CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pace di Bruniconel procedimento a carico diHILBER [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brunicovisti gli atti,udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiestoaffermarsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di BrunicoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del Tribunale di Bolzano, del 10 febbraio 2025, gli atti sonostati trasmessi a questa Corte di legittimità, con riferimento al procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 595, comma primo esecondo, cod. pen.2. Il Tribunale, cui gli atti erano pervenuti a seguito di sentenza diincompetenza per materia resa dal [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brunico, in data 10novembre 2022, ha trasmesso il fascicolo a questa Corte di legittimità,sollevando conflitto negativo di competenza sollecitato anche dall’imputato cheha presentato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, V. Manuali, in assenzadi tempestiva richiesta di trattazione orale, ha fatto pervenire memoria con laquale ha concluso chiedendo affermarsi la competenza per materia del [OSCURATO:PERSONA] dipace di Brunico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste unconflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali,contemporaneamente, hanno ricusato la cognizione processuale del medesimocaso loro deferito.2. Il conflitto sollevato deve essere risolto attribuendo la competenza alGiudice di pace di Brunico.Ai fini della determinazione della competenza per materia, la giurisprudenzadi legittimità ha affermato, con costante indirizzo dal quale il Collegio non ravvisaragioni di discostarsi, che questa deve avvenire avendo riguardo allacontestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa noncontenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n.36336 del 23/07/2015, conflitto comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n.11047 del 24/02/2010, conflitto comp. in proc. Guida, Rv. 246782).Nel caso di specie, l'esame degli atti ha consentito di riscontrare che, nelprocedimento pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Brunico, definito consentenza di incompetenza, l’imputato risponde del reato di diffamazione per averoffeso la reputazione della parte offesa, avendo inviato a più destinatari ilmessaggio di posta elettronica dal contenuto asseritamente diffamatorio,riportato nell’imputazione, reato considerato aggravato dalla circostanza chel'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha riscontrato che la presunta diffamazione a mezzo diposta elettronica aveva raggiunto più di cento persone e aveva quindi dato vitaad una condotta da qualificare quale diffamazione a mezzo stampa fatto per ilquale ha rilevato la propria incompetenza per materia.La sentenza richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale latrasmissione di messaggi via e-mail, contenenti esternazioni diffamatorie,integra la fattispecie della calunnia aggravata dal momento che tali informazionipossono essere accessibili anche ad altre persone diverse dal destinatario. Di quila declaratoria di incompetenza per materia e la restituzione degli atti al Pubblicoministero presso il Tribunale di Bolzano per il corso ulteriore.La sentenza risulta impugnata dal Pubblico ministero con ricorso percassazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 33293 del 2023, tenutoconto che, avverso la sentenza di incompetenza per materia non è proponibilericorso per cassazione ma lo strumento del conflitto di competenza.Instaurato il procedimento, a seguito di eccezione davanti al Tribunale diBolzano, alla prima udienza predibattimentale del 29 novembre 2024, ildifensore dell'imputato ha dedotto l'incompetenza per materia del Tribunale diBolzano dovendosi ritenere competente il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Brunico, eccezionealla quale ha aderito il Pubblico ministero richiamando il contenuto del proprioricorso per cassazione giudicato inammissibile.Ritiene il Tribunale che l'invio di e-mail a più di cento persone, contenentifrasi asseritamente diffamatorie, non può considerarsi equiparabile alla diffusionedel messaggio a mezzo stampa, non potendo considerare equivalente il sistemadi inoltro attraverso posta elettronica a uno strumento destinato ad un'attivitàprofessionale diretta al pubblico. Tanto, anche a fronte dell'invio a unamoltitudine di destinatari come, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di pace, riscontrato nel casoal vaglio. Né, a parere del Tribunale, può ritenersi l’invio di e-mail a un numeroconsistente di persone quale mezzo di pubblicità, equiparato al mezzo dellastampa, ex art. 595, comma terzo, cod. pen.Tale impostazione è condivisibile se si tiene conto della recentegiurisprudenza di legittimità che, in tema di posta elettronica, anche a mezzop.e.c. e anche se diretta a un numero indefinitivo di caselle di posta, ha esclusopossa trattarsi di mezzo equiparabile alla diffusione a mezzo stampa o altromezzo di pubblicità.Al riguardo è stato, in modo condivisibile, chiarito (discostandosisensibilmente da quanto affermato da Sez. 5, n. 34831 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280034-01) che: «La possibilità che la riservatezza della posta elettronicapossa essere violata non significa affatto la trasformazione del mezzo in unveicolo di pubblicità in tutti i casi in cui esso venga usato, posto che proprio lepotenzialità del mezzo stesso consentono di individuarne una qualificazione comesistema di pubblicità (siti web e social network, facebook, ecc.) ed un usoesclusivamente privato, non potendo una eventuale patologia incidere su taledistinzione» (Sez. 5, n. 31179 del 23/05/2023, Rv. 285070 — 01, inmotivazione).È stato sostenuto che non può individuarsi né la diffamazione aggravata dalmezzo della stampa né dal mezzo di pubblicità in caso di e-mail veicolata anchetramite internet e rivolta a un numero determinato di soggetti. Si è notato che,in tale caso, le e-mail restano comunque destinate ad un numero determinato dipersone, non potendosi confondere il mezzo utilizzato per trasmettere lacomunicazione con la diffusività della stessa, né con l'uso dello strumentoinformatico. Non vi è dubbio, infatti, che internet sia uno strumento idoneo aveicolare messaggi ad un numero indeterminato di persone, come avviene nelcaso della pubblicazione su un sito accessibile ad un numero indeterminato diutenti, oppure nel caso di trasmissione di una notizia o di un messaggio su unabacheca facebook o su altri social network, trattandosi, in tali casi, di modalità ditrasmissione di notizie accessibili ad una platea indeterminata di fruitori.Al contrario, l'invio di un messaggio a singole caselle di posta elettronicariservate, in quanto intestate a singoli utenti, non implica affatto l’automaticadiffusione ad un numero indeterminato di soggetti.3.Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso in esame, secondo lacontestazione, la missiva diffamatoria era destinata ad un numero notevole didestinatari, ma non è contestato che le e-mail di tali destinatari fosserofisiologicamente fruibili da una platea indistinta di soggetti; con la conseguenzache deve escludersi la sussistenza della circostanza aggravante di cui al commaterzo dell'art. 595 cod. pen.Ne consegue che la fattispecie contestata debba essere inquadrata nelladiffamazione semplice, reato di competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace.4. Deve essere, pertanto, affermata la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace diBrunico al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace diBrunico cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]