CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 38031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 11771/2020 della Sesta sezione), ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con cui il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, del D.p.r. n. 309 del 1990. 1. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte d'appello sanato i rilievi espressi dalla Corte di cassazione in sede di annullamento, in ordine alla mancanza di elementi di prova che consentissero di attribuire con certezza all'imputato l'utenza sulla quale erano state intercettate conversazioni di interesse accusatorio. Né, al riguardo, risultava confacente la rinnovazione della prova testimoniale disposta dalla Corte di merito, permanendo le criticità evidenziate dalla sentenza di annullamento. 2. Con requisitoria del 3 luglio 2023 il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata risultano, infatti, indicate evidenze probatorie aventi carattere individualizzante che consentono di ricondurre all'imputato tanto l'uso dell'utenza della cui scheda venne trovato in possesso al momento della sua identificazione, quanto le conversazioni di interesse accusatorio che sul relativo numero sono state in precedenza intercettate. In particolare, si è sottolineato come dalla rinnovazione dell'esame del teste di p.g. che aveva proceduto all'ascolto delle telefonate intercettate, sia emerso: che le indagini nei confronti dell'imputato andavano avanti da almeno due anni; che per tale motivo il suo timbro vocale era ben noto, non soltanto agli operatori di p.g., ma anche ai traduttori che li coadiuvavano; che il giorno dopo che l'imputato veniva fermato, lo stesso comunicava con un correo dalla stessa utenza («cercavano roba bianca, non l'hanno trovata, quindi non sono stato bloccato»), così consentendo di confermare l'abbinamento del suo timbro vocale rispetto anche alle conversazioni precedenti che lo vedevano protagonista; ed infine, che l'imputato era inserito nel settore dei traffici, avendo lo stesso avuto contatti diretti con soggetti che sono stati successivamente arrestati, poiché trovati in possesso della sostanza stupefacente. A fronte di tali elementi, l'imputato si limita a reiterare - in modo peraltro aspecifico - quanto già proposto con la precedente impugnazione.4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione se