CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 40300/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13124-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; 2021 - intimata - 1 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 13124/2018 avverso la sentenza n. 916/2017 della CORTE Numero sezionale 3505/2021 Numero di raccolta generale 40300/2021 D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/10/2017 Data pubblicazione 15/12/2021 R.G.N. 946/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 916 del 30.10.2017 la Corte d'Appello di Palermo, a conferma della pronuncia di prime cure, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., del rinnovo – con modalità telematiche, ex 11 del d.P.R. n.513 del 1997 - del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (per l’attività di avviamento, formazione e promozione ai Servizi CGN e di coordinamento, marketing e assistenza software relativamente al Dervizio 730 telematico) anche per gli anni 2010-2011 con condizioni più favorevoli dell’anno precedente (2009), con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle spettanze economiche. 2. La Corte distrettuale, dando atto della parziale emendatio della domanda da parte del lavoratore F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 13124/2018 (che, in primo grado aveva affermato come lo Numero sezionale 3505/2021 Numero di raccolta generale 40300/2021 scambio di corrispondenza elettronica tra le parti Data pubblicazione 15/12/2021 dimostrava la stipulazione del contratto di rinnovo della collaborazione per l’anno 2010, mentre in secondo grado aveva dedotto che si era in presenza della prova di un c.d. accordo preliminare, vincolante), ha rilevato l’insussistenza degli elementi essenziali di forma richiesti dall’art. 1 del d.P.R. n. 513 del 1997 necessari per riconoscere la configurabilità di un c.d. contratto telematico, aggiungendo che in ogni caso non poteva ritenersi rinnovato il contratto nemmeno per facta concludentia posto che la stipulazione, nel marzo 2010, di condizioni di miglior favore rispetto al contratto già in esecuzione non trovava alcun minimo riscontro nelle comunicazioni elettroniche prodotte dall’Amato, comunicazioni che erano state disconosciute dalla società, che aveva altresì negato il potere di rappresentanza in capo ai soggetti mittenti; né la prova testimoniale poteva sopperire alla carenza probatoria in quanto tendeva, piuttosto, ad integrare il contenuto delle comunicazioni elettroniche delle quali era stata F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 13124/2018 esclusa la paternità e la riferibilità al soggetto Numero sezionale 3505/2021 Numero di raccolta generale 40300/2021 asseritamente obbligato. Data pubblicazione 15/12/2021 3. Avverso l'anzidetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. La società è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 82 del 2005 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato la copiosa documentazione prodotta che non lascia alcun dubbio sull’effettiva esecuzione tra le parti del contratto nel 2010 e della collaborazione decennale, con particolare riguardo alla ripetuta e continuata corrispondenza a mezzo e-mail che ha sempre rappresentato il principale strumento di comunicazione e coordinamento utilizzato dall’Amato e dalla società, in quanto la e-mail deve considerarsi un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice avente valore di prova che, congiunto agli altri elementi probatori acquisiti, può essere ritenuta attendibile.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 13124/2018 Numero sezionale 3505/2021 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso Numero di raccolta generale 40300/2021 Data pubblicazione 15/12/2021 esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riguardo all’errata valutazione dell’ammissibile emendatio libelli (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che le parti hanno inteso realizzare l’accordo contrattuale in maniera progressiva, avendo, la bozza del 2010, già una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase precontrattuale e l’invio di una nuova bozza per l’anno 2011 (non accettata dall’Amato) dimostra l’essenziale continuità del lavoro sin dal 2008. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ. per omessa o insufficiente motivazione delle ragioni che hanno indotto ad escludere i mezzi di prova richiesti dal ricorrente con conseguente omesso esame e travisamento dei fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione in sede di contraddittorio tra le parti”, sostenendosi che la Corte di appello, avrebbe commesso degli errori di apprezzamento che F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 13124/2018 si sarebbero tradotti in un integrale ed Numero sezionale 3505/2021 Numero di raccolta generale 40300/2021 incomprensibile travisamento dei fatti, avendo Data pubblicazione 15/12/2021 impedito all’Amato di dimostrare, attraverso la prova testimoniale, l’effettività del rapporto di lavoro, con innegabile violazione del principio del contraddittorio ed essendo sufficiente, per la riforma della sentenza di primo grado, la copiosa documentazione prodotta, con conseguente lesione del diritto di difesa. 4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per plurimi motivi. 5. Essi, pur invocando l’archetipo di impugnazione dettato dai nn. 3 e 5, del primo comma dell’art.360 c.p.c., piuttosto che sottoporre una questione concernente l’interpretazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 82 del 2005 o un fatto storico ignorato dal giudice di merito, in realtà tendono ad una diversa ricostruzione del merito circa la produzione documentale del lavoratore originario, con ciò determinando l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 13124/2018 motivazione e di omesso esame circa un fatto Numero sezionale 3505/2021 Numero di raccolta generale 40300/2021 decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una Data pubblicazione 15/12/2021 rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021). 6. Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative. 7. Inoltre, il ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 13124/2018 nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. Numero sezionale 3505/2021 Numero di raccolta generale 40300/2021 5 c.p.c.. limiti che – sulla scorta dei principi Data pubblicazione 15/12/2021 statuiti dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) – si compendiano (con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza") nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", profili non menzionati dal ricorrente. 8. Infine, l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo discende anche dalla formulazione di entrambi come “motivi compositi”, simultaneamente volti a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è ammissibile cumulare in un unico motivo censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. purché ciò non si traduca nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle suindicate diverse ipotesi contemplate F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 13124/2018 dall'articolo 360, primo comma, cod. proc. civ. e Numero sezionale 3505/2021 Numero di raccolta generale 40300/2021 comporti quindi una non consentita prospettazione Data pubblicazione 15/12/2021 di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e del vizio di motivazione, che non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta con l’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (vedi, per tutte: Cass. SU n. 9100 del 2015; Cass. n. 26790 del 2018; Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 36881 del 2021). 9. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; nulla sulle spese di lite in assenza di costituzione in giudizio della controparte. 10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 13124/2018 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), Numero sezionale 3505/2021 Numero di raccolta generale 40300/2021 ove dovuto. Data pubblicazione 15/12/2021 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 17 novembre 2021. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d