Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 agosto 2022

Cassazione n. 37481/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 agosto 1985; avverso la sentenza del 25 ottobre 2021, della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 13 agosto 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la decisione resa in primo grado (riformata solo quanto al riconoscimento della sospensione condizionale della pena), l'ha ritenuta responsabile del reato di furto aggravato in abitazione.

2. Articola due motivi di ricorso, deducendo, con il primo, il vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato (atteso che la ricorrente sarebbe entrata all'interno dell'abitazione con il consenso del proprietario); con il secondo l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., essendo ormai terminato il rapporto di ospitalità e coabitazione tra la ricorrente (nella sua qualità di badante) e la persona offesa.

In ogni caso, non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni (indirette) rese sul punto dal teste esaminato in dibattimento, non essendo stato escusso il teste di riferimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Secondo la ricostruzione offerta dalla corte territoriale, la ricorrente si è introdotta nell'abitazione della persona offesa facendo credere, alla Valera (venuta ad aprire la porta), che dovesse accudire [OSCURATO:PERSONA], anziana cugina della Valera, carpendo, quindi, con inganno il consenso all'ingresso.

E tanto permette di ritenere corretta la valutazione offerta dalla corte territoriale: integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624-bis cod. pen., anche la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso, ottenuto, però, mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279110).

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Invero, sotto il profilo sostanziale, appare opportuno ribadire che ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non è l'attualità della relazione, ma la circostanza che l'imputato sia stato agevolato per la commissione del reato dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro (Sez. 5, n. 7317 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 262766).

Così come in concreto è avvenuto.

Sotto il profilo processuale, poi, dalle stesse doglianze formulate dal ricorrente, non emerge alcuna richiesta di esame diretto della fonte.

E tanto giustifica la piena utilizzabilità delle dichiarazioni de relato, dovendosi ritenere l'omessa richiesta un'implicita rinuncia ad avvalersi del diritto a procedere all'esame del teste di riferimento (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 agosto 1985; avverso la sentenza del 25 ottobre 2021, della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 13 agosto 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la decisione resa in primo grado (riformata solo quanto al riconoscimento della sospensione condizionale della pena), l'ha ritenuta responsabile del reato di furto aggravato in abitazione. 2. Articola due motivi di ricorso, deducendo, con il primo, il vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato (atteso che la ricorrente sarebbe entrata all'interno dell'abitazione con il consenso del proprietario); con il secondo l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., essendo ormai terminato il rapporto di ospitalità e coabitazione tra la ricorrente (nella sua qualità di badante) e la persona offesa. In ogni caso, non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni (indirette) rese sul punto dal teste esaminato in dibattimento, non essendo stato escusso il teste di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione offerta dalla corte territoriale, la ricorrente si è introdotta nell'abitazione della persona offesa facendo credere, alla Valera (venuta ad aprire la porta), che dovesse accudire [OSCURATO:PERSONA], anziana cugina della Valera, carpendo, quindi, con inganno il consenso all'ingresso. E tanto permette di ritenere corretta la valutazione offerta dalla corte territoriale: integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624-bis cod. pen., anche la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso, ottenuto, però, mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279110). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, sotto il profilo sostanziale, appare opportuno ribadire che ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non è l'attualità della relazione, ma la circostanza che l'imputato sia stato agevolato per la commissione del reato dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro (Sez. 5, n. 7317 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 262766). Così come in concreto è avvenuto. Sotto il profilo processuale, poi, dalle stesse doglianze formulate dal ricorrente, non emerge alcuna richiesta di esame diretto della fonte. E tanto giustifica la piena utilizzabilità delle dichiarazioni de relato, dovendosi ritenere l'omessa richiesta un'implicita rinuncia ad avvalersi del diritto a procedere all'esame del teste di riferimento (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 37481/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris