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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 35346/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7185-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] diretto sgravi R.G.N. 7185/2018 Cron.

Rep.

Ud. 25/10/2023 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 73/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 820/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO CHELa Corte d’appello di Veneziaconfermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale avverso un avviso di accertamento e conseguente avviso di addebito emessi dall’Inps e notificati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aventi ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti dalla società per aver indebitamente fruito di sgravi connessi alla assunzione a tempo parziale di una lavoratrice indicata come coltivatrice diretta.

Riteneva la Corte d’appello, con ciò confermando l’accertamento svolto in primo grado, che non vi fossero i requisiti per fruire dello sgravio: la lavoratrice non risultava risiedere nel fondo su cui doveva svolgersi l’allevamento di bovini come da oggetto dell’azienda agricola di cui era titolare; inoltre, non risultava che la stessa si dedicasse abitualmente a svolgere opera manuale nell’azienda, considerato che l’unico reddito dichiarato era quello derivante dall’occupazione part- time.

A ogni modo, la società non aveva assolto all’onere di dimostrare i requisiti necessari a fruire dello sgravio contributivo.

Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale per cinque motivi illustrati da memoria.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, co.1 l. n.97/94.

La Corte avrebbe errato nel ritenere che spettasse alla ricorrente provare i requisiti della residenza sul fondo e della abitualità dell’opera manuale nell’azienda agricola in capo alla lavoratrice assunta part-time, poiché la stessa era iscritta allo SCAU al tempo dell’assunzione e tanto doveva bastare per fruire degli sgravi.

La residenza sul fondo e l’abitualità dell’opera manuale nell’azienda agricola sarebbero stati necessari soltanto alla lavorat rice per mantenere l’iscrizione allo SCAU, non anche al datore per fruire dell’agevolazione contributiva.

Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce nullità della sentenza in riferimento gli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte indebitamente fatto gravare sulla società l’onere di dimostrare i requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione presso lo SCAU.

Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.21 nonies l. n.241/90 e dell’art.10 Statuto del contribuente.

La Corte non avrebbe preso in considerazione il fatto che il provvedimento di cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dello SCAU successivamente adottato dall’Inps era illegittimo e andava disapplicato, in quanto disposto retroattivamente e lesivo del ragionevole affidamento della società circa la legittima iscrizione della stessa lavoratrice al tempo in cui avvenne l’assunzione part- time.Con il quarto motivo di ricorso,la società deduce nullità della sentenza per erronea valutazione dei mezzi di prova ex artt.61 ss., 115, 116, 210 c.p.c.

La Corte non avrebbe ritenuto dimostrato il requisito della residenza sul fondo, dovendosi invece esso intendere in senso non strettamente letterale, ed essendo sufficiente una vicinanza tra il luogo di residenza e il fondo tale da consentirne la cura quotidiana, come era accaduto nel caso di specie.

Di ciò era stata data dimostrazione nel corso del giudizio e la Corte aveva erroneamente valutato i mezzi di prova forniti.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.116, co.8, lett. a) , l. n.388/00, 39, co.1, 2, 7 d.l. n.112/08 e 1, 3, 4 l. n.689/81 per avere la Corte confermato anche le sanzioni civili e amministrative nonostante mancasse un’omissione contributiva.

Inoltre,i presupposti giuridici delle due sanzioni sarebbero tra loro incompatibili, in quanto l’una presuppone che le registrazioni sul L.U.L. siano coerenti e la seconda invece che l’ammontare dei contributi sia diverso da quello dovuto in base alle registrazioni compiute.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono infondati.

Dispone l’art. 18, co.1 l. n.94/97 che “le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempoparziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,n.863, o in forma stagionale, coltivatori diretti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], iscritti allo SCAU”.

Diversamente da quanto dedotto in ricorso, l’agevolazione contributiva suppone quindi, oltre all’iscrizione allo SCAU, la qualità di coltivatore diretto.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’iscrizione allo SCAU non è costitutiva, dovendo la sussistenza di tale qualità essere accertata in concreto (Cass.1020/06, Cass.123/20 tra le tante), in particolare considerando il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue(Cass.15869/17).

Riguardo a detti requisiti, l’art.18, co.2 l. n.94/97 ha introdotto un affievolimento per il caso appunto di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale: il coltivatore diretto mantiene tale qualità dopo l’assunzione senza necessità che sia esclusiva o prevalente la sua attività di coltivazione manuale del fondo, e quindi tale da costituire la principale fonte di reddito: basta infatti che, “in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9”,egli presti la propria opera manuale anche solo abitualmente,senza esclusività o prevalenza, purché risieda sul fondo.

È vero –come allega la società ricorrente – che l’art.18, co.2 l. n.94/97 riferisce i requisiti di residenza e abitualità dell’attività alla permanenza dell’iscrizione negli elenchi SCAU, ma, come detto, l’iscrizione agli elenchi non ha valore costitutivo, sì che quando il comma 1 dell’art.18 parla di coltivatore diretto ai fini della concessione dell’agevolazione contributiva, esso non può non essere letto in combinato disposto con il secondo comma, di modo che lo sgravio compete se il soggetto assunto part-time sia effettivamente coltivatore diretto, laddove, come detto, i requisiti costitutivi di detta qualità vengono ora variati, proprio in ragione dell’assunzione e del connesso sgravio, bastando la mera abitualità dell’attività manuale di coltivazione del fondo e la residenza in esso.

Tanto è vero che importa il dato sostanziale rispetto al dato formale dell’iscrizione allo SCAU, che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ammesso, in caso di mancato esercizio effettivo dell’attività di coltivazione del fondo (in via esclusiva o prevalente secondo il regime generale, solo abituale in caso di assunzione part-time), sia la possibilità del giudice di disapplicare il provvedimento di iscrizione allo SCAU, sia la possibilità dell’Inps di contestare in via incidentale l’esistenza dei presupposti dell’iscrizione (Cass.2947/95).

Nel caso di specie, l’Inps ha provveduto poi a cancellare la lavoratrice dall’elenco SCAU proprio per la mancata accertata sussistenza dei requisiti necessari ad attribuirle la qualità di coltivatrice diretta.

I vizi del procedimento amministrativo conclusosi con la cancellazione, adombrati nel motivo di ricorso, non rilevano in questa sede, dove l’atto di cancellazione viene in luce non come fatto estintivo del diritto allo sgravio, ma solo incidenter tantum: il diritto allo sgravio manca infatti a prescindere dalla cancellazione dagli elenchi, ma già per il solo fatto che, in concreto, venne accertata l’assenza dei requisiti previsti dall’art.18, co.2 l. n.94/97.

Ciò rende anche ragione del motivo per cui, diversamente da quanto affermato nel terzo motivo di ricorso, la cancellazione dagli elenchi SCAU non può aver leso alcun affidamento legittimo: va ribadito che l’iscrizione non ha valore costitutivo della qualità di coltivatore diretto e il diritto all’agevolazione contributiva, prima ancora che in forza dell’iscrizione allo SCAU, compete in forza dell’effettiva presenza della qualità di coltivatore diretto secondo i requisiti fissati dall’art.18, co.2 l. n.94/97.

Per il resto, basta aggiungere che correttamente la Corte d’appello ha richiamato l’orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, secondo cui spetta all’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge richieste (tra le tante, v.

Cass.1157/18, Cass.18160/18).

Tale onere non può basarsi, come detto, sul solo dato formale dell’iscrizione allo SCAU, essendo fondato il diritto allo sgravio, anco r prima , sul dato sostanziale dell’effettiva ricorrenza della qualità di coltivatore diretto in capo all’assunto.

Il quarto motivo è inammissibile.Per un verso esso sottopone a critica il convincimento raggiunto dalla Corte circa il quadro probatorio dal quale ha desunto l’insussistenza dei requisiti di residenza sul fondo e di sfruttamento abituale del fondo per l’allevamento del bestiame.

Tale critica è tuttavia inammissibile poiché non deduce, come dovrebbe ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., alcun fatto storico omesso e decisivo sottoposto al contraddittorio delle parti, dovendosi ricordare che la censura di cattivo esercizio da parte del giudice del proprio prudente apprezzamento della prova, è ammissibile nei soli limiti del novellato art. 360, co.1 n.5 c.p.c. (Cass.

S.U. 20867/20).

Per altro verso il motivo si mostra generico laddove argomenta che la residenza sul fondo andrebbe intesa in senso non strettamente letterale, essendo sufficiente una vicinanza tra il luogo di residenza e il fondo tale da consentirne la cura quotidiana, ma poi non indica specificamente la distanza tra l’ubicazione dei fondi su cui era esercitato l’allevamento del bestiame e l’abitazione di residenza della lavoratrice.

Il ricorso parla di zona limitrofa rinviando ad alcuni documenti prodotti in primo grado, senza però indicarne specificamente il contenuto dal quale dovrebbe – in tesi – ricavarsi una vicinanza con l’abitazione tale da consentire la cura quotidiana dei fondi.

Il quinto motivo è infondato.

Una volta affermata l’omissione contributiva, stante l’assenza del diritto allo sgravio, come già affermato dalla sentenza impugnata, la sanzione civile ex art.116 co.8,lett. a) , l. n.388/00 è dovuta.Quanto alla sanzione amministrativa, anch’essa è dovuta (art.39 d.l. n.112/08): si fece figurare nel L.U.L., con infedele registrazione, che la lavoratrice era assunta part-time come coltivatrice diretta, nonostante mancasse tale qualità.

Né vi è incompatibilità giuridica tra la contemporanea applicazione della sanzione civile dell’omissione contributiva e della sanzione amministrativa, che hanno presupposti diversi:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7185-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] diretto sgravi R.G.N. 7185/2018 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 73/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 820/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO CHELa Corte d’appello di Veneziaconfermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale avverso un avviso di accertamento e conseguente avviso di addebito emessi dall’Inps e notificati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aventi ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti dalla società per aver indebitamente fruito di sgravi connessi alla assunzione a tempo parziale di una lavoratrice indicata come coltivatrice diretta. Riteneva la Corte d’appello, con ciò confermando l’accertamento svolto in primo grado, che non vi fossero i requisiti per fruire dello sgravio: la lavoratrice non risultava risiedere nel fondo su cui doveva svolgersi l’allevamento di bovini come da oggetto dell’azienda agricola di cui era titolare; inoltre, non risultava che la stessa si dedicasse abitualmente a svolgere opera manuale nell’azienda, considerato che l’unico reddito dichiarato era quello derivante dall’occupazione part- time. A ogni modo, la società non aveva assolto all’onere di dimostrare i requisiti necessari a fruire dello sgravio contributivo. Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale per cinque motivi illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, co.1 l. n.97/94. La Corte avrebbe errato nel ritenere che spettasse alla ricorrente provare i requisiti della residenza sul fondo e della abitualità dell’opera manuale nell’azienda agricola in capo alla lavoratrice assunta part-time, poiché la stessa era iscritta allo SCAU al tempo dell’assunzione e tanto doveva bastare per fruire degli sgravi. La residenza sul fondo e l’abitualità dell’opera manuale nell’azienda agricola sarebbero stati necessari soltanto alla lavorat rice per mantenere l’iscrizione allo SCAU, non anche al datore per fruire dell’agevolazione contributiva. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce nullità della sentenza in riferimento gli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte indebitamente fatto gravare sulla società l’onere di dimostrare i requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione presso lo SCAU. Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.21 nonies l. n.241/90 e dell’art.10 Statuto del contribuente. La Corte non avrebbe preso in considerazione il fatto che il provvedimento di cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dello SCAU successivamente adottato dall’Inps era illegittimo e andava disapplicato, in quanto disposto retroattivamente e lesivo del ragionevole affidamento della società circa la legittima iscrizione della stessa lavoratrice al tempo in cui avvenne l’assunzione part- time.Con il quarto motivo di ricorso,la società deduce nullità della sentenza per erronea valutazione dei mezzi di prova ex artt.61 ss., 115, 116, 210 c.p.c. La Corte non avrebbe ritenuto dimostrato il requisito della residenza sul fondo, dovendosi invece esso intendere in senso non strettamente letterale, ed essendo sufficiente una vicinanza tra il luogo di residenza e il fondo tale da consentirne la cura quotidiana, come era accaduto nel caso di specie. Di ciò era stata data dimostrazione nel corso del giudizio e la Corte aveva erroneamente valutato i mezzi di prova forniti. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.116, co.8, lett. a) , l. n.388/00, 39, co.1, 2, 7 d.l. n.112/08 e 1, 3, 4 l. n.689/81 per avere la Corte confermato anche le sanzioni civili e amministrative nonostante mancasse un’omissione contributiva. Inoltre,i presupposti giuridici delle due sanzioni sarebbero tra loro incompatibili, in quanto l’una presuppone che le registrazioni sul L.U.L. siano coerenti e la seconda invece che l’ammontare dei contributi sia diverso da quello dovuto in base alle registrazioni compiute. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono infondati. Dispone l’art. 18, co.1 l. n.94/97 che “le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempoparziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,n.863, o in forma stagionale, coltivatori diretti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], iscritti allo SCAU”. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, l’agevolazione contributiva suppone quindi, oltre all’iscrizione allo SCAU, la qualità di coltivatore diretto. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’iscrizione allo SCAU non è costitutiva, dovendo la sussistenza di tale qualità essere accertata in concreto (Cass.1020/06, Cass.123/20 tra le tante), in particolare considerando il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue(Cass.15869/17). Riguardo a detti requisiti, l’art.18, co.2 l. n.94/97 ha introdotto un affievolimento per il caso appunto di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale: il coltivatore diretto mantiene tale qualità dopo l’assunzione senza necessità che sia esclusiva o prevalente la sua attività di coltivazione manuale del fondo, e quindi tale da costituire la principale fonte di reddito: basta infatti che, “in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9”,egli presti la propria opera manuale anche solo abitualmente,senza esclusività o prevalenza, purché risieda sul fondo. È vero –come allega la società ricorrente – che l’art.18, co.2 l. n.94/97 riferisce i requisiti di residenza e abitualità dell’attività alla permanenza dell’iscrizione negli elenchi SCAU, ma, come detto, l’iscrizione agli elenchi non ha valore costitutivo, sì che quando il comma 1 dell’art.18 parla di coltivatore diretto ai fini della concessione dell’agevolazione contributiva, esso non può non essere letto in combinato disposto con il secondo comma, di modo che lo sgravio compete se il soggetto assunto part-time sia effettivamente coltivatore diretto, laddove, come detto, i requisiti costitutivi di detta qualità vengono ora variati, proprio in ragione dell’assunzione e del connesso sgravio, bastando la mera abitualità dell’attività manuale di coltivazione del fondo e la residenza in esso. Tanto è vero che importa il dato sostanziale rispetto al dato formale dell’iscrizione allo SCAU, che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ammesso, in caso di mancato esercizio effettivo dell’attività di coltivazione del fondo (in via esclusiva o prevalente secondo il regime generale, solo abituale in caso di assunzione part-time), sia la possibilità del giudice di disapplicare il provvedimento di iscrizione allo SCAU, sia la possibilità dell’Inps di contestare in via incidentale l’esistenza dei presupposti dell’iscrizione (Cass.2947/95). Nel caso di specie, l’Inps ha provveduto poi a cancellare la lavoratrice dall’elenco SCAU proprio per la mancata accertata sussistenza dei requisiti necessari ad attribuirle la qualità di coltivatrice diretta. I vizi del procedimento amministrativo conclusosi con la cancellazione, adombrati nel motivo di ricorso, non rilevano in questa sede, dove l’atto di cancellazione viene in luce non come fatto estintivo del diritto allo sgravio, ma solo incidenter tantum: il diritto allo sgravio manca infatti a prescindere dalla cancellazione dagli elenchi, ma già per il solo fatto che, in concreto, venne accertata l’assenza dei requisiti previsti dall’art.18, co.2 l. n.94/97. Ciò rende anche ragione del motivo per cui, diversamente da quanto affermato nel terzo motivo di ricorso, la cancellazione dagli elenchi SCAU non può aver leso alcun affidamento legittimo: va ribadito che l’iscrizione non ha valore costitutivo della qualità di coltivatore diretto e il diritto all’agevolazione contributiva, prima ancora che in forza dell’iscrizione allo SCAU, compete in forza dell’effettiva presenza della qualità di coltivatore diretto secondo i requisiti fissati dall’art.18, co.2 l. n.94/97. Per il resto, basta aggiungere che correttamente la Corte d’appello ha richiamato l’orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, secondo cui spetta all’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge richieste (tra le tante, v. Cass.1157/18, Cass.18160/18). Tale onere non può basarsi, come detto, sul solo dato formale dell’iscrizione allo SCAU, essendo fondato il diritto allo sgravio, anco r prima , sul dato sostanziale dell’effettiva ricorrenza della qualità di coltivatore diretto in capo all’assunto. Il quarto motivo è inammissibile.Per un verso esso sottopone a critica il convincimento raggiunto dalla Corte circa il quadro probatorio dal quale ha desunto l’insussistenza dei requisiti di residenza sul fondo e di sfruttamento abituale del fondo per l’allevamento del bestiame. Tale critica è tuttavia inammissibile poiché non deduce, come dovrebbe ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., alcun fatto storico omesso e decisivo sottoposto al contraddittorio delle parti, dovendosi ricordare che la censura di cattivo esercizio da parte del giudice del proprio prudente apprezzamento della prova, è ammissibile nei soli limiti del novellato art. 360, co.1 n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20). Per altro verso il motivo si mostra generico laddove argomenta che la residenza sul fondo andrebbe intesa in senso non strettamente letterale, essendo sufficiente una vicinanza tra il luogo di residenza e il fondo tale da consentirne la cura quotidiana, ma poi non indica specificamente la distanza tra l’ubicazione dei fondi su cui era esercitato l’allevamento del bestiame e l’abitazione di residenza della lavoratrice. Il ricorso parla di zona limitrofa rinviando ad alcuni documenti prodotti in primo grado, senza però indicarne specificamente il contenuto dal quale dovrebbe – in tesi – ricavarsi una vicinanza con l’abitazione tale da consentire la cura quotidiana dei fondi. Il quinto motivo è infondato. Una volta affermata l’omissione contributiva, stante l’assenza del diritto allo sgravio, come già affermato dalla sentenza impugnata, la sanzione civile ex art.116 co.8,lett. a) , l. n.388/00 è dovuta.Quanto alla sanzione amministrativa, anch’essa è dovuta (art.39 d.l. n.112/08): si fece figurare nel L.U.L., con infedele registrazione, che la lavoratrice era assunta part-time come coltivatrice diretta, nonostante mancasse tale qualità. Né vi è incompatibilità giuridica tra la contemporanea applicazione della sanzione civile dell’omissione contributiva e della sanzione amministrativa, che hanno presupposti diversi:
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