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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21273/2026

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sentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di nuovo difensore del 16 marzo 2021,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 8 – n. 1565/2019, depositata il 5 aprile2019;Numero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del16 giugno 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso;1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentava all’Agenziadelle Entrate, in data 2 agosto 2012, istanza di disapplicazioneex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alfine di vedersi riconoscere, ai sensi dell’art. 172, comma 7,d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, l’utilizzo delle perdite edeccedenze di interessi passivi nella misura di € 1.644.263,00, aseguito dell’operazione di fusione per incorporazione dellaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta con atto del 14dicembre 2011, iscritto al registro delle imprese il 30 dicembre2011.[OSCURATO:PERSONA] regionale dell’Agenzia delle Entrate, con atto del21 dicembre 2012, dichiarava inammissibile l’istanza, in quantonon preventiva, ritenendo che (secondo l’indirizzo espressodall’Agenzia con circolare del 14 giugno 2010, n. 32/E),«l’istanza di interpello sarebbe qualificabile come preventiva sepresentata entro il 3 luglio 2012, atteso che per tale periodo diimposta il termine di presentazione della dichiarazione fiscale èstabilito alla data de 1° ottobre 2012».Con successiva istanza del 29 maggio 2013 la società chiedevanuovamente di poter disapplicare l’art. 172, comma 7, d.P.R. n.917/1986, allo scopo di riportare nella dichiarazione dellasocietà risultante dalla fusione maggiori perdite pregresse dellasocietà incorporante, pari complessivamente ad € 441.512,00.Trattavasi, in particolari, di perdite derivanti dalla deduzioneR.G.

N. 33942/2019 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026dall’imponibile IRES dell’IRAP relativa al costo del lavoro, inforza dell’art. 2, comma 1-quater, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall’art. 4,comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. dalla l. 26 aprile 2012,n. 44.Con provvedimento del 6 agosto 2013, n. 904-87966/2013 laDirezione regionale della Lombardia dichiarava inammissibileanche tale seconda istanza di disapplicazione, per mancanza delrequisito della preventività, in quanto presentata oltre il terminedi 90 gg. prima della scadenza del termine per la presentazionedella dichiarazione dei redditi.2.

Avverso tale provvedimento la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Milano la quale, con sentenza n. 4708/2015,depositata il 22 maggio 2015, lo dichiarava inammissibile,ritenendo il provvedimento di inammissibilità dell’istanza didisapplicazione, come tale, atto non impugnabile.3.

Interposto gravame dalla società contribuente, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, consentenza n. 5287/2016, pronunciata il 10 ottobre 2016 edepositata il 13 ottobre 2016, rigettava l’appello, confermandol’inammissibilità del ricorso.4.

Proposto, avverso quest’ultima sentenza, ricorso percassazione, questa Corte, con ordinanza n. 12353 del 18maggio 2018, accoglieva l’impugnazione, con rinvio, per nuovogiudizio, dinanzi alla C.T.R. della Lombardia.5.

Riassunto il giudizio, la C.T.R. della Lombardia – sez. n. 8,con sentenza n. 1565/2019, pronunciata il 22 marzo 2019, edepositata in segreteria il 5 aprile 2019, accoglieva l’appello,dichiarando illegittimo il provvedimento dell’Agenzia delleR.G.

N. 33942/2019 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026Entrate n. 904-87966/2013 ed accogliendo l’istanza didisapplicazione dell’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/19866.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lal’Agenia delle Entrate sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 5 novembre 2019).[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso5.

Con decreto presidenziale dell’11 marzo 2026 è stata quindifissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 16 giugno 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37-bis,comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 172, comma 7,d.P.R. n. 917/1986; 1, commi 1, 5, 6 e 7, d.P.R. 19 giugno1998, n. 259, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che ilcontribuente che presenti un’istanza di disapplicazione di normaantielusiva, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n.600/1973, non sia tenuta a presentarla non oltre il termine di90 gg. prima della scadenza del termine per presentare ladichiarazione dei redditi, termine che nella specie era scaduto.2.

Il motivo è infondato.L’Agenzia delle Entrate contesta l’ammissibilità dell’istanza didisapplicazione ex art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, inquanto presentata oltre il termine di novanta giorni prima dellaR.G.

N. 33942/2019 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026scadenza del termine per la presentazione della dichiarazionedei redditi.Ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 le normetributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi,limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizionisoggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario,possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri chenella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevanoverificarsi.A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttoreregionale delle entrate competente per territorio, descrivendocompiutamente l'operazione e indicando le disposizioninormative di cui chiede la disapplicazione.

Con decreto delMinistro delle finanze sono disciplinate le modalità perl'applicazione del presente comma.

Il decreto al quale larichiamata disposizione rinvia è il D.M. 259/1998.Orbene, come affermato dalla C.T.R., non è previsto untermine decadenziale per la presentazione di tale istanza, equesto non può essere tratto dai termini che la Direzionegenerale delle Entrate è tenuta a rispettare in forza del citatodecreto ministeriale.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l'interpellopreventivo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973,nella formulazione anteriore al 2015, a differenza di quelloordinario di cui all'art. 11 della l. n. 212 del 2000 (anche nellaversione anteriore al 2015), caratterizzato dalla vincolativitàdella risposta, deve precedere il comportamento oggettodell'istanza del contribuente, sicché è tempestivo quando siaformulato prima della scadenza del termine di presentazionedella dichiarazione dei redditi, restando invece irrilevante quelloR.G.

N. 33942/2019 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026di 90 giorni prima della dichiarazione posto a carico dell'Ufficioper rispondere.

In caso di mancata proposizione in tempo utileper l'ottenimento della pronuncia dell'Amministrazione, infatti,il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propriobblighi come se questa fosse stata negativa, salva la possibilitàdi regolarizzazione successiva della situazione» (Cass. 20gennaio 2020, n. 1317; v. anche Cass. 31 ottobre 2024, n.28097).3.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Risultando soccombente Amministrazione pubblica ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato e difesadall’Avvocatura dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaliquidano in 2.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 16 giugno 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 33942/2019 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di nuovo difensore del 16 marzo 2021,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 8 – n. 1565/2019, depositata il 5 aprile2019;Numero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del16 giugno 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso;1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentava all’Agenziadelle Entrate, in data 2 agosto 2012, istanza di disapplicazioneex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alfine di vedersi riconoscere, ai sensi dell’art. 172, comma 7,d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, l’utilizzo delle perdite edeccedenze di interessi passivi nella misura di € 1.644.263,00, aseguito dell’operazione di fusione per incorporazione dellaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta con atto del 14dicembre 2011, iscritto al registro delle imprese il 30 dicembre2011.[OSCURATO:PERSONA] regionale dell’Agenzia delle Entrate, con atto del21 dicembre 2012, dichiarava inammissibile l’istanza, in quantonon preventiva, ritenendo che (secondo l’indirizzo espressodall’Agenzia con circolare del 14 giugno 2010, n. 32/E),«l’istanza di interpello sarebbe qualificabile come preventiva sepresentata entro il 3 luglio 2012, atteso che per tale periodo diimposta il termine di presentazione della dichiarazione fiscale èstabilito alla data de 1° ottobre 2012».Con successiva istanza del 29 maggio 2013 la società chiedevanuovamente di poter disapplicare l’art. 172, comma 7, d.P.R. n.917/1986, allo scopo di riportare nella dichiarazione dellasocietà risultante dalla fusione maggiori perdite pregresse dellasocietà incorporante, pari complessivamente ad € 441.512,00.Trattavasi, in particolari, di perdite derivanti dalla deduzioneR.G. N. 33942/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026dall’imponibile IRES dell’IRAP relativa al costo del lavoro, inforza dell’art. 2, comma 1-quater, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall’art. 4,comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. dalla l. 26 aprile 2012,n. 44.Con provvedimento del 6 agosto 2013, n. 904-87966/2013 laDirezione regionale della Lombardia dichiarava inammissibileanche tale seconda istanza di disapplicazione, per mancanza delrequisito della preventività, in quanto presentata oltre il terminedi 90 gg. prima della scadenza del termine per la presentazionedella dichiarazione dei redditi.2. Avverso tale provvedimento la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Milano la quale, con sentenza n. 4708/2015,depositata il 22 maggio 2015, lo dichiarava inammissibile,ritenendo il provvedimento di inammissibilità dell’istanza didisapplicazione, come tale, atto non impugnabile.3. Interposto gravame dalla società contribuente, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, consentenza n. 5287/2016, pronunciata il 10 ottobre 2016 edepositata il 13 ottobre 2016, rigettava l’appello, confermandol’inammissibilità del ricorso.4. Proposto, avverso quest’ultima sentenza, ricorso percassazione, questa Corte, con ordinanza n. 12353 del 18maggio 2018, accoglieva l’impugnazione, con rinvio, per nuovogiudizio, dinanzi alla C.T.R. della Lombardia.5. Riassunto il giudizio, la C.T.R. della Lombardia – sez. n. 8,con sentenza n. 1565/2019, pronunciata il 22 marzo 2019, edepositata in segreteria il 5 aprile 2019, accoglieva l’appello,dichiarando illegittimo il provvedimento dell’Agenzia delleR.G. N. 33942/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026Entrate n. 904-87966/2013 ed accogliendo l’istanza didisapplicazione dell’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/19866. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lal’Agenia delle Entrate sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 5 novembre 2019).[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso5. Con decreto presidenziale dell’11 marzo 2026 è stata quindifissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 16 giugno 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37-bis,comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 172, comma 7,d.P.R. n. 917/1986; 1, commi 1, 5, 6 e 7, d.P.R. 19 giugno1998, n. 259, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che ilcontribuente che presenti un’istanza di disapplicazione di normaantielusiva, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n.600/1973, non sia tenuta a presentarla non oltre il termine di90 gg. prima della scadenza del termine per presentare ladichiarazione dei redditi, termine che nella specie era scaduto.2. Il motivo è infondato.L’Agenzia delle Entrate contesta l’ammissibilità dell’istanza didisapplicazione ex art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, inquanto presentata oltre il termine di novanta giorni prima dellaR.G. N. 33942/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026scadenza del termine per la presentazione della dichiarazionedei redditi.Ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 le normetributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi,limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizionisoggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario,possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri chenella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevanoverificarsi.A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttoreregionale delle entrate competente per territorio, descrivendocompiutamente l'operazione e indicando le disposizioninormative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto delMinistro delle finanze sono disciplinate le modalità perl'applicazione del presente comma. Il decreto al quale larichiamata disposizione rinvia è il D.M. 259/1998.Orbene, come affermato dalla C.T.R., non è previsto untermine decadenziale per la presentazione di tale istanza, equesto non può essere tratto dai termini che la Direzionegenerale delle Entrate è tenuta a rispettare in forza del citatodecreto ministeriale.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l'interpellopreventivo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973,nella formulazione anteriore al 2015, a differenza di quelloordinario di cui all'art. 11 della l. n. 212 del 2000 (anche nellaversione anteriore al 2015), caratterizzato dalla vincolativitàdella risposta, deve precedere il comportamento oggettodell'istanza del contribuente, sicché è tempestivo quando siaformulato prima della scadenza del termine di presentazionedella dichiarazione dei redditi, restando invece irrilevante quelloR.G. N. 33942/2019 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33942/2019Numero sezionale 4949/2026Numero di raccolta generale 21273/2026Data pubblicazione 23/06/2026di 90 giorni prima della dichiarazione posto a carico dell'Ufficioper rispondere. In caso di mancata proposizione in tempo utileper l'ottenimento della pronuncia dell'Amministrazione, infatti,il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propriobblighi come se questa fosse stata negativa, salva la possibilitàdi regolarizzazione successiva della situazione» (Cass. 20gennaio 2020, n. 1317; v. anche Cass. 31 ottobre 2024, n.28097).3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Risultando soccombente Amministrazione pubblica ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato e difesadall’Avvocatura dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaliquidano in 2.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 16 giugno 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 33942/2019 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris