CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1417/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, nonché violazione di legge e vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di ritenere che il GUP avesse correttamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata in virtù dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ricorre l'aggravante in questione allorché la quantità sia superiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006. Nel caso di specie il valore soglia è di 250 mg per cui per configurarsi l'aggra- vante contestata occorre che venga superato un quantitativo di principio attivo di 500.000 mg ossia 500 g. [OSCURATO:PERSONA] deteneva un quantitativo quasi doppio a tale limite (976,67 g), logica appare l'opzione di non aver rinvenuto motivo di una diversa e discrezionale valutazione da parte del giudicante che inducesse ad esclu- dere l'aggravante contestata. Quanto alle circostanze attenuanti generiche il giudice del gravame del merito ha ricordato che le stesse avevano costituito il motivo per cui era stata rigettata la richiesta di concordato e ha ribadito di non ritenere che ricorrano nel caso in esame gli estremi per riconoscerle, in relazione alle quali la difesa ha dedotto le precarie e gravi condizioni di salute dell'imputato. Sul punto la Corte territoriale, infatti, ha osservato che dalla documentazione medica prodotta emerge che tale condizione è antecedente alla condotta oggetto di imputazione, sicché può ritenersi che la stessa non abbia costituito sufficiente remora alla commissione del delitto. Pertanto, logicamente ha ritenuto di non po- ter valorizzare lo stato di salute dell'imputato a fronte, invece, di un precedente N. 1417/2022 R.G. specifico, ancorché remoto, che costituisce ulteriore impedimento al riconosci- mento del beneficio invocato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere este ore Presi ente VikLenzo P errao