CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 27436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9354/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 1/a presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (già Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] per effetto di fusione della Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]), aderente al [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi ed al [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2048/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 27 aprile 1990 [OSCURATO:PERSONA] rilasciò alla Cassa di Risparmio di Firenze (CRF) fideiussione a favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della quale era socio. Nella convenzione veniva precisato che il Caponi si costituiva fideiussore per l’adempimento delle obbligazioni verso codesta Cassa di Risparmio, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato… e che il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione alla Cassa di Risparmio con lettera raccomandata Nel 2002 il Caponi morì, lasciando eredi la moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché le figlie Elena e [OSCURATO:PERSONA]. Con distinti atti del 23 ottobre 2003 le eredi cedettero a terzi le quote ereditate della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza tuttavia provvedere in relazione alle garanzie fideiussorie e senza informare la banca dell’assunta decisione di estraniarsi dalla gestione societaria. Tra il mese di luglio 2004 ed il mese di ottobre 2006, la CRF concesse alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cospicui finanziamenti, senza comunicare alle eredi di [OSCURATO:PERSONA] (che, si ribadisce, della società non erano più socie) gli importi finanziati alla suddetta società. In data 28 settembre 2007 la società presentò domanda di concordato preventivo. 2.La CRF, rimasta scoperta dei finanziamenti concessi, chiedeva decreto ingiuntivo avverso le eredi di [OSCURATO:PERSONA] in forza della fideiussione da quest’ultimo a suo tempo rilasciata, per un importo di euro 852.189,79 Il Tribunale pronunciava decreto ingiuntivo N. 5370/2007 avente ad oggetto l’escussione della garanzia. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalle eredi di [OSCURATO:PERSONA], che adducevano la mala fede della banca e la violazione dell’art. 1956 c.c. Sotto il primo profilo, secondo le opponenti, odierne ricorrenti, l’istituto non aveva provveduto, in violazione dell'art. 119 TUB, a fornire le dovute informazioni, e a comunicare ai fideiussori la concessione dei nuovi prestiti, attività questa che era dovuta dalla banca anche in forza degli artt. 1175 e 1375 c.c.; inoltre la banca aveva finanziato una società di cui conosceva le precarie condizioni economiche, visto che seguiva da vicino l'andamento economico e patrimoniale della società, anche attraverso i c/c esistenti, considerato che l'anno successivo al finanziamento la società era entrata in concordato. Quanto alla violazione dell’art. 1956 c.c., gli eredi deducevano che la banca, nonostante tutto ciò, aveva egualmente elargito il finanziamento senza speciale autorizzazione del fideiussore; deducevano altresì la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Nel corso del giudizio la Banca dava atto di non aver indirizzato corrispondenza alle eredi del Caponi, mentre le eredi di [OSCURATO:PERSONA] precisavano che, dopo la morte del de cuius, avevano affidato a tale rag. Nacci: dapprima, la sola gestione delle loro quote, compresa la revoca di tutti gli impegni fideiussori; e, poi, la trattativa per la vendita delle medesime (vendita che, come sopra rilevato, si era realizzata nel 2003). Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2927/2010, affermava la non esigibilità del credito azionato per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza per gli anni successivi al recesso dalla società beneficiata, avvenuto nel mese di ottobre del 2003, anni nei quali erano stati concessi gli ulteriori finanziamenti. Il giudice di prime cure, infatti, riteneva che: a) era applicabile l’art. 8 della legge n. 154/1992 (poi trasfuso nell’art. 119 TUB) in base al quale è onere della banca fornire per iscritto al cliente almeno una volta all’anno chiara e completa informazione su tassi, valute, capitalizzazioni, ritenute di legge, nonché su tutte e altre somme comunque addebitate e/o accreditate; b) tale normativa aveva trovato completamento nella dettagliata disciplina secondaria, di cui alle “Istruzioni di Vigilanza per le Banche”, nella quale si prevede l’obbligo di informazione anche nei confronti del fideiussore in ordine alle garanzie; c) il non aver informato i vecchi fideiussori acquisendone altri nonostante il peggioramento delle condizioni della società costituiva grave violazione dei suddetti obblighi e configurava un inadempimento tanto grave da non consentire alla banca di agire nei confronti di controparte per la soddisfazione del credito. 3. La sentenza veniva appellata dalla CRF, lamentando che il giudice di primo grado: a) aveva collegato l’obbligo fideiussorio alla permanenza delle opponenti nella compagine sociale mentre la garanzia era stata prestata dal Caponi indipendentemente dalla qualità di socio, tanto che nell’atto era stata precisata la sua validità anche “per chi gli fosse subentrato”; b) non aveva considerato che le eredi avrebbero potuto esercitare il diritto di recesso secondo quanto previsto nella fideiussione (peraltro perfettamente valida, ancorché qualificabile omnibus, perché stipulata nel 1990, prima della modifica dell’art. 1956 c.c., operata dalla legge n. 154 del 1992; e, d’altronde, vi era già stato a suo tempo adeguamento alla normativa sopravvenuta, con indicazione dell’importo massimo di euro 900 mila); c) non aveva valutato che le opponenti non avevano offerto elementi di prova a sostegno del comportamento scorretto della Banca né sul piano oggettivo (in punto di peggioramento delle condizioni della società [OSCURATO:PERSONA] prima della concessione dei finanziamenti) né sul piano soggettivo (in punto di consapevolezza di detto peggioramento in capo alla Banca), mentre la Banca aveva prodotto i bilanci della [OSCURATO:PERSONA] dal 2003 al 2006 (anni dei concessi finanziamenti) , che dimostravano come tali condizioni non fossero deteriorate; d) non aveva dato alcun rilievo al fatto che le opponenti non si erano tenute al corrente della situazione della società [OSCURATO:PERSONA] e dei nuovi rapporti della stessa con la Banca, azionando se del caso il diritto di recesso; e) aveva ritenuto sussistere un obbligo di trasparenza e di informativa nei confronti dei fideiussori, mentre detto obbligo, secondo la normativa vigente, ricorre soltanto verso il cliente All’appello resistevano gli eredi diMario Caponi con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto dell’impugnazione avversaria e confermando le conclusioni prese in primo grado (e cioé in via principale, dichiararsi ex art. 1956 c.c. la loro liberazione dall’impegno fideiussorio; in via subordinata accertarsi la mala fede della banca e, conseguentemente, dichiararsi l’avvenuta risoluzione del contratto, nonché in ipotesi la riduzione del dovuto; in via istruttoria, ordinarsi l’esibizione della documentazione societaria relativa agli anni 2002,2005 e 2006, nonché disporsi ctu contabile). In particolare, le eredi allegavano di non aver esercitato il diritto di recesso dalla fideiussione per cui è causa, in quanto della stessa non erano a conoscenza (contrariamente alle altre fideiussioni, che invece erano state revocate) La Corte di Appello di Firenze, con sentenza non definitiva n. 2048/2018, definiva la vicenda intorno all'an del credito della CRF, e disponeva la prosecuzione del processo ai soli fini della quantificazione della somma dovuta. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso le eredi di [OSCURATO:PERSONA] sigg. [OSCURATO:PERSONA], Serena e d [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la Cassa. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella impugnata sentenza, la corte territoriale -nel respingere il primo motivo di appello: a) ha dato atto che il giudice di primo grado aveva considerato inverosimile che le eredi del Caponi non fossero venute a conoscenza dell’esistenza del debito della società [OSCURATO:PERSONA] e della fideiussione che era stata prestata dal loro congiunto defunto; b) ha ritenuto de l tutto corretta tale valutazione non essendo possibile che l’esistenza della posizione debitoria nei confronti della Cassa di Risparmio di Firenze e della relativa fideiussione, anche per la sua entità, non sia risultata dalle scritture della società che certamente sono state accuratamente esaminate, in tutte le componenti attive e passive, al fine di determinare il valore delle quote, oggetto di cessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], cui era stato conferito mandato per rappresentarle nei confronti della società, a partecipare alle assemblee e ad occuparsi della cessione, e che, come risulta dalla carta intestata dal medesimo utilizzata (…) dava il suo nome allo studio associato cui apparteneva anche il dott. [OSCURATO:PERSONA] professionista della società ;c) ha stimato verosimile che il mancato invio della lettera di revoca della fideiussione anche alla Cassa di Risparmio di Firenze, come era avvenuto per tutte le altre banche, fosse stato determinato da dimenticanza , in quanto le promittenti venditrici, nelle scritture private del settembre 2003 (intercorse con gli altri soci che avevano poi acquistato le quote esercitando il diritto di opzione), si erano espressamente assunte (su precisazione chiesta dallo stesso rag. Nacci) l’obbligo di comunicare agli istituti di credito l’avvenuto decesso del loro dante causa al fine della cessazione di ogni impegno fideiussorio dallo stesso assunto; –nel riformare “nei limiti di cui in parte motiva” la sentenza di primo grado, ha osservato (pp. 10 e 11) che il giudice di prime cure aveva ritenuto la banca inadempiente ai suoi doveri di ordine generale, ma aveva poi affermato la speciale inesigibilità del credito ex art. 1956 c.c., senza affrontare la problematica della invalidità della clausola di preventiva dispensa dell’autorizzazione (pur contenuta nella fideiussione sottoscritta dal Caponi il 27 aprile 1990) e senza accertare la sussistenza dei presupposti su cui deve fondarsi la pronuncia di inesigibilità. Sotto detto ultimo profilo (pp. 11 e 12), certamente di rilievo e tale da assorbire ogni altro profilo d’appello svolto in ordine ai reciproci oneri di informazione , la corte territoriale ha ritenuto che le originarie opponenti non avevano dato la prova della sussistenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore per una obbligazione futura ex art. 1956 c.c.: esse, infatti, avevano allegato un solo elemento presuntivo (il fatto cioè che la società Giglio dopo appena un anno dall’ultimo finanziamento sul conto corrente di 400 mila euro ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo), ma tale elemento non consentiva di ritenere provato che la banca fosse a conoscenza del deterioramento delle condizioni patrimoniali della società Giglio. Tanto più che dai bilanci depositati (che costituivano gli unici strumenti di conoscibilità della situazione, in quel momento a disposizione della Banca), risultava sì un incremento di debiti verso istituti bancari ma anche il fatto che detto incremento si era tradotto in un significativo aumento della produzione e dei ricavi. 2.Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 132, 276, 352 e 359 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha riformato la sentenza del giudice di primo grado con argomenti affatto pertinenti con la decisione assunta in primo grado . Rileva che il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione (e revocato il decreto ingiuntivo) sul presupposto che la banca aveva violato gli obblighi di informazione e di trasparenza bancaria che su di essa gravavano ai sensi dell’art. 119 TUB, mentre la Corte territoriale non si è occupata della violazione del suddetto articolo e, ritenendo non provata la violazione dell’art. 1956 c.c., ha riformato la sentenza di primo grado, decidendo definitivamente sull’an debeatur e rinviando il processo soltanto per la quantificazione della somma dovuta. Osserva che il Tribunale, accogliendo l’opposizione in base all’art. 119 TUB, poteva considerare assorbita la questione relativa all’art. 1956 c.c., ma la corte territoriale non poteva legittimamente decidere l’ansolo con l’analisi della domanda ex art. 1956 c.c., senza dire niente dell’art. 119 TUB o riconducendo detta questione all’altra. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 secondo comma n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha chiuso il contenzioso sull’ an debeatur senza essersi pronunciata su tutte le domande concernenti tale aspetto e fatte valere in giudizio ovvero pronunciandosi con motivazione meramente apparente. Rileva che il non aver affrontato il tema di cui all’art. 119 TUB, che aveva costituito sua specifica domanda e la specifica ragione della decisione del primo giudice, costituisce omissione di pronuncia; e che, se mai si voglia ritenere che la corte territoriale ha trattato la questione laddove ha affermato che il Tribunale non aveva pronunciato la risoluzione del contratto come richiesto in via subordinata dalle opponenti , ma aveva invece affermato la speciale inesigibilità del credito ex art. 1956 c.c. , tale passo argomentativo sarebbe inficiato da motivazione meramente apparente: sia perché il Tribunale non aveva affatto dichiarato l’inesigibilità del credito ai sensi dell’art. 1956 e sia perché la corte non ha preso posizione sulla denunciata violazione dell’art. 119 TUB e sulle sue conseguenze. 2.3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Dando seguito a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare(cfr., ad es., Cass. n. 3964 del 2019; n. 28995 del 2018), occorre ribadire che il c.d. assorbimento può configurarsi in senso proprio ed in senso improprio: l’assorbimento proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno ; mentre l’assorbimento improprio ricorre nella diversa ipotesi in cui, come nel caso di specie, la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, con la conseguenza che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronunzia (se non in senso formale ) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita ( di rigetto oppure di accoglimento ) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento . Parte ricorrente prescinde dall'orientamento di questa S.C. secondo cui la figura dell'assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia, in quanto il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto (l'omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, Cass. n. 21257 del 2014) e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Il ricorrente avrebbe astrattamente potuto censurare la correttezza della valutazione espressa dalla Corte di assorbimento dei motivi ulteriori, lamentando se del caso un vizio di omessa motivazione sul punto, ma certo ha erroneamente in concreto eccepito il vizio di omessa pronuncia. D’altronde, l’eccepito vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto s ussiste soltanto quando vi sia stato un errore nel giudizio di diritto, e cioè negazione o fraintendimento di una norma astratta di legge esistente, o affermazione di una norma astratta inesistente, oppure intesa rettamente la norma in se stessa, se ne sia fatta applicazione ad un fatto, che da essa non è regolato, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. Tali situazioni non ricorrono però nel caso di specie nel quale: la corte territoriale, dopo aver confermato il giudizio di inverosimiglianza formulato dal giudice di primo grado (in punto di mancata conoscenza da parte delle eredi del debito della società [OSCURATO:PERSONA] e della fideiussione prestata dal loro congiunto defunto), ha ritenuto non provati ( ad esito di un articolato percorso motivazionale ) i presupposti per l’applicabilità dell’art. 1956 c.c.; eparte ricorrente si lamenta dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa. Al riguardo occorre ricordare (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015) che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, che è sottratta al sindacato di legittimità (se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134). Con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1956 e 2967 c.c., nonché degli artt. 112 e 183 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, accogliendo l’appello, ha ritenuto non provati i fatti di cui all’art. 1956 c.c., senza aver al tempo stesso considerato e deciso sulle numerose richieste istruttorie formulate dai ricorrenti al riguardo (ordine di esibizione, espletamento di ctu contabile, ammissione di prove per testi) Rileva che, a suo avviso, agli atti vi era già la prova documentale dei presupposti di cui all’art. 1956 c.c., ma che, ove il giudice fosse stato di contrario avviso, aveva chiesto mezzi istruttori per completare la prova, ritenuta insufficiente. Osserva che la corte territoriale, da una parte, ha rilevato il difetto di prova e, dall’altro, non ha deciso nulla in punto di mezzi istruttori richiesti. In altri termini: ha dichiarato non adempiuto l’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. senza previamente pronunciarsi sull’ammissibilità e sulla rilevanza dei mezzi di prova che erano stati chiesti proprio in vista dell’eventuale completamento della prova. Parte ricorrente, nel dolersi della mancata ammissione dei mezzi di prova, muove censura a una valutazione del giudice d i merito, qual è quella di pertinenza e di rilevanza della prova rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammetterla, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cass. n. 9748 del 23/04/2010). Il motivo è inammissibile. Occorre qui ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la doglianza concernente la mancata ammissione di mezzi istruttori e il mancato esercizio dei poteri officiosi è sussumibile nell'ambito del vizio di motivazione (Cass. n. 16997 del 2002; Cass.n. 15633 del 2003) e può essere denunciato con ricorso per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione su di un fatto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011). 2.4. Con il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che essa aveva allegato un solo elemento presuntivo (e cioè il fatto che ad un anno dall’ultimo finanziamento la società Giglio aveva depositato domanda di ammissione al concordato preventivo), mentre in realtà essa ne aveva allegati altri, che non erano stati considerati (il fatto che la banca in data 27 luglio 2004 aveva concesso finanziamento di euro 100 mila alla società, quando la stessa negli anni 2003 e 2004 ha presentato in bilancio di perdite “coperte mediante l’utilizzo di riserve disponibili”; gli ulteriori finanziamenti, effettuati nel 2005, sulla base dell’ultimo bilancio del 2004 e, quindi, in una situazione di andamento negativo; il fatto che i conti correnti accesi dalla parte proprio presso la banca presentavano profili di acriticità; il modesto utile di esercizio portato nel bilancio del 2005; il progressivo indice di indebitamento emergente dall’insieme dei bilanci 2003-2006). Il motivo è inammissibile. Ladisposizione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. , da un lato, limita il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile); dall'altro, demanda a questa Corte di legittimità il compito di verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, soltanto di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, è estraneo all’ambito del sindacato di legittimità l'omesso esame di elementi istruttori: le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 19881 del 22/9/2014; nonché n. 8053 del 07/04/2014) hanno avuto modo di precisare che detto omesso esame non integra la fattispecie prevista dalla nuova norma, ogniqualvolta il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie, sia pure non conformemente alle attese ed alle deduzioni delle ricorrenti. 4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: -rigetta il ricorso - condanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 8000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quat