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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36356/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 cod. pen.; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono del tutto generici e manifestamente infondati, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), richiamando (oltre all'assenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento) i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato, e le specifiche modalità di commissione del fatto, così motivando in maniera adeguata l'irrogazione di una pena con evidenza inferiore al medio edittale (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 — 01); e tale iter non può essere utilmente censurato in questa sede mediante la prospettazione, peraltro priva di specificità, di elementi che deporrebbero in senso contrario alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 cod. pen.; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono del tutto generici e manifestamente infondati, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), richiamando (oltre all'assenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento) i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato, e le specifiche modalità di commissione del fatto, così motivando in maniera adeguata l'irrogazione di una pena con evidenza inferiore al medio edittale (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 — 01); e tale iter non può essere utilmente censurato in questa sede mediante la prospettazione, peraltro priva di specificità, di elementi che deporrebbero in senso contrario alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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