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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 27218/2021

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7. ORDINANZA sul ricorso 24216/2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.125, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro ,zisi)Z NPL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato lucci Roberto, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati avverso la sentenza n. 4550/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 08/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Latina, con sentenza del 25.4.2010, nella causa proposta da D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], società [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di fideiussori) e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di obbligato principale) avverso il decreto ingiuntivo n. 1068/2002 con il quale era stato loro ingiunto, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui sono poi subentrate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA]), il pagamento della somma di C 815.026,29, a titolo di saldo del conto corrente n. 21/94, ha accolto - per quanto di interesse - l'opposizione proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul rilievo che le lettere di fideiussione rispettivamente sottoscritte da questi ultimi erano state tempestivamente disconosciute.

Peraltro, a fronte di tale disconoscimento, se è pur vero che era stato ammesso il giudizio incidentale di verificazione, tuttavia, la diserzione bilaterale di entrambe le parti all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al CTU nominato dal G.I. per l'istruzione del giudizio di verificazione e la reiterata inattività processuale di entrambe le parti anche all'udienza successiva, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 cod. proc. civ., aveva determinato l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] la cui provenienza era stata disconosciuta dai sottoscrittori.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte da D'[OSCURATO:PERSONA] sulle fideiussioni recanti le date dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 16.2.1998, ha rigettato l'opposizione proposta da quest'ultimo e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con condanna al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di secondo gr,:do, dopo aver pr2rriL3SO disconoscimento e della successiva verificazione riguardava solo le sottoscrizioni disconosciute dal solo D'[OSCURATO:PERSONA], mentre le fideiussioni rilasciate in data 1.7.1996 e 16.4.1997 dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano state da quest'ultima contestate, previa ammissione della CTU grafologica, riteneva la scrittura disconosciuta del 16.2.1998 del D'Angiò come legalmente riconosciuta a norma dell'art. 219 cod. proc. civ., non essendosi costui, senza giustificato motivo, presentato a rilasciare, benchè intimato a farlo, il richiesto saggio grafico.

La Corte d'Appello di Roma ha quindi ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse documentato il proprio credito di C 815.026,29, essendo tale importo stato solo genericamente contestato dagli opponenti, i quali, nel grado di appello non avevano reiterato tutte le questioni, eccezioni e domande riconvenzionali sollevate in primo grado (con le quali avevano richiesto che la somma ingiunta fosse epurata dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, dalle commissioni di massimo scoperto e dell'eventuale applicazione di interessi usurari), essendosi limitati a dedurre che gli estratti conto erano stati tardivamente prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] oltre i termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ., circostanza, che, tuttavia, (dissentendo dalla valutazione contraria effettuata sul punto dal Tribunale di Latina) veniva disattesa dal giudice di secondo grado.Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] rnmoolhare s.r.9 anca opo are dell'[OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio controricorso ro onendo altresì, ricorso incidentale La NPL [OSCURATO:PERSONA] SPV s.r.I., quale cessionaria dei crediti individuati in blocco ai sensi dell'art. 58 d.lgs n. 385/1993 e degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 degli istituti di credito e delle società sopra indicate, ha resistito con controricorso.

La controricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]Angiò, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 2909 cod civ., 324, 342 e 346 cod. proc. civ.. -itAL Lamenta il ricorrente che il primo capo della Corte d'Appello, relativo al disconoscimento e alla verificazione legale, è errato ed illegittimo sul rilievo della é inammissibilità del primo motivo d'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.

In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la condotta processuale di inattività (per due udienze con conseguente cancellazione della causa dal ruolo) tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva richiesto la verificazione della scrittura privata, equivaleva alla rinuncia da parte dell'istante all'attività di verificazione.

Con tale motivazione la banca appellante non si era minimamente confrontata, non scalfendo le ragioni e argomentazioni che sorreggevano il capo della sentenza impugnata, con la conseguenza che la Corte d'Appello aveva violato sia il principio di specificità dei motivi d'appello che i principi dispositivo e devolutivo sanciti dagli artt. 342 e 356 cod. proc. civ..

2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Questa Corte ha già statuito (vedi Cass. n. 86 del 10/01/2012) che Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione.

Va osservato che questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, se si denuncia la genericità - o, come nella specie, la non inerenza del motivo di appello alla ratio decidendi - occorre riportare il testo integrale del motivo di gravame, o comunque stralci sufficienti ad evidenziare la manchevolezza denunciata (vedi anche CaSS. n. 973 1/2004; Ca-Y3. n. 17(56/1/9012).

Il ricorrente, invece, si limita ad indicare, alle pagg. 10-11, cit., brevissimi stralci dell'atto di appello, rinviando per il resto ampiamente al testo dell'atto allegato, in tal modo impedendo a questa Corte una effettiva verifica - già sulla scorta del testo del ricorso - della denunciata inadeguatezza dell'atto di gravame.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 216 e 219 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma 10 n. 3 e 5 cod. proc. civ..

Espone il ricorrente che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Tribunale di Latina non era stata fissata per il rilascio del saggio grafico ad opera del disconoscente.

Peraltro, tenuto conto che a quella udienza (come a quella successiva) entrambe le parti non erano comparse, le conseguenze di tale inattività non potevano che essere imputate alla parte che aveva interesse alla prosecuzione della procedura di verificazione, la quale poteva ritenersi che avesse implicitamente rinunciato a tale verificazione.

Inoltre, la Corte d'Appello aveva omesso l'esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 10 n. 5 cod. proc. civ., ovvero la condotta processuale posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], consistita nell'inattività sfociata nella cancellazione della causa dal ruolo, da cui poteva trarsi la rinuncia a coltivare il procedimento di verificazione della scrittura privata.

3. Il motivo è infondato.Va, in primo luogo, osservato che, da un attento esame della motivazione della sentenza impugnata, emerge che la Corte d'Appello ha incentrato il legale riconoscimento, ex art. 219 cod. proc. civ., della scrittura privata disconosciuta sulla mancata comparizione del D'Angiò a rendere il saggio grafico all'udienza tenutasi in secondo grado il 10.5.2016, in relazione alla quale il sig.

D'Angiò aveva fatto pervenire un certificato medico in lingua spagnola, non tradotto e graficamente inintelligibile, ritenuto dalla Corte d'appello totalmente inidoneo a documentare il legittimo impedimento a comparire.

Se è pur vero che nel percorso argomentativo è stato fatto riferimento anche alla mancata comparizione del D'Angiò all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Tribunale di Latina, tuttavia, si tratta di argomento aggiuntivo e di conforto alla ricostruzione della volontà dell'odierno ricorrente di sottrarsi al rilascio del saggio grafico, ma che non costituisce, tuttavia, il nucleo della , ccisiDne di riter. -Te a ,--ri't ,Jra legalmente riconosciuta ex art. 219 cod. proc. civ. (vedi Cass. n. 17843/2018 in motivazione), che, come detto, si è fondata, viceversa, sulla insussistenza del legittimo impedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Quanto al dedotto omesso esame di fatto decisivo, va osservato che alla condotta processuale di una parte che non compare ad un'udienza e con la propria inattività concorre alla cancellazione della causa dal ruolo non può attribuirsi alcun significato giuridico tipico - men che meno di rinuncia allo svolgimento dell'incombente previsto all'udienza andata deserta - ove questo non sia previsto dalla legge.

L'inattività processuale può dipendere dai più svariati motivi ed è spesso riconducibile all'esistenza di trattative per una definizione conciliativa della vertenza.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 183,184, 189 345, 346, 216 e

219. Espone il ricorrente che la Corte d'Appello ha ritenuto di dover dar luogo alla procedura di verificazione sul rilievo che tale procedura non costituisce mezzo di prova ad istanza di parte e, in quanto tale, non è soggetta a termini decadenziali.

Sul punto, deduce l'erroneità di tale assunto, dovendo l'istanza di verificazione non solo essere ritenuta un mezzo di prova deducibile dalle parti, ma, altresì, assoggettata ai termini ed alle preclusioni di cui all'art. 184 cod. proc. civ. nonché riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (se non ammessa nel corso del giudizio) al fine di non essere abbandonata o tacitamente rinunciata.

Nel caso di specie, l'istanza di verificazione della scrittura privata non era stata né reiterata nella prima memoria istruttoria ex 184 cod. proc. civ., né riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, né reiterata nella prima comparsa conclusionale in appello.

Ne consegue che, in virtù del divieto stabilito all'art. 345 cod. proc. civ., non poteva essere proposta in sede di impugnazione.

Peraltro, l'istanza di verificazione proposta in appello non era stata riprodotta nella comparsa conclusionale.

5. Il motivo è inammissibile. nn!minr:IrrnPntr> essennto chr, Lest (-^rt- (Case. n. 1_907 05/09/2006; conf.

Cass. n. 26943/2007) ha già statuito che non è possibile proporre istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. per la prima volta in appello con riferimento ad una scrittura privata prodotta in primo grado e in quella sede disconosciuta ai sensi dell'art. 214 stesso codice, atteso che verrebbe altrimenti stravolto il disegno generale della scansione dei tempi processuali, quale costruito dal legislatore con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990.

Non vi è dubbio che allo stesso regime processuale debbano essere assoggettate sia l'istanza di verificazione formulata per la prima volta in appello che quella che, pur tempestivamente proposta in primo grado, sia stata nel corso di tale giudizio rinunciata o comunque abbandonata, verificandosi in entrambi i casi una preclusione processuale.

Tenuto conto che, come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 4036/1995; conf.

Cass. n. 2411/2005), il procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta ha finalità e contenuto istruttori, inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria delle parti, assume un'importanza decisiva, al fine di valutare l'ammissibilità dell'istanza di verificazione reiterata dalla [OSCURATO:PERSONA] in grado d'appello, accertare se - come invocato dall'odierno ricorrente - corrisponde al vero che l'istanza di verifica della scrittura privata non fosse stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.Sul punto, il motivo difetta di autosufficienza e specificità.

Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019) ha, anche recentemente affermato, in tema di ricorso per cassazione, che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti.

Cass. n. 7499/2020).

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto un "error in procedendo" della Corte d'Appe,i;o - consistiLo nell'aver arnnu,sso ri gLI- j3 H verificazione della scrittura privata, nonostante che tale istanza non fosse stata riproposta dall'istituto di credito in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni - senza, tuttavia, neppure trascrivere nel contesto del proprio ricorso tali conclusioni, non consentendo così a questa Corte di poter effettuare cogliere il significato e la portata delle proprie doglianze.

Quanto alle altre due censure di inammissibilità sopra enunciate, quella del difetto di reiterazione della richiesta di verificazione nella memoria istruttoria ex art. 184 cpc è infondata, non essendo necessario reiterare in tale memoria le richieste istruttorie già tempestivamente formulate, come nel caso di specie.

E', altresì, infondata la deduzione con cui si lamenta il difetto di reiterazione della richiesta di verificazione nella prima comparsa conclusionale in appello (l'appello infatti era stato riservato a sentenza e poi rimesso sul ruolo per espletare la CTU grafica).

Tale censura è infondata perché nulla impone di reiterare una richiesta istruttoria (non già nelle conclusioni finali, bensì) nella comparsa conclusionale, che è atto facoltativo sia nell'an sia nel contenuto.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 116, 214, 215, 216, 217 e 219 cod. proc. civ., 2702 e 2711 cod. civ., art. 132 comma 10 n. 4 cod. proc. civ..Espone il ricorrente che l'istanza di verificazione della scrittura privata presuppone che la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta debba averla prodotta in originale.

L'esibizione in copia fotostatica della scrittura privata comporta, invece, l'onere per la parte che intende avvalersene di esibire l'originale, necessario per la procedura di verificazione.

Ne consegue che l'inadempimento di tale onere determina l'inammissibilità dell'istanza.

Nel caso di specie, non solo la [OSCURATO:PERSONA] non aveva depositato l'originale delle scritture disconosciute all'atto della formulazione dell'istanza di verificazione - ciò emerge dall'ordinanza della Corte d'Appello che, nell'accogliere la richiesta di verificazione, ha rimesso la causa in istruttoria ed ha disposto "che almeno dieci giorni prima ...le parti appellanti depositino in cancelleria gli originali delle scritture per cui è causa ....." - ma, nonostante l'ordine del giudice di secondo qn(775.:), nen h3 mi cie_posit2to

7. Il motivo è inammissibile.

Premesso che la sentenza impugnata non ha fatto alcun cenno a tale questione, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041).

Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo neppure dedotto nel proprio ricorso che, nel corso del procedimento incidentale di verificazione svolto in appello - risulta dalla ricostruzione della sentenza impugnata che erano state fissate in grado d'appello per la comparizione del D'Angiò - avesse eccepito il mancato deposito da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli originali delle scritture disconosciute.

8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost.2697 cod. civ., 115 e 210 cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente che il Collegio, ordinando il deposito delle scritture originali, dopo aver ammesso l'istanza di verificazione, si è sostituito alla parte che risultava gravata dal relativo onere probatorio ed ha superato il limite legale imposto all'acquisizione dei documenti.

9. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che il richiamo del ricorrente alla violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ. è del tutto inconferente. (7)»U-) Corte he, nftti , pr_i volte efferrmto('i recn s mn 7.->s. n. 1 c99 del 28/02/2018) che la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo sotto due profili: qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c è, invece, configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass.n.13395/2018).

Le censure del ricorrente concernono una fattispecie assai differente rispetto a quella che viene in considerazione nelle pronunce sopra citate.

Inoltre, non è esatto sostenere che il giudice non possa ordinare, ove ciò sia necessario ai fini delle indagini peritali (arg. ex art. 217 cpc), la produzione dell'originale della scrittura già tempestivamente prodotta in copia.

Nessuna norma infatti, stabilisce un termine di decadenza per il deposito dell'originale della scrittura oggetto di verificazione, mentre i termini stabiliti per la produzione documentale dagli artt. 165 e 166 cpc sono efficacemente interrotti con la produzione della copia fotografica ex art. 2719 cc.

10. Con il sesto motivo (diviso in tre parti) è stata dedotta la violazione degli artt. 116, 219 cod. proc. civ. e 2702 cod. civ. , la violazione degli artt. 116 e 132 comma 10 n. 4 cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 115,116,122, 123, 219 cod. proc. civ., 2697 e 2702 cod. civ. , art. 8 reg.

Com . n 1348/2000.

Lamenta il ricorrente (nella prima parte del motivo) che, erroneamente, il giudice di merito ha ritenuto che la sua mancata comparizione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per il rilascio del saggio grafico, non fosse giustificata.

In particolare, la Corte d'Appello è incorsa nella violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. nel valorizzare, ai fini della valutazione ex art. 219 cod. proc. civ., il contegno processuale tenuto dallo stesso nel precedente grado del giudizio, ovvero la dedotta diserzione all'udienza di primo grado del 30.5.2006.

Inoltre, deduce il ricorrente (nella seconda parte del motivo) che la Corte d'Appello, con una motivazione incongrua, contraddittoria e manifestamente illogica, da un lato, ha affermato che il certificato in lingua spagnola dallo stesso prodotto in giudizio non era stato tradotto ed era graficamente intelligibile, dall'altro, ha affermato che tale certificato non comprovava l'esistenza di un impedimento oggettivo ed assoluto che rendesse impossibile un viaggio dalla Spagna senza neppure verne indicato le ragioni.

Infine, il ricorrente lamenta (nella terza parte del motivo) che la Corte d'Appello avrebbe dovuto provvedere alla traduzione del certificato medico in lingua spagnola dallo stesso prodotto, atteso che l'obbligo della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ. per gli atti processuali, non si estende anche ai documenti, in relazione ai quali il giudice puo' non disporre la traduzione solo ove il testo sia di facile comprensibilità ovvero quando non vi siano contestazioni sul contenuto del documento.

11. Il motivo, con riferimento alla prima parte - individuata dal ricorrente con la denominazione "IV°.1 " - è infondato per le ragioni già illustrate al punto 3, che già ha affrontato la valenza delle argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello con riferimento alla mancata comparizione del ricorrente all'udienza di primo grado del 30.5.2006.

12. Per quanto concerne le censure svolte dal ricorrente nella seconda parte e della terza parte del motivo, rispettivamente individuata con la denominazione "IV°.2" e "IV.2", le stesse sono inammissibili per difetto di decisività.

In proposito, non può che evidenziarsi la genericità delle deduzioni del ricorrente, il quale non ha neppure indicato quale fosse il contenuto del certificato medico spagnolo, con ciò impedendo a questa Corte di valutarne, come detto, la decisività dei suoi rilievi.

13. Con il settimo motivo (a sua volta articolato in tre sottomotivi), svolto relativamente alla posizione della azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è stata dedotta la violazione degli artt. 100, 115,116, 214, 215, 216 cod. proc. civ..

Con il primo sottomotivo, denominato "VII°.1", lamenta la società ricorrente che la Corte d'Appello non ha considerato che la volontà della [OSCURATO:PERSONA] opposta di promuovere il procedimento di verificazione, comportando l'implicita rinuncia a far valere, sin dal processo di primo grado, la decadenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla facoltà di disconoscere le scritture medesime, aveva reso la questione non più riesaminabile in sede di gravame.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello, con cui era stata contestata la decadenza dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] dalla facoltà di disconoscere i documenti.

Con il secondo sottomotivo, denominato "VII°.2", è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo, a norma dell'art. 360 comma 10 n. 5 cod. proc. civ., costituito sia dalla validità del disconoscimento eseguito da altro legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto a quello che in precedenza aveva sottoscritto la fideiussione, sia dalla implicita rinuncia irrevocabile.

Con il terzo sottomotivo, denominato "VII°.3", lamenta la società ricorrente che la Corte d'Appello, nell'affermare che l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva contestato di aver rilasciato le fideiussioni del 1.7.1996 e 16.4.1997, era incorsa nel vizio di travisamento della prova, per essere tale informazione probatoria contraddetta da uno specifico atto processuale.

In particolare, quanto affermato in sentenza era contraddetto dal disconoscimento delle scritture che era stato operato dalla società ricorrente con l'atto di citazione in opposizione.

14. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che la società ricorrente nel primo sottomotivo, nell'invocare che la [OSCURATO:PERSONA], con il promuovimento del procedimento di verificazione, ha implicitamente rinunciato a far valere la decadenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla facoltà di disconoscere le scritture medesime, dimostra di non aver colto (a differenza di quanto avverrà, invece, con il terzo sottomotivo) la ratio decidendi, trattandosi di questione completamente estranea al percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Analogo ragionamento deve svolgersi con riferimento al secondo sottomotivo, non avendo minimamente la Corte d'Appello affrontato la questione dell'efficacia del disconoscimento, da parte del successivo legale rappresentante di una società di capitali, delle firme rilasciate dal precedente legale rappresentante.

Sul punto, peraltro, del tutto inammissibile ed inconferente è il richiamo alla fattispecie dell'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 comma 10 n. 5 in quanto, posto che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, per fatto decisivo deve intendersi un fatto "storico" (vedi Cass.

S.U. n. 8053/2014), la società ricorrente ha ritenuto integrare fatti decisivi "la validità del disconoscimento eseguito ...." e la "implicita rinuncia irrevocabile" che certo fatti "storici" non sono, trattandosi di valutazioni giuridiche in ordine alla condotta posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento al terzo sottomotivo, se, da un lato, la società ricorrente, cogliendo questa volta la ratio decidendi della Corte d'Appello in ordine alle fideiussioni rilasciate dalla medesima, ha ritenuto di confrontarsi con il preciso rilievo del giudice di secondo grado secondo l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva contestato di aver rilasciato le fideiussioni del 1.7.1996 e 16.4.1997, dall'altro, tuttavia, la propria censura si appalesa generica.In particolare, la società ricorrente, citando un precedente di questa Corte (vedi Cass. n. 10749/2015), afferma che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in un vizio di travisamento della prova, indicando come atto processuale che smentirebbe l'informazione probatoria indicata dalla Corte di merito uno stralcio dell'atto di citazione in opposizione in cui, tuttavia, non veniva fatto espressamente riferimento alle fideiussioni del 1.7.1996 e del 16.4.1997, leggendosi genericamente che l'[OSCURATO:PERSONA] "aveva disconosciuto le firme relative ai rapporti contrattuali e fideiussori citati nello stesso decreto ingiuntivo" (vedi pag 44 e 40 ult capoverso).

In proposito, sul punto, emerge dallo stesso ricorso a pag. 5 che a seguito del disconoscimento di firme effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di citazione era sorto un dibattito tra le parti in ordine alla specificità (e quindi efficacia) di tale disconoscirnento.

Intatti, avendo, c.-.dudienza dei legale della banca chiesto che la controparte precisasse quali fossero "le sottoscrizioni disconosciute di cui al documento fideiussorio, ritenuto allo stato generico e impreciso il disconoscimento come risulta operato", il legale degli opponenti aveva precisato "che le scritture disconosciute o meglio le sottoscrizioni disconosciute sono tutte quelle ex adverso prodotte, come precisato nell'opposizione a D.I. relativamente alle firme di fideiussori e garanti".

Dunque, posto che è indiscusso che tra le parti fossero sorte contestazioni in ordine alla precisa individuazione delle fideiussioni, riconducibili alla società ricorrente, effettivamente disconosciute, il richiamo operato dalla società ricorrente al sopra descritto stralcio del proprio atto di citazione in opposizione non soddisfa il requisito della specificità, facendosi genericamente riferimento, come detto, "alle firme relative ai rapporti contrattuali e fideiussori citati nello stesso decreto ingiuntivo", senza, tuttavia, che tali firme fossero analiticamente indicate.

D'altra parte, anche la "precisazione" effettuata dall'avvocato della opponente [OSCURATO:PERSONA] srl all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come detto, a pag. 5 del ricorso , si legge che l'avvocato aveva precisato che "le sottoscrizioni disconosciute sono tutte quelle ex adverso prodotte, come precisato nella opposizione a D.I., relativamente alle firme di fideiussori e garanti"), restava generica ed ambigua rispetto alla formula originariamente usata per il disconoscimento ("Vengono disconosciute le firme relative ai rapporti contrattuali e fideiussorie di D'[OSCURATO:PERSONA], e degli amministratori delle società opponenti), in quanto non era chiarito se l'amministratore in carica alla data dell'opposizione (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) disconoscesse la firma delle fideiussioni come firma propria o come firma dell'amministratore in carica all'epoca della sottoscrizione (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Angiò).

In conclusione, posto che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 3796/2020, Cass. n. 10749/2015), il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto erccesueLe , ne c,-.so di specie, e ,odet''. ricorrente non è stata in grado di indicare lo specifico atto processuale che inequivocabilmente contraddicesse l'informazione probatoria fornita dalla sentenza impugnata, essendo l'atto di citazione in opposizione, per le ragioni sopra illustrate, del tutto inidoneo allo scopo.

15. Con la prima parte dell'ottavo motivo - denominata VIII°.1 - svolto con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, è stata dedotta l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di indiscindibilità delle cause e del litisconsorzio necessario.

In particolare, i ricorrenti lamentano che erroneamente si è proceduto alla separazione della loro posizione rispetto a quella dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., obbligata principale, e D'[OSCURATO:PERSONA], garante, nonostante che avessero tutti opposto lo stesso decreto ingiuntivo.

Evidenziano che potrebbe determinarsi una incompatibilità tra la sentenza che accertato la loro qualità di garanti -debitori della [OSCURATO:PERSONA] ed altra sentenza che potrebbe accertare che D'[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non sono debitori dello stesso istituto di credito.

16. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed indeterminatezza.Quanto al primo aspetto (inscindibilità), la censura è inammissibile, riguardando una statuizione del giudice di primo grado (la separazione delle cause) non impugnata in appello.

Infondata è invece la censura relativa alla dedotta violazione del litisconsorzio necessario, atteso che nel giudizio di appello (e in quello di cassazione) sono state citate tutte le parti del rapporto principale e fideiussori, vale a dire anche [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]Angiò.

17. Con la seconda parte dell'ottavo motivo - denominata "VIII°2." - è stata dedotta la violazione degli artt. 310,305, 324, 338, 653 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.

Lamentano i ricorrenti che, non essendo stata riformata la sentenza non definitiva di primo grado nei confronti della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] srl (in quanto il giudizio nei confronti suoi e di [OSCURATO:PERSONA], separato dal tribunale, non era stato proseguito), si era formato un giudicato negativo della fondatezza della pretesa creditoria, che impediva l'accoglimento della domanda nei confronti dei fideiussori appellanti.

18. Tale motivo è infondato.

Va osservato, quanto all'obbligazione principale di [OSCURATO:PERSONA] srl, che il tribunale non aveva affatto accertato - stando almeno alla sentenza di appello, non specificamente contestata sul punto dalle parti ricorrenti - l'insussistenza dell'obbligazione principale, ma aveva disposto al riguardo la prosecuzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angiò.

L'opposizione era stata, infatti, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, esclusivamente nei confronti dei futuri appellanti [OSCURATO:PERSONA]Angiò e [OSCURATO:PERSONA] srl, sul rilievo, peraltro, della insussistenza del rapporto fideiussorio, non già dell'obbligazione principale.

19. Con la terza parte dell'ottavo motivo - denominata VIII°.3 - è stata dedotta la violazione degli artt. 1319,1419, 1421 e 1284 cod. civ., 117 d.lgs n. 385/1993, 23 d.lgs n. 58/1998.

Lamentano i ricorrenti che la Corte d'Appello ha riconosciuto il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nonostante non fosse stato depositato nel giudizio di appello il decreto ingiuntivo ed il contratto di conto corrente.

Ne consegue che la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevare la nullità del contratto di conto corrente per difetto di produzione dell'atto scritto, non essendo all'uopo sostituibile dal semplice benestare all'apertura del conto e dagli estratti conto.

Non erano, pertanto, documentate le condizioni contrattuali, e in particolare la misura degli interessi, costituenti il totale importo della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione.

20. Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Infatti, se è pur vero che la Corte d'Appello ha affermato che il credito era dimostrato dalla lettera di benestare e dagli estratti conto, ha, tuttavia, poi aggiunto - con argomentazione in sé sufficiente a sostenere la decisione - che la pretesa creditoria doveva ritenersi fondata sia perché gli opponenti in primo c,r.7:(.o si erano limita:ti peraltro - St.

Z.'; O (14. iu mrn ingiunta, sia perché gli stessi non avevano poi reiterato nel giudizio di secondo grado le eccezioni e domande riconvenzionali formulate in primo grado, da ritenersi dunque abbandonate, e si erano limitati esclusivamente a una generica contestazione del credito, il quale pertanto doveva ritenersi accertato in forza del principio di non contestazione.

Tale affermazione non è stata specificamente censurata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, previa cqpipensa i ,ne nella misura di cinque sesti C 11.200, di cui C 200,00 per txu- 4 esb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7. ORDINANZA sul ricorso 24216/2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.125, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro ,zisi)Z NPL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato lucci Roberto, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati avverso la sentenza n. 4550/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 08/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Latina, con sentenza del 25.4.2010, nella causa proposta da D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], società [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di fideiussori) e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di obbligato principale) avverso il decreto ingiuntivo n. 1068/2002 con il quale era stato loro ingiunto, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui sono poi subentrate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA]), il pagamento della somma di C 815.026,29, a titolo di saldo del conto corrente n. 21/94, ha accolto - per quanto di interesse - l'opposizione proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul rilievo che le lettere di fideiussione rispettivamente sottoscritte da questi ultimi erano state tempestivamente disconosciute. Peraltro, a fronte di tale disconoscimento, se è pur vero che era stato ammesso il giudizio incidentale di verificazione, tuttavia, la diserzione bilaterale di entrambe le parti all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al CTU nominato dal G.I. per l'istruzione del giudizio di verificazione e la reiterata inattività processuale di entrambe le parti anche all'udienza successiva, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 cod. proc. civ., aveva determinato l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] la cui provenienza era stata disconosciuta dai sottoscrittori. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte da D'[OSCURATO:PERSONA] sulle fideiussioni recanti le date dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 16.2.1998, ha rigettato l'opposizione proposta da quest'ultimo e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con condanna al pagamento delle spese di lite. Il giudice di secondo gr,:do, dopo aver pr2rriL3SO disconoscimento e della successiva verificazione riguardava solo le sottoscrizioni disconosciute dal solo D'[OSCURATO:PERSONA], mentre le fideiussioni rilasciate in data 1.7.1996 e 16.4.1997 dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano state da quest'ultima contestate, previa ammissione della CTU grafologica, riteneva la scrittura disconosciuta del 16.2.1998 del D'Angiò come legalmente riconosciuta a norma dell'art. 219 cod. proc. civ., non essendosi costui, senza giustificato motivo, presentato a rilasciare, benchè intimato a farlo, il richiesto saggio grafico. La Corte d'Appello di Roma ha quindi ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse documentato il proprio credito di C 815.026,29, essendo tale importo stato solo genericamente contestato dagli opponenti, i quali, nel grado di appello non avevano reiterato tutte le questioni, eccezioni e domande riconvenzionali sollevate in primo grado (con le quali avevano richiesto che la somma ingiunta fosse epurata dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, dalle commissioni di massimo scoperto e dell'eventuale applicazione di interessi usurari), essendosi limitati a dedurre che gli estratti conto erano stati tardivamente prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] oltre i termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ., circostanza, che, tuttavia, (dissentendo dalla valutazione contraria effettuata sul punto dal Tribunale di Latina) veniva disattesa dal giudice di secondo grado.Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] rnmoolhare s.r.9 anca opo are dell'[OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio controricorso ro onendo altresì, ricorso incidentale La NPL [OSCURATO:PERSONA] SPV s.r.I., quale cessionaria dei crediti individuati in blocco ai sensi dell'art. 58 d.lgs n. 385/1993 e degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 degli istituti di credito e delle società sopra indicate, ha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]Angiò, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 2909 cod civ., 324, 342 e 346 cod. proc. civ.. -itAL Lamenta il ricorrente che il primo capo della Corte d'Appello, relativo al disconoscimento e alla verificazione legale, è errato ed illegittimo sul rilievo della é inammissibilità del primo motivo d'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la condotta processuale di inattività (per due udienze con conseguente cancellazione della causa dal ruolo) tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva richiesto la verificazione della scrittura privata, equivaleva alla rinuncia da parte dell'istante all'attività di verificazione. Con tale motivazione la banca appellante non si era minimamente confrontata, non scalfendo le ragioni e argomentazioni che sorreggevano il capo della sentenza impugnata, con la conseguenza che la Corte d'Appello aveva violato sia il principio di specificità dei motivi d'appello che i principi dispositivo e devolutivo sanciti dagli artt. 342 e 356 cod. proc. civ.. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Questa Corte ha già statuito (vedi Cass. n. 86 del 10/01/2012) che Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione. Va osservato che questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, se si denuncia la genericità - o, come nella specie, la non inerenza del motivo di appello alla ratio decidendi - occorre riportare il testo integrale del motivo di gravame, o comunque stralci sufficienti ad evidenziare la manchevolezza denunciata (vedi anche CaSS. n. 973 1/2004; Ca-Y3. n. 17(56/1/9012). Il ricorrente, invece, si limita ad indicare, alle pagg. 10-11, cit., brevissimi stralci dell'atto di appello, rinviando per il resto ampiamente al testo dell'atto allegato, in tal modo impedendo a questa Corte una effettiva verifica - già sulla scorta del testo del ricorso - della denunciata inadeguatezza dell'atto di gravame. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 216 e 219 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma 10 n. 3 e 5 cod. proc. civ.. Espone il ricorrente che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Tribunale di Latina non era stata fissata per il rilascio del saggio grafico ad opera del disconoscente. Peraltro, tenuto conto che a quella udienza (come a quella successiva) entrambe le parti non erano comparse, le conseguenze di tale inattività non potevano che essere imputate alla parte che aveva interesse alla prosecuzione della procedura di verificazione, la quale poteva ritenersi che avesse implicitamente rinunciato a tale verificazione. Inoltre, la Corte d'Appello aveva omesso l'esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 10 n. 5 cod. proc. civ., ovvero la condotta processuale posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], consistita nell'inattività sfociata nella cancellazione della causa dal ruolo, da cui poteva trarsi la rinuncia a coltivare il procedimento di verificazione della scrittura privata. 3. Il motivo è infondato.Va, in primo luogo, osservato che, da un attento esame della motivazione della sentenza impugnata, emerge che la Corte d'Appello ha incentrato il legale riconoscimento, ex art. 219 cod. proc. civ., della scrittura privata disconosciuta sulla mancata comparizione del D'Angiò a rendere il saggio grafico all'udienza tenutasi in secondo grado il 10.5.2016, in relazione alla quale il sig. D'Angiò aveva fatto pervenire un certificato medico in lingua spagnola, non tradotto e graficamente inintelligibile, ritenuto dalla Corte d'appello totalmente inidoneo a documentare il legittimo impedimento a comparire. Se è pur vero che nel percorso argomentativo è stato fatto riferimento anche alla mancata comparizione del D'Angiò all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Tribunale di Latina, tuttavia, si tratta di argomento aggiuntivo e di conforto alla ricostruzione della volontà dell'odierno ricorrente di sottrarsi al rilascio del saggio grafico, ma che non costituisce, tuttavia, il nucleo della , ccisiDne di riter. -Te a ,--ri't ,Jra legalmente riconosciuta ex art. 219 cod. proc. civ. (vedi Cass. n. 17843/2018 in motivazione), che, come detto, si è fondata, viceversa, sulla insussistenza del legittimo impedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quanto al dedotto omesso esame di fatto decisivo, va osservato che alla condotta processuale di una parte che non compare ad un'udienza e con la propria inattività concorre alla cancellazione della causa dal ruolo non può attribuirsi alcun significato giuridico tipico - men che meno di rinuncia allo svolgimento dell'incombente previsto all'udienza andata deserta - ove questo non sia previsto dalla legge. L'inattività processuale può dipendere dai più svariati motivi ed è spesso riconducibile all'esistenza di trattative per una definizione conciliativa della vertenza. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 183,184, 189 345, 346, 216 e 219. Espone il ricorrente che la Corte d'Appello ha ritenuto di dover dar luogo alla procedura di verificazione sul rilievo che tale procedura non costituisce mezzo di prova ad istanza di parte e, in quanto tale, non è soggetta a termini decadenziali. Sul punto, deduce l'erroneità di tale assunto, dovendo l'istanza di verificazione non solo essere ritenuta un mezzo di prova deducibile dalle parti, ma, altresì, assoggettata ai termini ed alle preclusioni di cui all'art. 184 cod. proc. civ. nonché riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (se non ammessa nel corso del giudizio) al fine di non essere abbandonata o tacitamente rinunciata. Nel caso di specie, l'istanza di verificazione della scrittura privata non era stata né reiterata nella prima memoria istruttoria ex 184 cod. proc. civ., né riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, né reiterata nella prima comparsa conclusionale in appello. Ne consegue che, in virtù del divieto stabilito all'art. 345 cod. proc. civ., non poteva essere proposta in sede di impugnazione. Peraltro, l'istanza di verificazione proposta in appello non era stata riprodotta nella comparsa conclusionale. 5. Il motivo è inammissibile. nn!minr:IrrnPntr> essennto chr, Lest (-^rt- (Case. n. 1_907 05/09/2006; conf. Cass. n. 26943/2007) ha già statuito che non è possibile proporre istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. per la prima volta in appello con riferimento ad una scrittura privata prodotta in primo grado e in quella sede disconosciuta ai sensi dell'art. 214 stesso codice, atteso che verrebbe altrimenti stravolto il disegno generale della scansione dei tempi processuali, quale costruito dal legislatore con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990. Non vi è dubbio che allo stesso regime processuale debbano essere assoggettate sia l'istanza di verificazione formulata per la prima volta in appello che quella che, pur tempestivamente proposta in primo grado, sia stata nel corso di tale giudizio rinunciata o comunque abbandonata, verificandosi in entrambi i casi una preclusione processuale. Tenuto conto che, come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 4036/1995; conf. Cass. n. 2411/2005), il procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta ha finalità e contenuto istruttori, inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria delle parti, assume un'importanza decisiva, al fine di valutare l'ammissibilità dell'istanza di verificazione reiterata dalla [OSCURATO:PERSONA] in grado d'appello, accertare se - come invocato dall'odierno ricorrente - corrisponde al vero che l'istanza di verifica della scrittura privata non fosse stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.Sul punto, il motivo difetta di autosufficienza e specificità. Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019) ha, anche recentemente affermato, in tema di ricorso per cassazione, che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti. Cass. n. 7499/2020). Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto un "error in procedendo" della Corte d'Appe,i;o - consistiLo nell'aver arnnu,sso ri gLI- j3 H verificazione della scrittura privata, nonostante che tale istanza non fosse stata riproposta dall'istituto di credito in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni - senza, tuttavia, neppure trascrivere nel contesto del proprio ricorso tali conclusioni, non consentendo così a questa Corte di poter effettuare cogliere il significato e la portata delle proprie doglianze. Quanto alle altre due censure di inammissibilità sopra enunciate, quella del difetto di reiterazione della richiesta di verificazione nella memoria istruttoria ex art. 184 cpc è infondata, non essendo necessario reiterare in tale memoria le richieste istruttorie già tempestivamente formulate, come nel caso di specie. E', altresì, infondata la deduzione con cui si lamenta il difetto di reiterazione della richiesta di verificazione nella prima comparsa conclusionale in appello (l'appello infatti era stato riservato a sentenza e poi rimesso sul ruolo per espletare la CTU grafica). Tale censura è infondata perché nulla impone di reiterare una richiesta istruttoria (non già nelle conclusioni finali, bensì) nella comparsa conclusionale, che è atto facoltativo sia nell'an sia nel contenuto. 6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 116, 214, 215, 216, 217 e 219 cod. proc. civ., 2702 e 2711 cod. civ., art. 132 comma 10 n. 4 cod. proc. civ..Espone il ricorrente che l'istanza di verificazione della scrittura privata presuppone che la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta debba averla prodotta in originale. L'esibizione in copia fotostatica della scrittura privata comporta, invece, l'onere per la parte che intende avvalersene di esibire l'originale, necessario per la procedura di verificazione. Ne consegue che l'inadempimento di tale onere determina l'inammissibilità dell'istanza. Nel caso di specie, non solo la [OSCURATO:PERSONA] non aveva depositato l'originale delle scritture disconosciute all'atto della formulazione dell'istanza di verificazione - ciò emerge dall'ordinanza della Corte d'Appello che, nell'accogliere la richiesta di verificazione, ha rimesso la causa in istruttoria ed ha disposto "che almeno dieci giorni prima ...le parti appellanti depositino in cancelleria gli originali delle scritture per cui è causa ....." - ma, nonostante l'ordine del giudice di secondo qn(775.:), nen h3 mi cie_posit2to 7. Il motivo è inammissibile. Premesso che la sentenza impugnata non ha fatto alcun cenno a tale questione, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430). Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo neppure dedotto nel proprio ricorso che, nel corso del procedimento incidentale di verificazione svolto in appello - risulta dalla ricostruzione della sentenza impugnata che erano state fissate in grado d'appello per la comparizione del D'Angiò - avesse eccepito il mancato deposito da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli originali delle scritture disconosciute. 8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost.2697 cod. civ., 115 e 210 cod. proc. civ.. Deduce il ricorrente che il Collegio, ordinando il deposito delle scritture originali, dopo aver ammesso l'istanza di verificazione, si è sostituito alla parte che risultava gravata dal relativo onere probatorio ed ha superato il limite legale imposto all'acquisizione dei documenti. 9. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che il richiamo del ricorrente alla violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ. è del tutto inconferente. (7)»U-) Corte he, nftti , pr_i volte efferrmto('i recn s mn 7.->s. n. 1 c99 del 28/02/2018) che la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo sotto due profili: qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c è, invece, configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass.n.13395/2018). Le censure del ricorrente concernono una fattispecie assai differente rispetto a quella che viene in considerazione nelle pronunce sopra citate. Inoltre, non è esatto sostenere che il giudice non possa ordinare, ove ciò sia necessario ai fini delle indagini peritali (arg. ex art. 217 cpc), la produzione dell'originale della scrittura già tempestivamente prodotta in copia. Nessuna norma infatti, stabilisce un termine di decadenza per il deposito dell'originale della scrittura oggetto di verificazione, mentre i termini stabiliti per la produzione documentale dagli artt. 165 e 166 cpc sono efficacemente interrotti con la produzione della copia fotografica ex art. 2719 cc. 10. Con il sesto motivo (diviso in tre parti) è stata dedotta la violazione degli artt. 116, 219 cod. proc. civ. e 2702 cod. civ. , la violazione degli artt. 116 e 132 comma 10 n. 4 cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 115,116,122, 123, 219 cod. proc. civ., 2697 e 2702 cod. civ. , art. 8 reg. Com . n 1348/2000. Lamenta il ricorrente (nella prima parte del motivo) che, erroneamente, il giudice di merito ha ritenuto che la sua mancata comparizione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per il rilascio del saggio grafico, non fosse giustificata. In particolare, la Corte d'Appello è incorsa nella violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. nel valorizzare, ai fini della valutazione ex art. 219 cod. proc. civ., il contegno processuale tenuto dallo stesso nel precedente grado del giudizio, ovvero la dedotta diserzione all'udienza di primo grado del 30.5.2006. Inoltre, deduce il ricorrente (nella seconda parte del motivo) che la Corte d'Appello, con una motivazione incongrua, contraddittoria e manifestamente illogica, da un lato, ha affermato che il certificato in lingua spagnola dallo stesso prodotto in giudizio non era stato tradotto ed era graficamente intelligibile, dall'altro, ha affermato che tale certificato non comprovava l'esistenza di un impedimento oggettivo ed assoluto che rendesse impossibile un viaggio dalla Spagna senza neppure verne indicato le ragioni. Infine, il ricorrente lamenta (nella terza parte del motivo) che la Corte d'Appello avrebbe dovuto provvedere alla traduzione del certificato medico in lingua spagnola dallo stesso prodotto, atteso che l'obbligo della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ. per gli atti processuali, non si estende anche ai documenti, in relazione ai quali il giudice puo' non disporre la traduzione solo ove il testo sia di facile comprensibilità ovvero quando non vi siano contestazioni sul contenuto del documento. 11. Il motivo, con riferimento alla prima parte - individuata dal ricorrente con la denominazione "IV°.1 " - è infondato per le ragioni già illustrate al punto 3, che già ha affrontato la valenza delle argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello con riferimento alla mancata comparizione del ricorrente all'udienza di primo grado del 30.5.2006. 12. Per quanto concerne le censure svolte dal ricorrente nella seconda parte e della terza parte del motivo, rispettivamente individuata con la denominazione "IV°.2" e "IV.2", le stesse sono inammissibili per difetto di decisività. In proposito, non può che evidenziarsi la genericità delle deduzioni del ricorrente, il quale non ha neppure indicato quale fosse il contenuto del certificato medico spagnolo, con ciò impedendo a questa Corte di valutarne, come detto, la decisività dei suoi rilievi. 13. Con il settimo motivo (a sua volta articolato in tre sottomotivi), svolto relativamente alla posizione della azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è stata dedotta la violazione degli artt. 100, 115,116, 214, 215, 216 cod. proc. civ.. Con il primo sottomotivo, denominato "VII°.1", lamenta la società ricorrente che la Corte d'Appello non ha considerato che la volontà della [OSCURATO:PERSONA] opposta di promuovere il procedimento di verificazione, comportando l'implicita rinuncia a far valere, sin dal processo di primo grado, la decadenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla facoltà di disconoscere le scritture medesime, aveva reso la questione non più riesaminabile in sede di gravame. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello, con cui era stata contestata la decadenza dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] dalla facoltà di disconoscere i documenti. Con il secondo sottomotivo, denominato "VII°.2", è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo, a norma dell'art. 360 comma 10 n. 5 cod. proc. civ., costituito sia dalla validità del disconoscimento eseguito da altro legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto a quello che in precedenza aveva sottoscritto la fideiussione, sia dalla implicita rinuncia irrevocabile. Con il terzo sottomotivo, denominato "VII°.3", lamenta la società ricorrente che la Corte d'Appello, nell'affermare che l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva contestato di aver rilasciato le fideiussioni del 1.7.1996 e 16.4.1997, era incorsa nel vizio di travisamento della prova, per essere tale informazione probatoria contraddetta da uno specifico atto processuale. In particolare, quanto affermato in sentenza era contraddetto dal disconoscimento delle scritture che era stato operato dalla società ricorrente con l'atto di citazione in opposizione. 14. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Va, in primo luogo, osservato che la società ricorrente nel primo sottomotivo, nell'invocare che la [OSCURATO:PERSONA], con il promuovimento del procedimento di verificazione, ha implicitamente rinunciato a far valere la decadenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla facoltà di disconoscere le scritture medesime, dimostra di non aver colto (a differenza di quanto avverrà, invece, con il terzo sottomotivo) la ratio decidendi, trattandosi di questione completamente estranea al percorso argomentativo della sentenza impugnata. Analogo ragionamento deve svolgersi con riferimento al secondo sottomotivo, non avendo minimamente la Corte d'Appello affrontato la questione dell'efficacia del disconoscimento, da parte del successivo legale rappresentante di una società di capitali, delle firme rilasciate dal precedente legale rappresentante. Sul punto, peraltro, del tutto inammissibile ed inconferente è il richiamo alla fattispecie dell'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 comma 10 n. 5 in quanto, posto che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, per fatto decisivo deve intendersi un fatto "storico" (vedi Cass. S.U. n. 8053/2014), la società ricorrente ha ritenuto integrare fatti decisivi "la validità del disconoscimento eseguito ...." e la "implicita rinuncia irrevocabile" che certo fatti "storici" non sono, trattandosi di valutazioni giuridiche in ordine alla condotta posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al terzo sottomotivo, se, da un lato, la società ricorrente, cogliendo questa volta la ratio decidendi della Corte d'Appello in ordine alle fideiussioni rilasciate dalla medesima, ha ritenuto di confrontarsi con il preciso rilievo del giudice di secondo grado secondo l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva contestato di aver rilasciato le fideiussioni del 1.7.1996 e 16.4.1997, dall'altro, tuttavia, la propria censura si appalesa generica.In particolare, la società ricorrente, citando un precedente di questa Corte (vedi Cass. n. 10749/2015), afferma che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in un vizio di travisamento della prova, indicando come atto processuale che smentirebbe l'informazione probatoria indicata dalla Corte di merito uno stralcio dell'atto di citazione in opposizione in cui, tuttavia, non veniva fatto espressamente riferimento alle fideiussioni del 1.7.1996 e del 16.4.1997, leggendosi genericamente che l'[OSCURATO:PERSONA] "aveva disconosciuto le firme relative ai rapporti contrattuali e fideiussori citati nello stesso decreto ingiuntivo" (vedi pag 44 e 40 ult capoverso). In proposito, sul punto, emerge dallo stesso ricorso a pag. 5 che a seguito del disconoscimento di firme effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di citazione era sorto un dibattito tra le parti in ordine alla specificità (e quindi efficacia) di tale disconoscirnento. Intatti, avendo, c.-.dudienza dei legale della banca chiesto che la controparte precisasse quali fossero "le sottoscrizioni disconosciute di cui al documento fideiussorio, ritenuto allo stato generico e impreciso il disconoscimento come risulta operato", il legale degli opponenti aveva precisato "che le scritture disconosciute o meglio le sottoscrizioni disconosciute sono tutte quelle ex adverso prodotte, come precisato nell'opposizione a D.I. relativamente alle firme di fideiussori e garanti". Dunque, posto che è indiscusso che tra le parti fossero sorte contestazioni in ordine alla precisa individuazione delle fideiussioni, riconducibili alla società ricorrente, effettivamente disconosciute, il richiamo operato dalla società ricorrente al sopra descritto stralcio del proprio atto di citazione in opposizione non soddisfa il requisito della specificità, facendosi genericamente riferimento, come detto, "alle firme relative ai rapporti contrattuali e fideiussori citati nello stesso decreto ingiuntivo", senza, tuttavia, che tali firme fossero analiticamente indicate. D'altra parte, anche la "precisazione" effettuata dall'avvocato della opponente [OSCURATO:PERSONA] srl all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come detto, a pag. 5 del ricorso , si legge che l'avvocato aveva precisato che "le sottoscrizioni disconosciute sono tutte quelle ex adverso prodotte, come precisato nella opposizione a D.I., relativamente alle firme di fideiussori e garanti"), restava generica ed ambigua rispetto alla formula originariamente usata per il disconoscimento ("Vengono disconosciute le firme relative ai rapporti contrattuali e fideiussorie di D'[OSCURATO:PERSONA], e degli amministratori delle società opponenti), in quanto non era chiarito se l'amministratore in carica alla data dell'opposizione (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) disconoscesse la firma delle fideiussioni come firma propria o come firma dell'amministratore in carica all'epoca della sottoscrizione (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Angiò). In conclusione, posto che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 3796/2020, Cass. n. 10749/2015), il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto erccesueLe , ne c,-.so di specie, e ,odet''. ricorrente non è stata in grado di indicare lo specifico atto processuale che inequivocabilmente contraddicesse l'informazione probatoria fornita dalla sentenza impugnata, essendo l'atto di citazione in opposizione, per le ragioni sopra illustrate, del tutto inidoneo allo scopo. 15. Con la prima parte dell'ottavo motivo - denominata VIII°.1 - svolto con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, è stata dedotta l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di indiscindibilità delle cause e del litisconsorzio necessario. In particolare, i ricorrenti lamentano che erroneamente si è proceduto alla separazione della loro posizione rispetto a quella dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., obbligata principale, e D'[OSCURATO:PERSONA], garante, nonostante che avessero tutti opposto lo stesso decreto ingiuntivo. Evidenziano che potrebbe determinarsi una incompatibilità tra la sentenza che accertato la loro qualità di garanti -debitori della [OSCURATO:PERSONA] ed altra sentenza che potrebbe accertare che D'[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non sono debitori dello stesso istituto di credito. 16. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed indeterminatezza.Quanto al primo aspetto (inscindibilità), la censura è inammissibile, riguardando una statuizione del giudice di primo grado (la separazione delle cause) non impugnata in appello. Infondata è invece la censura relativa alla dedotta violazione del litisconsorzio necessario, atteso che nel giudizio di appello (e in quello di cassazione) sono state citate tutte le parti del rapporto principale e fideiussori, vale a dire anche [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]Angiò. 17. Con la seconda parte dell'ottavo motivo - denominata "VIII°2." - è stata dedotta la violazione degli artt. 310,305, 324, 338, 653 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Lamentano i ricorrenti che, non essendo stata riformata la sentenza non definitiva di primo grado nei confronti della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] srl (in quanto il giudizio nei confronti suoi e di [OSCURATO:PERSONA], separato dal tribunale, non era stato proseguito), si era formato un giudicato negativo della fondatezza della pretesa creditoria, che impediva l'accoglimento della domanda nei confronti dei fideiussori appellanti. 18. Tale motivo è infondato. Va osservato, quanto all'obbligazione principale di [OSCURATO:PERSONA] srl, che il tribunale non aveva affatto accertato - stando almeno alla sentenza di appello, non specificamente contestata sul punto dalle parti ricorrenti - l'insussistenza dell'obbligazione principale, ma aveva disposto al riguardo la prosecuzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angiò. L'opposizione era stata, infatti, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, esclusivamente nei confronti dei futuri appellanti [OSCURATO:PERSONA]Angiò e [OSCURATO:PERSONA] srl, sul rilievo, peraltro, della insussistenza del rapporto fideiussorio, non già dell'obbligazione principale. 19. Con la terza parte dell'ottavo motivo - denominata VIII°.3 - è stata dedotta la violazione degli artt. 1319,1419, 1421 e 1284 cod. civ., 117 d.lgs n. 385/1993, 23 d.lgs n. 58/1998. Lamentano i ricorrenti che la Corte d'Appello ha riconosciuto il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nonostante non fosse stato depositato nel giudizio di appello il decreto ingiuntivo ed il contratto di conto corrente. Ne consegue che la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevare la nullità del contratto di conto corrente per difetto di produzione dell'atto scritto, non essendo all'uopo sostituibile dal semplice benestare all'apertura del conto e dagli estratti conto. Non erano, pertanto, documentate le condizioni contrattuali, e in particolare la misura degli interessi, costituenti il totale importo della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione. 20. Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, se è pur vero che la Corte d'Appello ha affermato che il credito era dimostrato dalla lettera di benestare e dagli estratti conto, ha, tuttavia, poi aggiunto - con argomentazione in sé sufficiente a sostenere la decisione - che la pretesa creditoria doveva ritenersi fondata sia perché gli opponenti in primo c,r.7:(.o si erano limita:ti peraltro - St. Z.'; O (14. iu mrn ingiunta, sia perché gli stessi non avevano poi reiterato nel giudizio di secondo grado le eccezioni e domande riconvenzionali formulate in primo grado, da ritenersi dunque abbandonate, e si erano limitati esclusivamente a una generica contestazione del credito, il quale pertanto doveva ritenersi accertato in forza del principio di non contestazione. Tale affermazione non è stata specificamente censurata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, previa cqpipensa i ,ne nella misura di cinque sesti C 11.200, di cui C 200,00 per txu- 4 esb
Decreto Cassazione n. 27218/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris