisione e concordanzadegli elementi presuntivi su cui si fondava l’accertamento della violazione,la sproporzione e la parziale duplicazione della sanzione.Con sentenza n. 2281/2021 pubblicata il giorno 06.09.2021, la Corted’appello ha parzialmente accolto l’opposizione, riducendo la sanzionecomplessiva a euro 75.000,00, con compensazione delle spese processualiin misura di un quinto e condanna dell’opponente al pagamento deirestanti quattro quinti.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che, limitatamente alla condotta posta in essere da PiergiorgioPiacentini con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non fossedato distinguere dalla violazione di cui al primo comma, lettera a) dell’art.187-bis TUF, il compimento dell’illecito di cui alla lett. b) della stessanorma, posto che l’acquisto delle 221.019 azioni era avvenuto in forzadell’informazione privilegiata con il consenso dell’interessato senza che cifosse prova che la comunicazione dell’informazione fosse avvenuta al difuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione odell’ufficio. Pertanto, la sanzione applicata di euro 20.000,00 per l’illecitoNumero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026di cui all’art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF, non aveva giustificazione edoveva essere detratta dalla sanzione complessiva.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte e la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 187-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 360, n. 3 c.p.c.).Secondo parte ricorrente, la decisione incorre in una violazione e falsaapplicazione dell’art. 187-bis, commi 1 e 4, d. lgs. n. 58 del 1998, avendola Corte di merito erroneamente ritenuto non verificata la condizione disanzionabilità contemplata per l’illecito di comunicazione a terzidell’informazione privilegiata di cui all’art. 187-bis, comma 1, lett. b), delTUF, ovverosia l’essere la comunicazione avvenuta “al di fuori del normaleesercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio”,travisando i principi giurisprudenziali riguardanti i requisiti richiesti perl’applicabilità della citata condizione.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 187-septies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 edell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360,n. 3 c.p.c.).Secondo parte ricorrente, la pronuncia della Corte territoriale è, altresì,erronea nella parte in cui non si è ritenuta distinta e autonoma lafattispecie comunicativa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] rispettoalla condotta operativa dal medesimo realizzata per conto e in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], il quale - secondo la ricostruzione effettuata nellasentenza impugnata - aveva prestato il suo consenso all’acquisito dei titoliNumero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026oggetto della notizia privilegiata, dopo averne ricevuto comunicazione dalprimo.Il terzo motivo è rubricato come segue: illegittimità della sentenza perdifetto assoluto di motivazione (sub specie di motivazione apparente perinsanabile contraddittorietà della stessa): violazione dell’art. 132, comma4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).In particolare, a dire della ricorrente, la pronuncia impugnata incorre inun’insanabile contraddizione nella parte in cui la Corte di merito, da unlato - nel capo dedicato alla sussistenza dell’illecito (capo 2.1) - haritenuto comprovata la condotta di trasmissione dell’informazioneprivilegiata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] “al di fuori delnormale esercizio del lavoro, della professione, della funzione odell'ufficio” e, dall’altro - nel capo dedicato alla asserita sproporzione eduplicazione delle sanzioni (capo 2.3) - ha formulato opposte affermazioni,pervenendo a un giudizio di non punibilità della condotta.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono fondati.2. Va preliminarmente disattesa l’exceptio doli generalis sollevata dalcontroricorrente per avere parte ricorrente, a suo dire, violato il divieto divenire contra factum proprium.L’eccezione in questione si fonda, invero, sull’avvenuta archiviazionedisposta dalla Consob con riferimento ad un’ulteriore autonoma vicenda,nell’ambito della quale era stata esclusa la sussistenza della propalazione,da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’informazione privilegiata di cui egliera in possesso.È evidente, in proposito, che la circostanza di cui innanzi, come rilevatoanche nella sentenza impugnata, alla fine del paragrafo 2.2, non riguardala vicenda oggetto del presente giudizio, in cui la Corte d’appello diVenezia, al contrario, ha ritenuto provato il fatto che l’odiernoNumero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026controricorrente abbia «comunicato a [OSCURATO:PERSONA] […] la suddettainformazione», accertamento, questo, non oggetto di censura.3. Passando all’esame delle doglianze formulate con il ricorso, deve inprimo luogo rilevarsi che, nella parte riguardante la questione se lacomunicazione dell’informazione di cui sopra possa dirsi avvenutanell’ambito o al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,della funzione o dell’ufficio, la motivazione della sentenza impugnata èeffettivamente contraddittoria.In proposito, deve osservarsi che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, va interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre:Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n.22598/2018; Cass. n. 7090/2022).In particolare, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che siconcretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", qualeipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr.: Cass. n.12096/2018).Numero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026Nella specie, come emerge dall’esame della sentenza impugnata, la Corted’appello, mentre a pag. 21 ha ritenuto provata la circostanza relativaall’avvenuta comunicazione dell’informazione privilegiata a FrancescoRacasi, «al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,della funzione o dell’ufficio», a pag. 31, invece, ha affermato per due volteche non vi fosse «prova che la comunicazione dell’informazioneprivilegiata sia avvenuta al di fuori del normale esercizio del lavoro, dellaprofessione, della funzione o dell’ufficio».Le affermazioni in questione sono diametralmente opposte tra loro,emergono espressamente dal testo della motivazione e si riferiscono a unacircostanza posta a fondamento della decisione relativa all’annullamentoparziale della sanzione.4. Ora, l’assunto secondo cui non risulterebbe provato che lacomunicazione dell’informazione sia avvenuta al di fuori del contestolavorativo o professionale sopra indicato non risulta corretto in diritto.La Corte di giustizia UE, con sentenza del 22 novembre 2005 (causa C-384/02, Grøngaard e Bang), nell’interpretare l'art. 3, lett. a), delladirettiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamentodelle normative concernenti le operazioni effettuate da persone inpossesso di informazioni privilegiate (insider trading), ha affermato cheosta a che una persona, che riceva informazioni privilegiate nella suaqualità di rappresentante dei lavoratori in seno al consiglio diamministrazione di una società o nella sua qualità di membro del comitatodi collegamento di un gruppo di imprese, comunichi simili informazioni alpresidente dell'organizzazione professionale cui tali lavoratori aderiscono eche ha designato la detta persona quale membro del comitato dicollegamento, salvo che: - esista uno stretto legame tra la comunicazionee l'esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni, e -tale comunicazione sia strettamente necessaria all'esercizio del suo lavoro,della sua professione o delle sue funzioni.Numero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026In tale sede si è ulteriormente affermato che, nell'ambito della suavalutazione, il giudice nazionale deve, alla luce delle norme nazionaliapplicabili, in particolare tenere conto: - del fatto che la detta eccezione aldivieto di comunicare informazioni privilegiate deve ricevereun'interpretazione restrittiva; - della circostanza che ogni comunicazionesupplementare può aumentare il rischio di uno sfruttamento di taliinformazioni a fini contrari alla direttiva 89/592, e - della delicatezzadell'informazione privilegiata.Come riportato nella predetta sentenza, ai sensi dell’art. 3 della direttivaciascuno Stato membro vieta alle persone che sono soggette ai divieti dicui all’articolo 2 e che dispongono di un’informazione privilegiata, tral’altro, «di comunicare tale informazione privilegiata a un terzo se nonnell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione odelle loro funzioni», ciò in maniera del tutto analoga a quanto previstodall’art. 187-bis TUF nel testo vigente ratione temporis, sicché il principiointerpretativo espresso dalla Corte UE ben si attaglia alla fattispecie inesame.Quanto precede è coerente con la previsione dell’obbligo di istituire, emantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, inragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione dellefunzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate, previsionecontenuta all’art. 115-bis TUF e all’art. 152-bis reg. emittenti n.11971/1999, nonché con l’ulteriore previsione degli obblighi informativi dicui all’art. 152-quinquies reg. emittenti n. 11971/1999 cit.Alla luce di quanto precede, deve escludersi che il soggetto che sia venutoa conoscenza di un’informazione privilegiata al di fuori del normaleesercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio - comel’odierno controricorrente, che non risultava avere una relazione o uncollegamento con [OSCURATO:SOCIETA]. - possa ritenersi legittimato a trasmettereNumero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’informazione stessa nell’ambito di un incarico di “consulenza” conferitoglida terzi estranei alla società cui le informazioni si riferiscono.5. Ciò posto, risulta erronea in diritto anche l’ulteriore ratio decidendiposta dalla Corte d’appello di Venezia a fondamento della decisione diannullamento parziale delle sanzioni irrogate, ratio concernentel’affermata impossibilità di distinguere in concreto le due violazionicontestate.L’art. 187-bis, commi 1 e 4, TUF, nel testo applicabile ratione temporis,prevede in maniera distinta l’illecito consistente nella comunicazione adaltri di informazioni privilegiate e quello concernente l’acquisto, per contoproprio o per conto di terzi, di strumenti finanziari mediante utilizzo delleinformazioni medesime, sicché dette condotte integrano gli estremi diviolazioni autonome.Per quanto concerne, in particolare, la comunicazione delle informazioni, èstato affermato che la fattispecie dell’art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUFnon richiede che essa abbia efficienza causale rispetto alla condotta illecitadel destinatario della notizia (cfr.: Cass. n. 6072/2025).Pertanto, la comunicazione integra gli estremi di una violazione che siperfeziona nel momento stesso del suo verificarsi e indipendentementedallo sfruttamento che, successivamente, si voglia fare dell’informazione.La previsione della fattispecie come violazione amministrativa autonoma èfunzionale ad evitare la propalazione delle informazioni privilegiate, e ciòindipendentemente dal loro eventuale sfruttamento.Quanto, poi, all’illecito di cui all’art. 187-bis, comma 4, TUF, checostituisce ipotesi tipica di sfruttamento, è stato chiarito che la fattispeciein questione non richiede un collegamento causale orientato tra laconoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un informatorequalificato, bensì il nesso eziologico tra il possesso dell'informazione el'utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su strumenti finanziari(cfr.: Cass. n. 24310/2017; Cass. n. 8782/2020; Cass. n. 32829/2023).Numero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026Poiché l’acquisto può assumere carattere illecito anche in assenza di unacomunicazione, rilevando al riguardo solo la mera conoscenzadell’informazione, indipendentemente dalle modalità con cui essa sia stataacquisita, neppure può ritenersi che l’acquisto stesso costituisca ipotesi diprogressione nell’illecito, tale da determinarne l’assorbimento.Pertanto, ove lo stesso soggetto, per circostanze contingenti, si sia resoresponsabile tanto dell’illecita comunicazione dell’informazione, quanto, inconcorso con il destinatario della comunicazione, dell’acquisto di strumentifinanziari mediante utilizzo dell’informazione medesima, egli non può cheessere ritenuto responsabile di entrambe le violazioni.Le due condotte, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito,sono distinguibili sia sul piano concettuale sia in concreto, non rilevando,in senso contrario, il fatto che esse siano avvenute in maniera ravvicinatae quasi contestuale.6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, perché provveda al riesame,in applicazione dei principi suesposti, dell’opposizione, nella parteconcernente la sanzione applicata per l’illecito di cui all’art. 187-bis,comma 1, lett. b), TUF.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa parzialmente la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.Numero registro generale 7237/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 18830/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il Consigliere Estensore La PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]