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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 28315/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2022 la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta la pena di 900 euro di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 809/2007 emessa dalla Corte di appello di Trieste, essendo decorsi oltre dieci anni dalla notifica della cartella esattoriale per la sua riscossione e non essendo nel frattempo iniziata alcuna procedura di recupero coattivo della somma.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, sostenendo la violazione dell'art. 172, comma 2, cod. pen.

Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare estinta la pena irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste e divenuta irrevocabile il 20 novembre 2007, perché l'iscrizione a ruolo della somma, effettuata il 18 giugno 2010, e la notifica della cartella esattoriale, effettuata il 20 ottobre 2010, costituiscono già l'inizio del procedimento esecutivo.

L'inizio di tale procedimento, secondo la giurisprudenza prevalente, impedisce il decorso del termine di prescrizione della pena, che diventa sostanzialmente imprescrittibile.

La pena irrogata al condannato Andreoni non può quindi più essere dichiarata estinta per prescrizione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo il ricorso fondato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle competenze a lui attribuite dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle quali la norma stabilisce l'applicabilità della procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tale procedura prevede l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice dell'esecuzione, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano il pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualnnente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez.1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854).

Tale principio è condivisibile e deve essere ribadito, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.

3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, alla quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste.

Così deciso il 31 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2022 la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta la pena di 900 euro di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 809/2007 emessa dalla Corte di appello di Trieste, essendo decorsi oltre dieci anni dalla notifica della cartella esattoriale per la sua riscossione e non essendo nel frattempo iniziata alcuna procedura di recupero coattivo della somma. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, sostenendo la violazione dell'art. 172, comma 2, cod. pen. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare estinta la pena irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste e divenuta irrevocabile il 20 novembre 2007, perché l'iscrizione a ruolo della somma, effettuata il 18 giugno 2010, e la notifica della cartella esattoriale, effettuata il 20 ottobre 2010, costituiscono già l'inizio del procedimento esecutivo. L'inizio di tale procedimento, secondo la giurisprudenza prevalente, impedisce il decorso del termine di prescrizione della pena, che diventa sostanzialmente imprescrittibile. La pena irrogata al condannato Andreoni non può quindi più essere dichiarata estinta per prescrizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo il ricorso fondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. 2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle competenze a lui attribuite dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle quali la norma stabilisce l'applicabilità della procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale procedura prevede l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice dell'esecuzione, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano il pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualnnente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez.1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854). Tale principio è condivisibile e deve essere ribadito, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità. 3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, alla quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste. Così deciso il 31 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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