CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 03802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO— dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea del 7 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta genericamente violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. è inammissibile per tardività in quanto la sentenza della Corte territoriale è stata emessa e depositata in data 28 marzo 2022, senza indicare in dispositivo un termine maggiore di quello di quindici giorni previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., mentre il ricorso è stato depositato in data 20 maggio 2022, non tenendo conto dei termini prescritti dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; - che l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2792289); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il