CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 28456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] BRANCA, del Foro di CATANIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] CAVALLARO, che, illustrando i motivi del ricorso, insiste per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 4 aprile 2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 28 febbraio 2022 ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], indagato per più episodi di cessione di cocaina (capo B: art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatti commessi il 5 giugno, 1'8, il 9, il 10, il 30 luglio ed il 3 agosto 2020, la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine all'inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto a quella carceraria. L'ordinanza genetica (di cui si richiamano le pp. 351-361) sarebbe nulla per mancanza assoluta di motivazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza assoluta di motivazione sulla inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto a quella carceraria applicata. Nonostante tale vulnus motivazionale, che non sarebbe colmabile da parte del Giudice dell'impugnazione, il Tribunale per il riesame ha ritenuto (alla p. 9) che l'ordinanza impugnata è puntualmente ed esaustivamente motivata sotto ogni aspetto ma tale affermazione sarebbe contraria al vero, come si trae dalla lettura del provvedimento del G.i.p. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 274, 275, comma 3, e 275-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La valutazione negativa da parte del Tribunale per il riesame circa la esistenza delle esigenze cautelari e la individuazione della misura più adatta non terrebbe conto di una pluralità di elementi che indurrebbero, invece, ove correttamente valutati, a ritenere le esigenze cautelari insussistenti ovvero salvaguardabili con misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari, anche con mezzi di controllo elettronico, richiesti con l'istanza di riesame. In particolare, si sarebbe trascurato che le cessioni di cocaina addebitate sono soltanto sei, poste in essere circa un anno e mezzo prima dell'emissione della misura, che ad [OSCURATO:PERSONA] non si contesta la partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico, che i precedenti penali dell'indagato risalgono nel tempo, essendo il più recente del 2017 e che per l'ultimo precedente iscritto nel casellario la pena è stata interamente espiata in regime di .restrizione domiciliare senza che il sottoposto abbia commesso violazioni. Si richiama il precedente di Sez. 5, n.33004 del 03/05/2017, Cinieri, Rv. 271216, secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice». Inoltre, il provvedimento impugnato ometterebbe di rispondere alla richiesta, che era stata avanzata con il ricorso al Tribunale per il riesame, di applicazione degli arresti domiciliari, eventualmente aggravato dal divieto di colloqui con estranei e/o da strumenti elettronici di controllo, essendosi limitato a svolgere (alla p. 10) valutazione astratte e non calate nel caso concreto siccome disancorate sia dalla specifica attività criminosa attribuibile all'interessato sia dai possibili rimedi cautelari alternativi meno afflittivi, con conseguente violazione degli artt. 275, comma 3, e 275-bis, cod. proc. pen. Infine, il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto nel debito conto le documentata condizioni di salute dell'indagato. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 giugno 2002 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con valenza assorbente sull'ulteriore. 2. Con memoria depositata il 31 marzo 2022, la Difesa dell'indagato ha posto espressamente (p. 4) la questione della mancata indicazione nel provvedimento genetico delle ragioni per cui le ravvisate esigenze cautelari non siano salvaguardabili con misura meno afflittiva della custodia in carcere. Il Tribunale per il riesame ha risposto, testualmente (p. 9), che «l'ordinanza impugnata è [...] puntualmente ed esaustivamente motivata anche sotto il profilo lamentato dal difensore, ossia quello relativo alla mancata esposizione delle ragioni di inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in .carcere, profilo che è stato affrontato dal g.i.p. in seno al paragrafo sulle esigenze caute/ari con una valutazione comune alle posizioni degli indagati cui non era contestata l'associazione»). La riferita affermazione è apodittica e risulta in contrasto con l'effettivo contenuto dell'ordinanza genetica, ove si legge (alle pp. 356 e ss.) che [OSCURATO:PERSONA] ha spacciato cocaina per un arco di tempo apprezzabile, che vive dei proventi dell'attività delittuosa, che ha numerosi e gravi precedenti penali, anche abbastanza recenti (il fatto più prossimo è del 2017), circostanze di fatto da cui logicamente si desume la sussistenza di un elevato rischio di recidiva; all'affermazione dell'an circa la sussistenza di una esigenza cautelare, però, non segue la spiegazione della scelta effettuata nella individuazione della misura in concreto più adeguata alla salvaguardia della stessa, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen., secondo cui l'ordinanza deve contenere, «in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure». Trattandosi di difetto motivazionale nel caso di specie astrattamente colmabile da parte del Giudice dell'impugnazione (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10150 del 24/02/2016, Clopataru, Rv. 266190, secondo cui «Il Tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza di custodia cautelare relative alla valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico atteso che l'art. 309 comma nono cod. proc. pen. non prevede quale causa di annullamento dell'ordinanza cautelare la mancanza di indicazioni sull'adeguatezza della misura»), è necessario che il Tribunale esamini di nuovo la posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui non è contestata la partecipazione associativa ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (sicchè non opera la presunzione, di tipo relativo, di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.), bilanciando - secondo diritto e giustizia - l'intensità delle esigenze cautelari che si desumono, ad esempio, dal numero e dalla gravità degli episodi contestati, dai precedenti penali dell'indagato e dalla fiducia allo stesso accordata all'indagato da soggetti intranei ad associazione criminale con le ragioni di salute allegate dalla Difesa (elementi di cui si dà espressamente atto alla p. 10 della ordinanza impugnata ed alle pp. 356-357 del provvedimento del G.i.p.) e con ogni altra circostanza di fatto ipoteticamente rilevante che si desuma dagli atti, anche su sollecitazione difensiva, al fine di individuare quale sia la misura più idonea nel caso di specie; offrendo, naturalmente, idonea motivazione della scelta che opererà.3.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania. Manda alla Cancelleria per