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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 41003/2023

Testo disponibile della fonte

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udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado - anche - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha rideterminato, riducendole, sia la pena principale che quelle accessorie fallimentari inflitte al predetto, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il vizio nella mancanza di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento.

All'esito del primo grado il giudice dell'udienza preliminare riconosceva all'Oberti le attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestategli (quella dei più fatti di bancarotta e quella della rilevante entità del anno) non ritenendo vi fossero circostanze valorizzabili per giustificare un giudizio di prevalenza diverse da quelle già prese in considerazione per la concessione delle predette attenuanti (e cioè li risarcimento del danno corrisposto alla procedura fallimentare a seguito di transazione), per poi determinare la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., e in particolare all'entità delle somme distratte.

Nell'atto di appello si era chiesto che la pena venisse quantificata in misura prossima al minimo edittale e comunque si insisteva per la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, con la sospensione condizionale, evidenziando circostanze trascurate dal g.u.p. che parevano sufficienti per giustificare un bilanciamento più favorevole: l'età dell'imputato, la lontananza temporale dei fatti, la sostanziale incensuratezza dello stesso, le sue condizioni di salute, il fatto che l'immobile trasferito in sede di scissione fraudolenta (capo A) fosse rimasto assoggettabile ad un'eventuale azione revocatoria non intentata dalla curatela attesa la transazione conclusa con l'imputato, il fatto che l'operazione di scissione fosse stata avallata da professionista e quindi non percepita fino in fondo come illecita, il buon comportamento processuale tenuto e il fatto che il dar rilievo agli importi distratti fosse un fuor d'opera e comunque eccessivamente penalizzante (essendo gli stessi già il fondamento di una delle due aggravanti in contestazione).

La Corte d'appello nel decidere ha così argomentato in quattro righe:".., tale appello può essere accolto in parte riducendo la pena principale e le pene accessorie irrogate...ciò in quanto in base ai parametri normativi di cui all'art. 133 cod. pen. tale riduzione della pena erogata risulta conforme ai fatti di imputazione e alla condizione concreta dell'imputato".

La motivazione è ictu ocu/i carente posto che nulla argomenta v quanto al bilanciamento pure a fronte di specifica richiesta avanzata con l'atto di appello sul punto.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.igs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino ai 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

In proposito, appare sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dì mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., in questi termini: Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); laddove peraltro nel caso di specie la Corte di appello ha comunque proceduto a ridurre la pena inflitta al ricorrente in primo grado da anni tre di reclusione ad anni due e mesi otto di reclusione - facendo espresso riferimento proprio a talune di quelle circostanze indicate nell'atto di appello, e richiamate nel ricorso in scrutinio, sintetizzandole nei seguenti termini "condizione concreta dell'imputato", espressione che ben può comprendere l'asserito stato dì incensuratezza, l'età e le condizioni di salute a cui fa riferimento il ricorso; finendo, per altro verso, in tal modo col motivare anche il rigetto dell'altra richiesta sul bilanciamento, sia pure per implicito, ritenendo quelle circostanze idonee a supportare una riduzione della pena base non anche un diverso giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti generiche, ed evidentemente le altre circostanze, parimenti evidenziate dalla difesa, non meritevoli di considerazione ai fini che occupano.

Le statuizioni relative ai giudizio di comparazione tra opposte circostanze sono sottratte al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi - anche - quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza, ovvero la sua conferma, abbia, sia pure per implicito, ritenuto in buona sostanza la pena irrogata a seguìto della riduzione apportata adeguata al fatto e alla condizione concreta dell'imputato; laddove, per altro verso, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra anch'essa tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima - come nella fattispecie in esame - al minimo anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 2 294 dei 20/03/2013, Rv. 256197 - 01).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado - anche - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha rideterminato, riducendole, sia la pena principale che quelle accessorie fallimentari inflitte al predetto, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il vizio nella mancanza di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento. All'esito del primo grado il giudice dell'udienza preliminare riconosceva all'Oberti le attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestategli (quella dei più fatti di bancarotta e quella della rilevante entità del anno) non ritenendo vi fossero circostanze valorizzabili per giustificare un giudizio di prevalenza diverse da quelle già prese in considerazione per la concessione delle predette attenuanti (e cioè li risarcimento del danno corrisposto alla procedura fallimentare a seguito di transazione), per poi determinare la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., e in particolare all'entità delle somme distratte. Nell'atto di appello si era chiesto che la pena venisse quantificata in misura prossima al minimo edittale e comunque si insisteva per la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, con la sospensione condizionale, evidenziando circostanze trascurate dal g.u.p. che parevano sufficienti per giustificare un bilanciamento più favorevole: l'età dell'imputato, la lontananza temporale dei fatti, la sostanziale incensuratezza dello stesso, le sue condizioni di salute, il fatto che l'immobile trasferito in sede di scissione fraudolenta (capo A) fosse rimasto assoggettabile ad un'eventuale azione revocatoria non intentata dalla curatela attesa la transazione conclusa con l'imputato, il fatto che l'operazione di scissione fosse stata avallata da professionista e quindi non percepita fino in fondo come illecita, il buon comportamento processuale tenuto e il fatto che il dar rilievo agli importi distratti fosse un fuor d'opera e comunque eccessivamente penalizzante (essendo gli stessi già il fondamento di una delle due aggravanti in contestazione). La Corte d'appello nel decidere ha così argomentato in quattro righe:".., tale appello può essere accolto in parte riducendo la pena principale e le pene accessorie irrogate...ciò in quanto in base ai parametri normativi di cui all'art. 133 cod. pen. tale riduzione della pena erogata risulta conforme ai fatti di imputazione e alla condizione concreta dell'imputato". La motivazione è ictu ocu/i carente posto che nulla argomenta v quanto al bilanciamento pure a fronte di specifica richiesta avanzata con l'atto di appello sul punto. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.igs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino ai 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. In proposito, appare sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dì mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., in questi termini: Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); laddove peraltro nel caso di specie la Corte di appello ha comunque proceduto a ridurre la pena inflitta al ricorrente in primo grado da anni tre di reclusione ad anni due e mesi otto di reclusione - facendo espresso riferimento proprio a talune di quelle circostanze indicate nell'atto di appello, e richiamate nel ricorso in scrutinio, sintetizzandole nei seguenti termini "condizione concreta dell'imputato", espressione che ben può comprendere l'asserito stato dì incensuratezza, l'età e le condizioni di salute a cui fa riferimento il ricorso; finendo, per altro verso, in tal modo col motivare anche il rigetto dell'altra richiesta sul bilanciamento, sia pure per implicito, ritenendo quelle circostanze idonee a supportare una riduzione della pena base non anche un diverso giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti generiche, ed evidentemente le altre circostanze, parimenti evidenziate dalla difesa, non meritevoli di considerazione ai fini che occupano. Le statuizioni relative ai giudizio di comparazione tra opposte circostanze sono sottratte al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi - anche - quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza, ovvero la sua conferma, abbia, sia pure per implicito, ritenuto in buona sostanza la pena irrogata a seguìto della riduzione apportata adeguata al fatto e alla condizione concreta dell'imputato; laddove, per altro verso, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra anch'essa tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima - come nella fattispecie in esame - al minimo anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 2 294 dei 20/03/2013, Rv. 256197 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di
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