Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13499/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto del 29/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto respingeva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla pena per il quale egli già si trovava in regime di semilibertà.

In particolare, il Tribunale riteneva di non potere ammettere il detenuto semilibero alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione in considerazione della grave violazione delle prescrizioni consistita nell'essersi incontrato con un pregiudicato in un orario nel quale, sulla base di quanto previsto dal programma di trattamento, avrebbe dovuto trovarsi al lavoro presso il suo studio di commercialista sito in Taranto.

2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Il ricorrente osserva, anzitutto, che con precedente ordinanza dell'Il aprile 2024 lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva respinto analoga istanza di affidamento (ammettendolo, invece, alla semilibertà) in ragione della sua mancata collaborazione con l'UEPE ai fini della effettuazione della indagine di competenza di tale organismo, ma che - essendo ormai trascorso più di un anno e mezzo - tale suo comportamento non deve essere ancora ritenuto ostativo alla concessione del beneficio ex art. 47 Ord. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, evidenzia che il Tribunale di sorveglianza di Taranto è incorso nel travisamento del fatto posto alla base del rigetto evidenziando che, come risultante dalla informativa inviata dalla Questura di Taranto in data 23 maggio 2025 (allegata al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), l'incontro con il pregiudicato ([OSCURATO:PERSONA]) era avvenuto in realtà alle ore 14:20 e quindi in un orario nel quale gli era consentito di uscire dal suo studio di commercialista e che il soggetto da lui incontrato era un suo cliente.

Pertanto, secondo il ricorrente l'episodio sopra richiamato era stato erroneamente considerato come una violazione delle prescrizioni della semilibertà. 2•

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena.

Essa può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01).

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01).

3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto).

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

4. Ciò posto, la ordinanza impugnata non appare censurabile poiché ha dato rilievo, in modo non contraddittorio sia pure con motivazione sintetica, al fatto che l'odierno ricorrente il giorno 23 maggio 2025 era stato trovato in compagnia 3di un pregiudicato nel corso di un controllo effettuato da personale della Questura di Taranto e che, pertanto, non era possibile formulare una prognosi di non recidivanza nei suoi confronti.

4.1. Orbene, a prescindere dall'erroneità dell'orario di tale incontro per come indicato nella ordinanza impugnata, il Collegio rileva che, se è vero che alle ore 14:25 il [OSCURATO:PERSONA] non doveva trovarsi al lavoro, è altrettanto vero che - sulla base del punto n. 3 del programma trattamentale prodotto dalla difesa ed allegato al ricorso - egli avrebbe comunque dovuto trovarsi presso il suo domicilio sito in Taranto via Umbria 163/B per consumare i pasti, curare l'igiene personale e dedicarsi alle attività famigliari e domestiche, di talché la sua presenza in via Berardi, angolo via Anfiteatro dove era stato sorpreso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] non era giustificata.

4.2. Analogamente l'essere stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato costituisce una violazione dello specifico divieto previsto dal punto n. 9 dello stesso programma di trattamento, tenuto anche conto che la tesi difensiva per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un cliente dell'odierno ricorrente è rimasta una mera allegazione priva di qualsiasi elemento di riscontro e che, in ogni caso, il luogo deputato per incontrare i clienti è lo studio professionale indicato nel programma di trattamento di cui sopra.

4.3. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, alla luce dell'episodio sopra indicato e dei pregressi comportamenti tenuti dal condannato, ha ritenuto, in modo razionale, di non potere esprimere un giudizio di non recidivanza e di totale affidabilità esterna nei confronti del semilibero, elementi indispensabili per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova.

Le logiche argomentazioni del Tribunale di sorveglianza non vengono quindi disarticolate dalle censure difensive, peraltro in gran parte rivalutative.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto del 29/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto respingeva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla pena per il quale egli già si trovava in regime di semilibertà. In particolare, il Tribunale riteneva di non potere ammettere il detenuto semilibero alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione in considerazione della grave violazione delle prescrizioni consistita nell'essersi incontrato con un pregiudicato in un orario nel quale, sulla base di quanto previsto dal programma di trattamento, avrebbe dovuto trovarsi al lavoro presso il suo studio di commercialista sito in Taranto. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente osserva, anzitutto, che con precedente ordinanza dell'Il aprile 2024 lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva respinto analoga istanza di affidamento (ammettendolo, invece, alla semilibertà) in ragione della sua mancata collaborazione con l'UEPE ai fini della effettuazione della indagine di competenza di tale organismo, ma che - essendo ormai trascorso più di un anno e mezzo - tale suo comportamento non deve essere ancora ritenuto ostativo alla concessione del beneficio ex art. 47 Ord. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, evidenzia che il Tribunale di sorveglianza di Taranto è incorso nel travisamento del fatto posto alla base del rigetto evidenziando che, come risultante dalla informativa inviata dalla Questura di Taranto in data 23 maggio 2025 (allegata al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), l'incontro con il pregiudicato ([OSCURATO:PERSONA]) era avvenuto in realtà alle ore 14:20 e quindi in un orario nel quale gli era consentito di uscire dal suo studio di commercialista e che il soggetto da lui incontrato era un suo cliente. Pertanto, secondo il ricorrente l'episodio sopra richiamato era stato erroneamente considerato come una violazione delle prescrizioni della semilibertà. 2• 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. Essa può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01). 3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto). Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 4. Ciò posto, la ordinanza impugnata non appare censurabile poiché ha dato rilievo, in modo non contraddittorio sia pure con motivazione sintetica, al fatto che l'odierno ricorrente il giorno 23 maggio 2025 era stato trovato in compagnia 3di un pregiudicato nel corso di un controllo effettuato da personale della Questura di Taranto e che, pertanto, non era possibile formulare una prognosi di non recidivanza nei suoi confronti. 4.1. Orbene, a prescindere dall'erroneità dell'orario di tale incontro per come indicato nella ordinanza impugnata, il Collegio rileva che, se è vero che alle ore 14:25 il [OSCURATO:PERSONA] non doveva trovarsi al lavoro, è altrettanto vero che - sulla base del punto n. 3 del programma trattamentale prodotto dalla difesa ed allegato al ricorso - egli avrebbe comunque dovuto trovarsi presso il suo domicilio sito in Taranto via Umbria 163/B per consumare i pasti, curare l'igiene personale e dedicarsi alle attività famigliari e domestiche, di talché la sua presenza in via Berardi, angolo via Anfiteatro dove era stato sorpreso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] non era giustificata. 4.2. Analogamente l'essere stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato costituisce una violazione dello specifico divieto previsto dal punto n. 9 dello stesso programma di trattamento, tenuto anche conto che la tesi difensiva per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un cliente dell'odierno ricorrente è rimasta una mera allegazione priva di qualsiasi elemento di riscontro e che, in ogni caso, il luogo deputato per incontrare i clienti è lo studio professionale indicato nel programma di trattamento di cui sopra. 4.3. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, alla luce dell'episodio sopra indicato e dei pregressi comportamenti tenuti dal condannato, ha ritenuto, in modo razionale, di non potere esprimere un giudizio di non recidivanza e di totale affidabilità esterna nei confronti del semilibero, elementi indispensabili per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova. Le logiche argomentazioni del Tribunale di sorveglianza non vengono quindi disarticolate dalle censure difensive, peraltro in gran parte rivalutative. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13499/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris