CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30208-2025 - Udienza del 17/12/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Roma per i reati di percosse e minacce. Rilevato che i difensori di imputato e persona offesa hanno depositato verbale di remissione di querela e accettazione a firma dei rispettivi procuratori speciali. Rilevato che i reati sono perseguibili a querela di parte e che la remissione li estingue. [OSCURATO:PERSONA] che non risulta un accordo diverso e che, quindi, le spese vanno poste a carico del querelato ex art. 340, u.c., cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025