CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 27129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di assolutoria di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è proponibile ai sensi dell'articolo 608 comma 1 bis cod. proc. pen., secondo il quale, in caso di doppia conforme assolutoria, il ricorso per cassazione può essere proposto per i soli motivi di cui all'art. 606 lett. a), b) c) cod. proc. pen.; Considerato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consigliare es nsore Il Presidente