CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11433-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 ALES - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del 3498 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 6792/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 4470/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 11433/2016 RILEVATO che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 10.11.2015, ha accolto il gravame interposto da ALES - [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in avanti [OSCURATO:SOCIETA].), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 29600/2010, resa il 23.11,2010, con la quale era stata accolta, per quanto di ragione, la domanda del dipendente volta all'accertamento del diritto ad essere inquadrato, sin dalla data di assunzione, nel IV livello previsto dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, la Corte di merito ha respinto l'originaria domanda del Paolella, sottolineando, innanzitutto, per ciò che ancora in questa sede rileva, che «l'azione promossa dal ricorrente in primo grado assume una duplice configurazione, posto che, da un lato, è diretta all'accertamento del diritto ad essere inquadrato nel livello quarto, in quanto oggetto del preciso obbligo assunto dalla datrice di lavoro nel rapporto contrattuale intercorrente con il Ministero dei Beni culturali. Dall'altro lato, è diretta ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori, quali quelle effettivamente svolte, rispetto all'inquadramento ricevuto dalla datrice di lavoro, in particolare, sul presupposto di avere svolto il servizio di sorveglianza presso il plesso denominato "[OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA]", con le mansioni di addetto alla sorveglianza ...., il ricorrente invoca l'inquadramento giuridico e normativo proprio del 3° livello o, in subordine, del 4° livello del CCNL di categoria cori conseguente ricostruzione del livello retributivo a decorrere dal mese di giugno 2000»; ed inoltre che «in nessun punto del contratto di servizio è dato riscontrare un'inequivocabile manifestazione di volontà delle parti di attribuire un diritto a dei terzi ovvero di attribuire una condizione di miglior favore ai lavoratori ..... ed il fatto che la Soprintendenza committente il servizio richieda personale particolarmente qualificato non costituisc:e elemento di per sé sufficiente a ritenere che le stesse parti abbiano voluto attribuire ai lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro con la società datrice - rimesso alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva -, un inquadramento superiore rispetto a quello posseduto da ciascuno di essi»; che per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; che sono state depositate memorie nell'interesse di quest'ultima; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si deduce testualmente: 1) «violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., relativamente alla parte della sentenza in cui non prevede la diretta applicabilità dell'art. 1411 c.c. per assenza di una specifica volontà da parte dei contraenti ad assumere obblighi nei confronti dei terzi», per non avere, in particolare, la Corte di merito dato rilievo, quanto all'aspetto dell'interesse dello stipulante, alla circostanza che la natura sostanzialmente pubblica dei soggetti contraenti palesi l'esistenza di un preciso interesse dell'amministrazione pubblúca committente il servizio, ad una prestazione lavorativa di un certo livello qualitativo; 2) «violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., relativamente alla parte della sentenza in cui non prevede la diretta applicabilità delle mansioni superiori in base alle declaratorie contrattuali e comunque al disposto di cui all'art. 6 del contratto di servizi. Si richiede la censura dell'impugnata sentenza, altresì nella parte in cui non ritiene che, in base alle mansioni di fatto espletate dal ricorrente, lo stesso abbia diritto a conseguire la qualifica superiore»; che i motivi - da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione - non sono fondati, in quanto la Corte territoriale è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 20241/2020,; 19059/2020; 18687/2020; 18686/2020; 1865/2018;). Al riguardo, va sottolineato che nel contratto a favore di terzo il promittente si obbliga in una duplice direzione: «verso lo stipulante ad adempiere verso il terzo e, nei confronti del terzo, titolare di una prestazione patrimoniale che, ai sensi dell'art. 1411, secondo comma, c.c., è diretta e non il risultato meramente riflesso (o mediato) della prestazione dovuta dal promittente allo stipulante. Sicché, il diritto che il terzo acquisisce trae la propria origine da quello che lo stipulante acquista, in base al contratto, verso il promittente» (così Cass. n. 20241/2020, cit.); che, ciò premesso - e come correttamente sottolineato dai giudici di seconda istanza -, nel contratto a favore di terzo, il vantaggio per quest'ultimo deve essere intenzionale, cioè, le parti devono assumerlo consapevolmente e non deve sorgere casualmente, come nel caso in cui le parti non abbiano inteso attribuire ad un terzo un diritto soggettivo; ipotesi. in cui, in capo al terzo, si configura un mero interesse a godere del vantaggio (cfr, ex multis, Cass. nn. 1865/2018, cit.; 7693/1997); che, inoltre, la disposizione di cui all'art. 17 del Capitolato generale di appalto di opere pubbliche - alla stregua della quale «l'appaltatore assuma l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti» si configura come un contratto a favore di terzo ed attribuisce ai dipendenti esecutori delle opere oggetto di appalto un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro, «all'osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l'interesse dello stipulante, richiesto dall'art. 1411, primo comma, c.c., è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva» (v. Cass. nn. 20241/2020, cit.; 13834/1991); che, nella fattispecie, come correttamente osservato dai giudici di secondo grado, [OSCURATO:SOCIETA]. si è obbligata - in esecuzione della Convenzione quadro stipulata con il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei, ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto di servizi del 15.5.2000, a mettere a disposizione del servizio di custodia e vigilanza del sito «personale idoneo», organizzato in squadre e formato attraverso corsi appositamente istituiti, individuando specificamente un caposquadra e cinque addetti per il servizio di vigilanza, <<con inquadramento dal quarto al terzo livello del CCNL del commercio relativo ai sevizi»; al contrario, non si evince che la società datrice, con il contratto di cui si tratta, abbia assunto un obbligo, nei confronti del terzo lavoratore, finalizzato a conferire allo stesso la titolarità di una prestazione patrimoniale diretta, dalla quale potesse scaturire un diritto ad agire, nei confronti di essa datrice di lavoro, senza un diritto proprio del lavoratore, fondante quella pretesa. 'E neppure può configurarsi un vantaggio per il terzo lavoratore, dipendente della società, <<che le parti abbiano consapevolmente assunto quale oggetto di un deliberato proposito, comportante l'obbligo dell'impresa quale promittente, nei confronti dell'amministrazione, quale stipulante, in favore del terzo, che lo renda titolare di una prestazione patrimoniale diretta attribuendogli per ciò solo il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare» (Cass. n. 20241/2020, cit.). La qual cosa è stata esattamente sottolineata dalla Corte di merito che, nel respingere l'originaria domanda di superiore inquadramento, ha, appunto, evidenziato che, dagli atti, non emerge la volontà inequivoca delle due parti di attribuire al lavoratore la titolarità di una prestazione patrimoniale diretta, <<autonomamente azionabile», in quanto fondata su un diritto proprio. che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va rigettato; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lEuro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per