CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Aosta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] nonché in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, difensore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Aosta, adito ex art. 322 cod. proc. pen. confermava i decreti di sequestro preventivo anche per equivalente adottati dal Giudice per le indagini preliminari di Aosta in data 10/10/2025 e in data 25/11/2025. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], articolando, ciascuno, i motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. 3.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 325, comma 1, cod. proc. pen. e 319 cod. pen. per avere il Tribunale ritenuto configurabile il delitto di corruzione nonostante l'insussistenza della qualità di incaricato di pubblico servizio in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un pubblico esercizio sia per la natura e la destinazione pubblica del denaro gestito sia per la necessità di rispettare la normativa antiriciclaggio. Si tratta di dati del tutto irrilevanti alla luce delle effettive mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto si osserva che con una recente pronuncia, la Corte di cassazione, decidendo una fattispecie di peculato contestato ai gestori della casa da gioco di Campione di Italia, ha chiarito che l'obbligo di destinazione di una parte degli incassi al Comune, stabilito nella convenzione stipulata con la casa da gioco, non configura un vincolo di destinazione originario ma piuttosto solo l'assunzione di una obbligazione della casa da gioco nei confronti del Comune. Tale principio è applicabile al caso di specie, essendo previsto nel disciplinare della casa da gioco, approvato con deliberazione regionale n. 36 del 2009 (allegata al ricorso) che i versamenti da parte della casa da gioco avvengono dopo le verifiche di cui agli artt. 8 e 9 del disciplinare e che i proventi assumono natura di diritto pubblico . solo all'atto del versamento e non prima. Va, dunque, escluso che la gestione del denaro della casa da gioco, di cui [OSCURATO:PERSONA] era incaricato, implichi la gestione di denaro pubblico e sia di per sé idonea ad attribuirgli la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Né valgono in senso contrario i precedenti arresti giurisprudenziali richiamati nell'ordinanza impugnata, aventi ad oggetto fattispecie del tutto differenti, riguardanti, in un caso, fatti contestati ad un dipendente comunale addetto al casinò municipale e, nell'altro, un soggetto svolgente funzioni di cartaio del casinò, che implica mansioni del tutto differenti 2 ,/,da quelle di [OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto anche dal Tribunale. Sotto altro profilo risulta del tutto ininfluente il richiamo al rispetto della normativa antiriciclaggio, anche in considerazione del fatto che, quanto agli episodi contestati a [OSCURATO:PERSONA], il denaro, eventualmente non tracciato, non è stato consegnato dal casinò ma al contrario dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (a fronte di fiches per valore equivalente) in conseguenza di una vincita al gioco sulla cui legittimità lo stesso Tribunale non ha sollevato dubbi, con ciò rimanendo destituito di rilievo anche ogni riferimento a finalità elusive della normativa antiriciclaggio del tutto estranee al ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321 e 325, comma 1, cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di dichiarare la nullità del decreto impugnato per mancanza totale di motivazione in ordine al periculum in mora e comunque per difetto di motivazione sul medesimo punto anche da parte dello Tribunale. Il decreto di sequestro preventivo impugnato risulta del tutto privo di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, essendo rinvenibile solo una generica affermazione, comune a tutti gli indagati, circa il rischio che la libera disponibilità del denaro riciclato, del risparmio di spesa legato alla commissione del reati fiscali, del prezzo/profitto/prodotto della corruzione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri delitti, potendo gli indagati disperderlo, occultarlo, precludendo il recupero dei proventi dei reati. A fronte di tale motivazione, meramente apparente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto di sequestro, anziché integrare la motivazione mancante. Inoltre, nel procedere indebitamente alla integrazione della motivazione del primo giudice, anche il Tribunale ha trattato indifferentemente la posizione di tutti gli indagati, cui risultano contestati numerosissimi reati diversi e neppure collegati tra loro, senza dunque procedere alla doverosa valutazione individualizzata. Infine, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non si è tenuto conto della circostanza che le sue condizioni patrimoniali non giustificassero affatto il vincolo, considerato che l'indagato riveste il ruolo di CE0 e amministratore delegato della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", attiva nel commercio di abbigliamento di alta moda, ed è proprietario di ben nove immobili nella zona centrale di Milano, ciò che revoca in dubbio la configurabilità del presunto pericolo di dispersione. 3.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 319 e 322-ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta configurabilità del profitto di reato sequestrabile in funzione della confisca. Il Tribunale, come già il primo giudice, ha erroneamente individuato il profitto del reato di corruzione nel "denaro contante ricevuto dal cliente in cambio della consegna o restituzione delle fiches", qualificando come profitto il "vantag gio /Vaggiuntivo rappresentato dalla somma in contanti ricevuta dal cliente trasformando le fiches legittimamente spendibili in denaro che viene sottratto alla tracciabilità legale". Tale affermazione è priva di fondamento giuridico, oltre che inidonea a giustificare il vincolo funzionale alla confisca, dovendosi piuttosto identificare il profitto del delitto di corruzione in un concreto ed effettivo mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del corruttore, laddove nel caso di specie le somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] in contanti costituiscono il tantundem delle fiches legittimamente vinte al gioco e solo "trasformate" in denaro. Tale trasformazione non vale a connotare di illiceità le somme di denaro, né rileva in senso contrario l'asserita sottrazione di tali somme al "circuito legale", che costituisce mera congettura indimostrata. Del tutto erroneo è, infine, il parallelo operato tra la situazione di [OSCURATO:PERSONA] e il caso, opposto, contestato ad altri indagati, relativo alla conversione di somme di denaro in fiches della casa da gioco quale strumento per reimmettere nel circuito legale somme asseritamente provenienti da illeciti fiscali (non contestati a [OSCURATO:PERSONA]), essendo del tutto evidente che eventuali ipotesi di riciclaggio possono collocarsi solo a monte e non a valle rispetto all'acquisto delle fiches con denaro contante. 4. Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 6 Cost. per assoluta mancanza della motivazione nel provvedimento genetico di cui il Tribunale ha omesso di dichiarare la nullità. Il provvedimento che ha disposto il sequestro risulta non solo privo di autonoma motivazione, anche in ordine al presunto accordo corruttivo, consistendo in un mero "taglia-incolla" della richiesta formulata dal pubblico ministero, ma è anche caratterizzato da contraddittorietà tra quanto sequestrato e le condotte contestate, comprovata dalla circostanza che al presunto corrotto (in relazione ai fatti contestati ai capi 6) e 27) , viene sequestrata la somma di 100 euro per ogni episodio, nonostante sia contestata la consegna di "varie banconote da 100 euro", laddove solo in relazione ai fatti di cui al capo 18) vi è corrispondenza tra le somme sequestrate e quelle in contestazione. Il Tribunale afferma espressamente che il decreto del 10/10/2025, a sua volta richiamato dal decreto del 25/11/2025, ricalca pressoché nella sua interezza una parte della richiesta di misura reale formulata dal Pubblico Ministero, che a sua volta richiama l'informativa della Guardia di Finanza di Aosta del 9/06/2025, tanto che nel provvedimento di sequestro vengono replicati persino gli errori contenuti nella richiesta del pubblico ministero in ordine all'importo del sequestro 4in relazione al capo 27, indicato in euro 150.000 anziché in euro 10.000 euro, somma indicata nel capo di imputazione e costituente il presunto profitto del reato. Difetta, in ogni caso, la motivazione in ordine a dati essenziali ai fini del giudizio di sussistenza del fumus del reato di corruzione quali: /) la sostanziale differenza tra l'operazione di cambio di contanti con fiches (fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA]) che ha quale unica funzione quella di consentire di giocare ai tavoli del casinò, rispetto alla operazione contraria, ovvero di cambio di fiches in denaro contante, che quanto a [OSCURATO:PERSONA] non è stata appurata; 2) l'effettiva possibilità di qualificare come "pagamento in contanti" l'operazione di conversione del denaro in fiches, che, a differenza dell'operazione contraria, non costituisce pagamento consentendo solo la disponibilità di uno strumento utilizzabile sui tavoli verdi 3) l'inesistenza di operazioni sospette (quali bonifici o simili) a carico di [OSCURATO:PERSONA], che si è solo limitato a giocare ai tavoli il proprio denaro; 4) l'esiguità della somma corrisposta a [OSCURATO:PERSONA], qualificata come prezzo della corruzione, corrispondente all'I.% delle somme cambiate con fiches e costituente in realtà un mero "cadeaux", in coerenza con una prassi consolidata a fronte della quale l'assunto di un "accordo corruttivo consolidato nel tempo" rimane privo di riscontro anche solo indiziario; 5) la diversità delle somme consegnate dai vari indagati a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a operazioni diverse tra loro, che sono in contrasto con la presunta riconducibilità di tutte le operazioni ad un implicito accordo corruttivo; 6) l'analisi della valenza semantica effettiva dei termini "mancia" e "omaggio" ricavabili dalle intercettazioni ambientali, incompatibili con l'assunto di un accordo corruttivo; 7) la finalità della presunta corruzione contestata a [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo alle vicende di riciclaggio contestate ad altri indagati; 8) l'inesistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di rispettare la normativa antiriciclaggio nelle operazioni di cambio, che grava esclusivamente sui funzionari delle case da gioco e l'analisi delle ragioni per le quali i funzionari si siano sottratti a tale obbligo, potenzialmente alternative al presunto patto corruttivo (potendosi ricondurre a mera negligenza o anche alla volontà di incentivare il gioco e conseguire maggiori incassi) La totale mancanza di motivazione nel provvedimento genetico su tali punti non poteva essere emendata dal Tribunale del riesame che, peraltro, nella sua ordinanza, ha replicato le medesime carenze. 4.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 319, 320, 321 cod. pen. per avere il Tribunale confermato la misura reale in difetto di prova della sussistenza di un accordo corruttivo tra Bongiovannyr i eVasser, a fronte di sporadiche dazioni di modestissimi importi di denaro (cento euro per ogni episodio, corrispondenti all'1%, quanto al terzo episodio, e allo 0,5% quanto ai primi due episodi, dell'importo oggetto di cambio), tale da non poter integrare il concetto di prezzo della corruzione. Né risulta la finalità corruttiva, posto che la finalità di sottrarsi agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio potrebbe essere al più riconducibile al corrotto ma non al corruttore. 4.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. artt: 319, 320, 321 cod. pen. per avere il Tribunale erroneamente riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a [OSCURATO:PERSONA], che in quanto impiegato della casa da gioco addetto al cambio di soldi con fiches svolgeva esclusivamente mansioni d'ordine e prestazioni meramente materiali ed esecutive. 4.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stato il sequestro disposto per una somma diversa da quella indicata nell'imputazione. Il Tribunale, pur avendo dato atto dell'errore nella determinazione della somma sottoposta a sequestro in relazione al capo 27), ha ritenuto di emendare l'errore senza annullare il provvedimento genetico in accoglimento dello specifico motivo di doglianza. Inoltre, sono stati sequestrati diversi conti correnti capienti riconducibili all'indagato ed alla sua genitrice, così estendendosi il vincolo oltre l'importo individuato quale profitto del reato. 5. Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono stati articolati due motivi, con i quali, come precisato dal ricorrente, si intende censurare non la fondatezza delle doglianze già prospettate in sede di riesame, ma l'omessa risposta del Tribunale alle doglianze prospettate dalla difesa. 5.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione quanto al fumus dei reati contestati ed ai motivi di ricorso depositati in udienza con i quali si assumeva il difetto dei provvedimenti impugnati sia quanto al fumus sia quanto al periculum in mora. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con l'originario atto di riesame, aveva censurato esclusivamente il sequestro preventivo disposto per il delitto di autoriciclaggio, rispetto al quale soltanto era stato disposto il sequestro diretto nei confronti dell'indagato. Tuttavia, con i motivi depositati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], erano state prospettate due ulteriori censure, relative alla insussistenza del fumus e del periculum anche in relazione ai reati presupposto del delitto di autoriciclaggio. lacui analisi è stata pretermessa dal Tribunale. In particolare, era stato contestato il fumus del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 10 marzo 2000, n. 74 contestato al capo B) (ora art. 79 d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173) da ritenersi insussistente poiché 6Boscaro, o meglio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non ha emesso alcuna fattura né altro documento fiscalmente equiparabile: le cessioni dei rottami avvenivano, infatti, attraverso il sistema del "reverse charge" nel quale il cessionario (in tal caso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) si limitava ad una integrazione contabile dell'IVA ai sensi dell'art. 17 d.p.r. 633/1972, ovvero ad una mera annotazione contabile non integrante un documento fiscalmente rilevante. Sul punto il Tribunale si è limitato a riportare quanto già affermato nel decreto di sequestro preventivo, con motivazione meramente assertiva. Era stato, poi, evidenziato, quanto al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, contestato al capo F) (ora art. 74 d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173), che l'epoca di consumazione indicata nel capo di imputazione risulta postuma rispetto all'asserita condotta di autoriciclaggio, con conseguente insussistenza di tale ultimo delitto. Anche sul punto il Tribunale ha ripercorso le argomentazioni poste a base dei provvedimenti impugnati, confermando la sussistenza del delitto di autoriciclaggio sulla base di dati (quali analisi di conti bancari e intercettazioni) tutti risalenti al 2024, epoca precedente alla commissione del reato presupposto di cui al capo F, commesso nell'aprile 2025. 5.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per difetto assoluto di motivazione quanto al periculum in mora rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa aveva censurato l'indeterminatezza della quota di profitto riferibile a [OSCURATO:PERSONA] sia in relazione al reato di cui al capo B (art. 8 d.lgs. 74/2000) sia in relazione al reato di autoriciclaggio (capo G), risultando la somma oggetto di sequestro (pari a 261.677,29) superiore al profitto individuato per i reati tributari presupposti pari a 126.400,98 (corrispondente all'IVA evasa in relazione al capo F). Il profitto dell'autoriciclaggio infatti veniva determinato mediante un criterio percentualistico e aleatorio, sganciato dai reati presupposto, considerato che, quanto al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo B), non era ravvisabile un profitto diretto, con conseguente impossibilità di reimpiegarlo, mentre quanto al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 non poteva ritenersi, sussistente un profitto reimpiegabile, in quanto il sistema di reverse charge non prevede alcuna movimentazione di denaro. Nessuna argomentazione è stata spesa dal Tribunale quanto alla censura relativa alla indeterminatezza della quota riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare quanto alla impossibilità di reimpiego del presunto profitto dei reati presupposti contestati. 6. Con il ricorso della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sono stati articolati tre motivi. 76.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al fumus dell'illecito con specifico riferimento alla colpa di organizzazione dell'ente e per omessa risposta ai motivi di riesame. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva censurato l'assenza di accertamento in concreto della colpa di organizzazione dell'ente da parte del primo giudice: nei provvedimenti di sequestro difetta, infatti, il doveroso scrutinio sia in ordine alla effettiva sussistenza di una colpa di organizzazione, tanto che non era stato nemmeno verificato se la società si fosse dotata di modello organizzativo, sia in ordine alla circostanza che i reati presupposto si siano verificati quale conseguenza dell'inidoneità del modello organizzativo adottato a prevenire o attenuare il rischio del loro verificarsi. A fronte della specifica censura l'ordinanza impugnata ha taciuto, non solo non rilevando il vizio dedotto rispetto ai provvedimenti originari ma anche omettendo di farsi carico della verifica mancata, desumendo in modo automatico la responsabilità dell'ente dal fumus dei reati presupposto. 6.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge per omessa declaratoria di nullità dei decreti di sequestro impugnati e indebito uso del potere integrativo della motivazione da parte del Tribunale quanto al periculum in mora. La difesa della società ricorrente aveva eccepito la nullità dei provvedimenti applicativi della misura reale per difetto di motivazione in ordine al periculum in mora. Il primo giudice si era limitato ad un generico riferimento al pericolo di dispersione del denaro ottenuto con le condotte in contestazione e delle somme costituenti il risparmio di spesa in sede fiscale, riferito, con una unica affermazione, a tutti gli enti coinvolti, senza alcuna individualizzazione rispetto alla specificità della persona giuridica interessata e senza alcun riferimento agli indici concreti di dispersione delle risorse rispetto al singolo ente ed in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonostante la necessità di una motivazione rafforzata in considerazione della natura di sanzione della confisca nel sistema delineato dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A fronte della specifica eccezione, che avrebbe dovuto determinarne l'annullamento dei decreti di sequestro, il Tribunale ha indebitamente esercitato un potere di integrazione della motivazione che gli era precluso. 6.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 cit. e 321, comma 2, cod. proc. pen. per avere il Tribunale reso una motivazione meramente apparente quanto al periculum in mora, difettando la necessaria valutazione individualizzata degli indici concreti di rischio di dispersione quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonostante tale rischio fosse in concreto revocabile in dubbio alla luce delle produzioni documentali _ • effettuate dalla difesa, di cui il Tribunale non ha tenuto conto, limitandosi a 8rilevare, con motivazione meramente assertiva, che "il pericolo non può ritenersi eliso per il fatto che i soggetti colpiti dal provvedimento di sequestro siano possidenti e in grado di "garantire" l'eventuale attuazione di un provvedimento di confisca, non essendovi alcuna correlazione tra la capacità economica della persona o dell'ente (che al più potrebbe consentire di trasferire il sequestro, in fase esecutiva di mantenimento del vincolo, su taluni beni piuttosto che su altri) e il pericolo che i beni siano sottratti o dispersi". [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente fondati, per le ragioni di seguito indicate. 2. L'analisi delle questioni rimesse alla valutazione di questa Corte rende opportuno, in via preliminare, un breve inquadramento della vicenda nell'ambito della quale è intervenuto il provvedimento impugnato. Si legge nell'ordinanza che le indagini «hanno consentito di fare emergere tre principali filoni investigativi e di interesse sul piano penalistico tra di essi in tutto o in parte connessi e tutti ruotanti intorno all'attività di impresa della Casa da gioco, strumentalizzata, in ipotesi accusatoria, al fine di soddisfare interessi privatistici ed illeciti profitti grazie all'intervento di dipendenti "infedeli".". Un primo filone attiene alla consumazione di reati di natura tributaria e fiscale mediante l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ossia false operazioni di compravendita di materiale ferroso, e nell'indicazione delle stesse nelle dichiarazioni IVA ed IRES da parte dei soggetti destinatari delle false fatturazioni. Le fatture sono emesse dalla "cartiera" secondo il regime della inversione contabile, tale per cui VIVA alla vendita e all'acquisto è integrata e versata dalla "rottamaia" destinataria della fattura, che la indica nelle dichiarazioni IVA ed IRES, così conseguendo un vantaggio fiscale, secondo l'ipotesi accusatoria Un secondo profilo attiene alla consumazione di reati di riciclaggio ed autoriciclaggio mediante la ripulitura del profitto dei reati fiscali, grazie all'opera di [OSCURATO:PERSONA], ed anche da parte, degli autori dei reati presupposti, all'interno della casa da gioco, segnatamente utilizzando il profitto stesso per l'acquisto di gettoni di gioco o fiches, simulando l'esercizio del gioco d'azzardo all'interno del [OSCURATO:SOCIETA], o eseguendo minime giocate, riconsegnando le fiches alla cassa della Casa da gioco e così convertendo le stesse in denaro "pulito", erogato con strumenti tracciabili, in quanto apparentemente frutto delle vincite, e che infine rientra nella disponibilità degli autori dei reati tributari. 9Un terzo filone concerne i reati di corruzione di incaricato di pubblico servizio, solo in parte connessi alle operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio, in relazione al compenso riconosciuto ai dipendenti "infedeli" per attività contrarie ai doveri inerenti al servizio e in violazione della normativa antiriciclaggio, in parte svincolati da tali reati e attinenti per lo più: a operazioni di scambio di rilevanti somme di denaro contante con fiches, sia nel caso in cui sia il dipendente a ricevere denaro contante dal cliente e/o porteur dando in cambio il corrispondente valore in fiches sia nel caso in cui sia il cliente e/o porteur a ricevere denaro contante consegnando in restituzione il corrispondente valore in fiches; a operazioni di cambio di rilevanti somme di denaro contante consegnate dai clienti e/o porteurs con assegni circolari tratti dal conto della Casa da gioco; alla artificiosa sopravalutazione dei compensi spettanti ai porteurs dietro corrispettivo di una quota a favore del dipendente "infedele". Ulteriori fattispecie delittuose attengono alla ricettazione del denaro riciclato da parte di diversi indagati, tra i quali i cittadini stranieri incaricati di consegnare parte del denaro riciclato al soggetto emittente e ai soggetti destinatari, delle fatture Per operazioni oggettivamente inesistenti, nonché alla emissione di fatture per falsi acquisti di materiale ferroso da parte della stessa società emittente le false fatture di vendita finalizzate a bilanciare le rilevanti attività con passività del tutto fittizie.» 3. In tale contesto, sono intervenuti due provvedimenti di sequestro preventivo, emessi in data 10/10/2025 e in data 25/11/2025. Per quanto qui rileva, è stato disposto: a) quanto a [OSCURATO:PERSONA], il sequestro diretto o comunque per equivalente in relazione a due episodi di corruzione (contestati ai capi 2 e 10 del decreto di sequestro del 10/10/2025) consistiti, secondo la prospettazione accusatoria, nell'avere consegnato al funzionario della casa da gioco di [OSCURATO:PERSONA], in due occasioni (13/07/24 e 14/09/24), somme di denaro (pari a 500 euro nella prima occasione e a 1000 euro nella seconda occasione) quale contropartita dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistito nella consegna, in violazione della normativa antiriciclaggio, di denaro in contanti (pari a 29.000 euro nella prima occasione ed a 85,000 euro nella seconda occasione) a fronte della dazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di fiches della casa da gioco per un valore corrispondente, essendo il profitto individuato nell'importo corrispondente all'importo del denaro contante ricevuto in cambio della consegna o restituzione delle fiches; 10b) quanto a [OSCURATO:PERSONA], il sequestro diretto o comunque per equivalente, in relazione a tre episodi di corruzione (contestati ai capi 6, 18 e 27 del decreto del 10/10/2025) consistiti, secondo la prospettazione accusatoria, nell'avere consegnato al funzionario della casa da gioco di [OSCURATO:PERSONA], in tre occasioni (13/09/24; 8/11,24 e 7/03/2025), somme di denaro (pari ad alcune banconote da 100 euro nella prima e nella terza occasione, e a 100 euro nella seconda occasione)quale controprestazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistito nella consegna, in violazione della normativa antiriciclaggio, di somme di denaro in contanti (rispettivamente euro 18.000, 15.000 e 10.000) a fronte della dazione di una equivalente somma in fiches della casa da gioco. Sul punto il Tribunale ha rilevato che, differentemente da quanto riportato nei capi di imputazione, è [OSCURATO:PERSONA] che consegna le somme di denaro in contanti a [OSCURATO:PERSONA] in cambio di fiches, e non il contrario, a differenza di quanto è accertato per [OSCURATO:PERSONA], così dovendosi individuare il profitto sequestrabile nel controvalore in denaro delle fiches ottenute da [OSCURATO:PERSONA] a fronte della consegna del denaro in contanti per l'acquisto. Il Tribunale ha, altresì, rettificato l'ammontare del profitto relativo al reato di cui al capo 27), precisando che per mero errore materiale nel dispositivo del decreto di sequestro è indicata la somma di euro 150.000 anziché quella, corretta, di euro 10.000. c) quanto ad [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, il sequestro per equivalente sui beni di sua proprietà, in caso di provvista insufficiente o per differenza rispetto al sequestro diretto della somma di euro 126.400,98 disposto sui conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituente il profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta, a fini IVA contestata al capo F) del decreto del 10/10/2025, per una imposta evasa pari a a euro 126.400,98; il sequestro diretto della somma non superiore a euro 261.677.29, costituente il prezzo/profitto/prodotto dei reati di emissione in concorso con altri di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio contestati ai capi B e G del decreto del 10/10/2025, nonché il sequestro per equivalente, in caso di provvista insufficiente e per la differenza rispetto al sequestro diretto della somma di euro 137.891,98, contestualmente disposto sui conti correnti intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituente il profitto del reato dichiarazione fraudolenta a fini IRES contestato al capo B del decreto di sequestro del 25/10/25; d) quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il sequestro diretto delle somme costituenti profitto degli illeciti contestati all'ente ai sensi dell'art. 25-quinquies e 25-octles del d.lgs. 231 del 2001 cit. contestati ai capi B1), F1) e G1), corrispondenti ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e ritenuti commessi nell'interesse e/o vantaggio dell'ente.4. All'esito della ricostruzione della vicenda processuale, va rilevata, in via pregiudiziale, la fondatezza dei motivi di ricorso i quali si censura l'omessa risposta da parte del Tribunale all'eccezione di nullità dei decreti impugnati per difetto di motivazione quanto al fumus ed al peri culum in mora dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (primo e secondo motivo). 4.1. Va premesso che, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del Tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva omesso di rispondere al motivo di riesame relativo all'assenza di autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, degli indizi di colpevolezza nonché alla richiesta di riqualificazione del reato contestato). (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Rv. 279297-01) 4.2. Quanto all'eccezione di nullità del decretcancanza di autonoma valutazione proposta dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dall'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale, pur dando atto che il decreto del 10/10/2025 (a sua volta richiamato dal decreto del 25.11.2025) «ricalca pressocché nella sua interezza una parte della richiesta di misura reale del PM, la quale a sua volta richiama pressocché nella sua interezza gran parte dell'annotazione di PG della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Aosta del 9.6.2025", si è limitato ad affermare che "sono comunque apprezzabili, anche da parte degli indagati, gli elementi di fatto che in ipotesi accusatoria fondano le contestazioni e le esigenze e cautelari reali». Tale affermazione si risolve in una omessa risposta all'eccezione formulata dalla difesa. Va, sul punto, ribadito che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa (evincibile dal rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 stesso codice), impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente "per relationem", le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa , 12motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, di un decreto di sequestro preventivo esclusivamente costituito, sul piano motivazionale, da una sintesi astratta del contenuto delle imputazioni cautelari e da un richiamo integrale, privo di analisi, all'informativa di polizia giudiziaria, osservando che una precisa perimetrazione della domanda cautelare, da parte del Pubblico Ministero, agevola il giudice nel giustificare la coercizione mediante l'enunciazione degli elementi che la sorreggono, ma non lo esonera dal dovere di indicare il collegamento fra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie, e le singole posizioni soggettive). (Sez. 3, Sentenza n. 2257 del 18/10/2016, Rv. 268800-01). Se è vero che in tema di impugnazioni cautelari reali, è consentito il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione "per relationem" nel caso in cui il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, è possibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., a condizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticità specifiche, emergenti da quegli stessi atti di indagine, in tesi totalmente neglette (Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025, Rv. 288779-01), è tuttavia ineludibile che, a fronte di una specifica eccezione, il Tribunale, adito in sede di riesame, provveda • •.. a fornire adeguata risposta, evidenziando gli elementi che, pur in presenza di una motivazione per relationem ritiene costituire espressione di una effettiva verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare. Ciò ancor più ove, come accaduto nel caso di specie, non solo il Tribunale dà atto di una operazione sostanzialmente integrale di "taglia-incolla" ma rileva anche l'esistenza di errori nella ricostruzione delle condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA], precisando che, a differenza di quanto riportato nel provvedimento, è [OSCURATO:PERSONA] che consegna le somme di denaro in contanti a [OSCURATO:PERSONA] in cambio di fiches, e non il contrario, e che l'ammontare del profitto relativo al reato di cui al capo 27), è stato erroneamente indicato nella somma di euro 150.000 anziché in quella, corretta, di euro 10.000, senza verificare se tali discrasie costituissero effettivamente (o meno) indice di un acritico recepimento della domanda cautelare e, ancor prima, della informativa della Guardia di Finanza. 4.2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto all'eccezione di nullità per difetto assoluto di motivazione con riferimento periculum in mora, prospettata da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della mancata individualizzazione del rischio di dispersione nonostante la diversità di posizione degli indagati. È mancata, in particolare, la valutazione in ordine alla effettiva ricorrenza di un radicale difetto di motivazione tale da imporre, ai sensi dell'art. 309, comma ',...._ 139, cod. proc. pen. (richiamato, per il riesame cautelare reale, dal successivo art. 324, comma 7), cod. proc. pen., l'annullamento del decreto impugnato o, in alternativa, di una mera insufficienza della motivazione, suscettibile di essere integrata dal Tribunale. Non può ritenersi, a tal fine, sufficiente l'affermazione, formulata in relazione alla posizione di tutti gli indagati nel paragrafo relativo al fumus, secondo cui "in ordine al presupposto indefettibile della motivazione della sussistenza del periculum in mora [...] nella specie, non possa prescindersi dal contesto complessivo delle condotte contestate e dalle motivazioni ad esse sottese", che prelude, peraltro, alla iflustrazione, da parte del medesimo Tribunale, delle argomentazioni a sostegno della conferma della sussistenza del periculum, che si caratterizza per la medesima genericità già censurata rispetto agli originari decreti e dalla quale non è, comunque, dato da rilevare la risposta alla eccezione di nullità espressamente formulata. 4.4. Il medesimo vizio sussiste quanto all'eccezione di nullità per difetto di motivazione dei decreti di sequestro in relazione al fumus degli illeciti contestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sotto il profilo dell'omessa valutazione in ordine al requisito della colpa di organizzazione ed al periculum in mora in ragione della genericità dell'affermazione del rischio di dispersione, riferito indistintamente a tutte le persone fisiche ed enti coinvolti nel procedimento, ed integrante, secondo la prospettazione difensiva, una mera "formula di stile". Anche su tale punto il Tribunale dovrà fornire risposta. In particolare, dovrà valutare se, tenuto conto delle emergenze investigative, la motivazione posta a base dei decreti impugnati dia conto del fumus degli illeciti contestati all'ente, avuto riguardo al principio espresso da questa Corte, in forza del quale [la] responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per affermare la responsabilità dell'ente, il giudice, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, deve verificare autonomamente e incidentalmente la realizzazione di quest'ultimo, non limitandosi ad invocare l'efficacia della sentenza di prescrizione) Sez. 6, Sentenza n. 17664 del 29/01/2025 Ud. (dep. 09/05/2025) Rv. 288143-01). 14Principio, quello appena richiamato, valevole anche in sede cautelare, come da ultimo chiarito da Sez. 2, n. 29549 del 01/07/2025, non mass., che ha ribadito quanto già affermato da Sez. 4, n. 31665 del 25/06/2024, Ghirelli, Rv. 286871- 02, secondo cui la colpa di organizzazione costituisce un elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione rimproverabile della regola cautelare, la soddisfazione del cui onere probatorio grava sull'accusa, mediante la prova dell'immedesimazione organica rafforzata prevista dalla norma e della carenza del modello organizzativo, oltre che del reato presupposto e del nesso causale tra reato e comportamento dell'ente. Quanto poi al requisito del periculum in mora, lo scrutinio da parte del Tribunale della fondatezza (o meno) dell'eccezione di nullità per difetto radicale di motivazione del decreto di sequestro, dovrà tenere conto del principio espresso, tra le altre, da Sez. 6, Sentenza n. 14047 del 13/02/2024 Rv. 286297-01, secondo cui "[i]n tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, il sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato dei quali è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. 5. Dei principi sopra richiamati, il Tribunale dovrà altresì tenere conto, ove superato il vaglio pregiudiziale relativo alla eccepita nullità degli originari decreti di sequestro, anche in relazione all'ulteriore censura prospettata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il primo e il terzo motivo, che pure risulta fondata. Si è censurata, in particolare, l'omessa risposta da parte del Tribunale alle specifiche doglianze concernenti la mancanza del fumus dell'illecito contestato all'ente, per difetto di prova della colpa di organizzazione, ed il difetto del periculum in mora alla luce dei dati emergenti dalle produzioni documentali effettuate dalla difesa (saldi dei conti correnti alla data del 31/11/2025 con disponibilità di circa 2 milioni di euro; bilancio della società al 2024 e bilancino provvisorio al 30/09/2025 e dichiarazione dei redditi e IVA 2025 attestanti un attivo circolante nel 2024 pari a 4.589,000 e un patrimonio netto di euro 3.748.519, con un utile di esercizio passato da 126.054 euro del 2023 a 680.203 euro del 2024, e per il 2025 un utile provvisorio di 777.269, con ulteriore incremento rispetto al 2024; riduzione della distribuzione dei dividendi dal 2023- euro 343.648- al 2024- euro 20.000, confermata dalla cessazione della percezione di emolumenti da parte di [OSCURATO:PERSONA]). 15Quanto alla censura relativa al difetto di colpa di organizzazione, non è rinvenibile alcuna risposta da parte del Tribunale, che non si è espresso sui criteri di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente, facendo conseguire, a fronte di precise censure difensive, l'applicabilità del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in via meramente oggettiva, dalla affermata sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto presupposto. Quanto alla doglianza relativa al periculum la motivazione resa dal Tribunale è gravemente carente, ed in definitiva meramente apparente. A fronte delle specifiche e documentate allegazioni della difesa, il giudice del riesame si è, infatti, limitato all'affermazione, genericamente riferita ai "soggetti colpiti dal provvedimento di sequestro" della irrilevanza della disponibilità di risorse in grado di garantire l'eventuale attuazione di un provvedimento di confisca, non essendovi alcuna correlazione tra la capacità economica della persona o dell'ente e il pericolo che i beni siano sottratti o dispersi, omettendo tuttavia di scrutinare la validità di tale affermazione rispetto alla specifica situazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche alla luce di quanto dedotto dalla difesa. 6. Parzialmente fondati sono i motivi di ricorso prospettati da [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. è inammissibile per carenza di interesse e comunque manifestamente infondato il primo motivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'omessa risposta da parte del Tribunale alle deduzioni difensive formulate con la memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concernenti il difetto di fumus dei reati di cui ai capi B) ed F), che, tuttavia, sono di per sé inidonee ad incidere sulla correttezza e logicità del percorso argomentativo del Tribunale. Sul punto, va in primo luogo rammentato che il tribunale del riesame deve limitare il suo sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul "fumus commissi delicti" senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti (Sez. 3, Sentenza n. 13038 del 28/02/2013, Rv. 255114-01). In ogni caso, secondo costante orientamento di questa Corte, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che non abbia preso in considerazione un motivo che, come nel caso di specie, sia "ab origine", come nel caso di specie, manifestamente infondato in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. In particolare, quanto al reato di cui al capo B), con la memoria difensiva era stata prospettata la mancanza del fumus in ragione della mancata emissione 16di fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe limitato all'annotazione contabile della integrazione IVA, tramite il meccanismo di inversione contabile c.d. di "reverse charge", che fa ricadere l'applicazione dell'imposta su chi riceve la fattura e non sul soggetto emittente con la conseguenza che obbligato al pagamento dell'imposta sarà chi riceve la prestazione o chi riceve il bene. Si tratta di censura manifestamente infondata, posto che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è contestato nella forma concorsuale: [OSCURATO:PERSONA], secondo l'ipotesi accusatoria, ha concorso, insieme ad altri soggetti riconducibili alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte della citata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del tutto irrilevante, dunque, che le fatture non siano state emesse da [OSCURATO:PERSONA], posto che l'annotazione ad integrazione dell'IVA è descritta nell'imputazione quale contributo concausale (non contestato nel merito da [OSCURATO:PERSONA]) alla commissione del reato. Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto all'asserita posteriorità del di cui al capo F) (dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzazione delle fatture indicate nel capo B) nella dichiarazione IVA presentata nell'aprile 2025, con imposta evasa pari a 126.400,98) rispetto al reato di autoriciclaggio contestato al capo G). Va sul punto, innanzitutto, rilevato che non è dato comprendere (né è esplicitato dal ricorrente) quale sia l'interesse che sorregge la specifica censura, posto che il sequestro è stato disposto (anche) con riferimento al reato di cui al capo F) mentre, quanto al reato di autoriciclaggio contestato al capo G), questo ha, in ogni caso, quale reato presupposto anche il diverso delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la cui anteriorità rispetto all'autoriciclaggio non è revocabile in dubbio. In particolare la condotta di autoriciclaggio, contestata in concorso più soggetti, tra i quali coloro che hanno concorso all'emissione delle FOI e coloro che hanno poi materialmente riciclato il denaro nella casa da gioco, è consistita, quanto a [OSCURATO:PERSONA], nell'avere "effettuato pagamenti delle fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA] Italia in regime di reverse charge con successiva integrazione e calcolo dell'IVA, al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di fare trasformare in denaro contante le somme confluite sui conti di [OSCURATO:SOCIETA] Italia presso il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] attraverso l'opera di [OSCURATO:PERSONA] e l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], salvo poi ottenere la restituzione di parte del contante tramite propri emissari quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (o direttamente da [OSCURATO:PERSONA])". Peraltro, il reato di autoriciclaggio è contestato "dal dicembre 2023 e in corso di esecuzione" e nel ricorso nulla si dice rispetto all'effettiva cessazione della 17condotta concorsuale in epoca precedente all'aprile 2025, epoca di consumazione del delitto di cui al capo F). 6.2. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, quanto al secondo motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'omessa risposta da parte del Tribunale alle deduzioni difensive, formulate con la medesima memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concernenti i criteri di determinazione della quota di profitto oggetto di sequestro nei suoi confronti. Nell'ordinanza impugnata si dà atto che è stato disposto il sequestro per un importo complessivo di 1.633.530,00 quale profitto/prodotto/prezzo dei reati di cui ai capi A),B),G),R),S), a carico di tutti i soggetti indagati e si precisa che non è stato possibile verificare la quota effettiva di denaro trattenuta/ricevuta dai singoli indagati, ferma l'indicazione del limite del sequestro riferibile a ciascun indagato, indicato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], nella somma di 261.677,29 euro. Dalla memoria depositata innanzi al Tribunale, risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato, in particolare, il criterio utilizzato dal Giudice nel primo decreto per la determinazione della quota di profitto a lui riferibile quanto al sequestro disposto in relazione al capo G (autoriciclaggio), avvenuta, secondo quanto rappresentato dalla difesa, mediante un criterio percentualistico "del tutto aleatorio" (dettagliatamente ricostruito nella memoria), sganciato dai reati presupposto e comunque nettamente e inspiegabilmente superiore al profitto di tali ultimi reati Tali doglianze sono state del tutto obliterate dal Tribunale, nonostante la potenziale incidenza sulla individuazione ed effettiva consistenza del profitto suscettibile di confisca. 7. Sono, ancora, fondate le censure concernenti l'affermazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a [OSCURATO:PERSONA], prospettate con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale sul punto premette che la qualifica di incaricato di pubblico servizio ricorre se il servizio, anche se attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche, rilevando, a tal fine, l'esistenza di una disciplina di natura pubblicistica che regola l'attività dell'agente o comunque ne disciplina la discrezionalità alla luce del principio di legalità, con esclusione, in ogni caso, dall'area pubblicistica, delle mere mansioni d'ordine e delle prestazioni di opera meramente materiali ed esecutive. Dopo avere esaminato nel dettaglio la disciplina che regola l'attività del casinò di [OSCURATO:PERSONA], richiamando in particolare quanto disposto dalla legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta del 30 novembre del 2001 (che ha istituito la società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata "Casinò_de la [OSCURATO:SOCIETA].", con capitale sociale euro 5.000.000,00, le cui quote risultano di proprietà al /—. 1899,96% della [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta e per il restante 0,04% del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) ed evidenziato che [OSCURATO:SOCIETA]. versa le quote dei proventi di gioco di spettanza regionale alla tesoreria regionale, ne trae la conclusione che le somme di denaro gestite da [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dall'altro funzionario [OSCURATO:PERSONA]) sono a tutti gli effetti, almeno in parte, entrate pubbliche. Il Tribunale, poi, richiama le pronunce di legittimità che hanno riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio sia al "cartaio", addetto presso la casa da gioco alla certificazione della conformità degli strumenti di gioco, al loro rinnovo e alla sostituzione, in quanto titolare di compiti non meramente esecutivi e tecnicamente qualificati funzionali al corretto svolgimento dell'attività, con proventi rilevanti per la finanza pubblica, sia al dipendente comunale addetto alla vigilanza sul casinò municipale e sulla correttezza delle operazioni di pagamento, atteso il collegamento strumentale con il finanziamento dell'ente locale e, dunque, con il perseguimento dei suoi fini istituzionali ai sensi dell'art. 97 Cost. In proposito, va rammentato che questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 6, Sentenza n. 3350 del 07/11/2023 (dep. 26/01/2024) Rv. 285907-02) che "[i]n tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il "cartaio", addetto presso il casinò di Sanremo a certificare la conformità alle regole tecniche degli strumenti da gioco, a rinnovarne la provvista e a disporre ove occorra la sostituzione, in quanto, con compiti non meramente esecutivi ed implicanti conoscenza di norme tecniche, garantisce le condizioni per il corretto svolgersi del gioco stesso, i cui proventi costituiscono entrate tributarie. Il Tribunale tuttavia, pur dando atto della diversità di mansioni tra il cartaio e quelle di chi, come [OSCURATO:PERSONA], è addetto al cambio delle fiches con il denaro o con gli assegni versati dai clienti per l'acquisto delle fiches e del cambio delle fiches consegnate dai clienti al termine delle giocate, non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto conferenti, rispetto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], le specifiche argomentazioni con le quali questa Corte ha riconosciuto nel cartaio la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Nella pronuncia di questa Corte, richiamata dal Tribunale, si è dato conto delle ragioni per le quali il cartaio, in ragione delle specifiche mansioni attribuitegli (e, dunque, non solo in ragione della destinazione pubblica delle somme introitate dalla casa da gioco) è da ritenersi incaricato di un pubblico servizio. La Corte ha, sul punto, rimarcato che egli interviene in una fase cruciale del gioco, certificandone gli strumenti operativi e garantendo le condizioni per il suo corretto svolgersi e, dunque, il presupposto delle correlate attività di prelievo di danaro, costituenti ad ogni effetto entrate pubbliche. 19Non spiega il Tribunale se e in che termini [OSCURATO:PERSONA], la cui qualifica all'interno della casa da gioco non è neppure precisata, risultando egli definito genericamente quale "funzionario", in ragione delle mansioni svolte partecipi ad una attività certificativa o di verifica dei presupposti di regolarità del gioco e, dunque, delle correlate attività di prelievo delle entrate pubbliche, non essendo tali requisiti implicitamente desumibili dal mero maneggio di fiches e denaro, che non implica attività certificatoria né riveste, in sé, connotazione pubblicistica. Del tutto eccentrico, poi, risulta, in tale contesto, il riferimento all'obbligo di rispettare la normativa antiriciclaggio, che, come noto, grava su plurime categorie di professionisti (tra gli altri, intermediari bancari e finanziari, società fiduciarie e mediatori creditizi, commercialisti, esperti contabili), senza che tale obbligo sia possibile trarre alcun argomento in ordine alla sussistenza della qualità di incaricato di pubblico servizio Va sul punto rammentato che, sul piano della qualifica soggettiva, è incontroverso il principio secondo cui al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt‘ ii 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto (Sez.U, n. 10086 del 13/71,1998, Citaristi, Rv. 211190). In applicazione di tale principio, si è a più riprese affermato che ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio, si deve valutare l'attività effettivamente espletata dall'agente ed il suo regime giuridico, in conformità al criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. (Sez.6, n. 18837 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Orlando, Rv. 284620; Sez.6, n. 24598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bartolomei, Rv. 284914). Dei richiamati principi dovrà tenere conto il Tribunale nel procedere a tale verifica che, nel caso di specie, è mancata. 8. Sono, infine, fondate le censure che attengono alla individuazione del profitto della corruzione, prospettate con il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], il cui esame si pone, sul piano logico, in una fase successiva alla previa risoluzione della questione della qualifica soggettiva in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 20Secondo la giurisprudenza di legittimità, [i]n tema di confisca, il profitto del reato è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica; ne consegue che non costituisce profitto del reato un vantaggio futuro - eventuale, sperato, immateriale o non ancora materializzato in termini economico-patrimoniali - né la mera aspettativa di fatto, c.d. "chance", salvo che questa, in quanto fondata su circostanze specifiche, non presenti caratteri di concretezza ed effettività tali da costituire essa stessa un'entità patrimoniale a sé stante, autonoma, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione in relazione alla sua proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. (Fattispecie in tema di corruzione propria internazionale in cui la Corte ha escluso che potesse qualificarsi come profitto del reato internazionale la mera possibilità per l'imputato di continuare ad operare nel mercato algerino attraverso il suo inserimento nell'elenco delle imprese invitate alle gare di appalto indette dall'Ente di Stato Algerino nonché tra i "contrattisti" di una società italiana che operava in Algeria). (Sez. 6, Sentenza n. 1754 del 14/09/2017 (dep. 16/01/2018) Rv. 271967 - 01 Le argomentazioni spese dal Tribunale quanto alla individuazione del profitto dei reati corruttivi contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono meramente tautologiche, soprattutto avuto riguardo alla specifica posizione degli indagati, del tutto estranei alle vicende connesse al "filone" dei reati fiscali e di riciclaggio e autoriciclaggio. Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata che «[...] al di là delle vicende e dei fatti di riciclaggio e autoriciclaggio, che tipicamente minano il legittimo esercizio del gioco d'azzardo, ben possono verificarsi nella pratica casi in cui attraverso il gioco d'azzardo sono movimentati capitali che, pur se di origine lecita o presuntivamente lecita, si vuole sottrarre alla tracciabilità, in entrata nella disponibilità del cliente/giocatore o anche in uscita dalla disponibilità del cliente/giocatore, anche solo per sottrarre tali risorse alla imposizione fiscale o alla garanzia di eventuali creditori. [OSCURATO:SOCIETA] quindi evidente come l'operazione di cambio contanti/fiches sia connotata dalla medesima rilevanza e natura nei due casi del cliente che acquisti fiches consegnando in pagamento somme di denaro contante "sopra soglia" e del cassiere che consegni al cliente/giocatore somme di denaro contante "sopra soglia" all'atto della restituzione o consegna delle fiches da parte del cliente/giocatore. [...] In entrambi i casi, ove l'operazione sia remunerata con elargizione di un compenso, ossia pagando un prezzo all'incaricato di pubblico servizio, si consuma il reato di corruzione». 21Quanto al profitto, il Tribunale sottolinea che non è corretto affermare che la semplice consegna di fiches di valore esattamente corrispondente alle somme di denaro contante in esse convertite oppure, in alternativa, la consegna di denaro contante in cambio di fiches di valore facciale esattamente corrispondente non avrebbe in entrambi i casi determinato alcun profitto "aggiuntivo" per gli indagati, dovendosi individuare il "beneficio aggiunto" e dunque il profitto, nel primo caso nel controvalore in denaro delle fiches ottenute dal cliente versando il denaro contante per il relativo acquisto, e, nel secondo caso, nei denaro contante ricevuto dal cliente in cambio della consegna o restituzione delle fiches, sulla base del ragionamento per cui, in entrambi i casi, il cliente consegue un rilevante vantaggio di natura patrimoniale aggiuntivo, che rappresenterebbe lo scopo dell'operazione. Nel primo caso, il profitto si identificherebbe nel vantaggio patrimoniale - aggiuntivo rispetto alla mera esatta corrispondenza del valore facciale del denaro con quello delle fiches - rappresentato dal valore delle fiches ricevute a fronte della spendita in un'unica soluzione di una somma di denaro contante, che, in virtù della normativa antiriciclaggio, il corruttore non avrebbe potuto spendere affatto con tali modalità, in quanto la somma in origine sottratta alla tracciabilità e al circuito legale viene convertita, per un eguale valore, in fiches, che sono invece legittimamente e immediatamente spendibili nonché nuovamente convertibili in denaro contante, questa volta di natura perfettamente lecita e "spendibile" nel circuito legale mediante i consueti strumenti di pagamento. Nel secondo caso, il profitto si identificherebbe nel vantaggio patrimoniale aggiuntivo nel senso sopra descritto, rappresentato dalla somma in contanti ricevuta dal cliente trasformando le fiches legittimamente spendibili, in denaro che viene sottratto alla tracciabilità e al circuito legale. Si tratta di affermazione che, ancora, nulla dice in ordine alla possibilità di qualificare come "profitto" della corruzione la somma esattamente corrispondente al denaro e/o fiches consegnate a [OSCURATO:PERSONA] è dato comprendere quale fase dello "scambio" denaro-fiches si anniderebbe la "sottrazione al circuito legale", avuto riguardo all'origine non illecita (comunque non accertata come tale) delle somme oggetto di scambio, né il concreto vantaggio derivante al giocatore dalla sottrazione a tale circuito, tenuto conto che l'evocata finalità di "sottrarre tali risorse alla imposizione fiscale o alla garanzia di eventuali creditori" non trova poi adeguata correlazione, nel percorso logico seguito dal Tribunale, con le vicende in concreto esaminate, nulla risultando neppure quanto all'effettiva sottoposizione a tassazione delle vincite al gioco. Anche su tali punti si impone, dunque, un nuovo giudizio da parte del Tribunale. 229. Con riguardo al secondo e quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con i quali si rcensura rispettivamente la mancanza di prova dell'accordo corruttivo e l'omesso annullamento del decreto impugnato quanto all'erronea della somma sottoposta a sequestro (capo 27), fermo quanto rilevato ai punti che precedono, deve rilevarsi l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza di entrambe le censure. Come noto, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. Quanto all'asserita mancata prova dell'accordo corruttivo, la censura di violazione di legge si risolve in una mera critica della motivazione resa sul punto dal Tribunale, che dà compiutamente conto delle emergenze investigative che ha ritenuto indicative della configurabilità dell'accordo, limitandosi il ricorrente sul punto a prospettare lettura alternativa dei dati già compiutamente apprezzati dal Tribunale. Inammissibile per difetto di interesse e comunque manifestamente infondato risulta il quarto motivo, avendo proceduto il Tribunale ad emendare quellffettivannente risulta essere un errore nella indicazione della somma oggetto di sequestro in relazione al capo 27), così limitando l'importo alla somma effettivamente indicata nel capo di imputazione. 10. Alla stregua di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di Aosta competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. per nuovo giudizio sulle questioni indicate ai punti che precedono. P.Q.M P.Q.M