CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 41230/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Bologna, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati ex artt. 10 quater Dlgs. 74/2000 e 14 comma 7 e 40 Dlgs. 504/1995, assolvendolo dal reato di cui al capo b) ex artt. 14 comma 7 e 40 Dlgs. 504/1995, rideterminando la pena finale e confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Si rappresenta con il primo il vizio di violazione di legge processuale, per mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale in violazione dell'art. 23 bis comma 2 D.L. 28 ottobre 2020 conv. in L. 18/12/2020 n. 176. n. 137, con conseguente nullità ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 per divieto di analogia in malann partem e della riserva di legge e di prevedibilità della legge penale nonché il vizio di motivazione. Si contesta l'applicazione dell'art. 10 quater a qualsiasi tipo di compensazione riguardante imposte e quindi a compensazioni anche orizzontali, osservandosi, in sintesi, che in tal senso non deporrebbe la interpretazione sistematica della norma - relativa a tributi - e la sua stessa lettera. Né soccorrerebbero altre disposizioni come l'art. 17 del Dlgs. 241/1997, potendosi al più estendere il campo della norma incriminatrice fino solo a ricomprendere la rilevanza di altri tributi diversi dalla imposta sui redditi e dall'IVA solo sotto il profilo attivo, ossia dell'importo dovuto come indicato nel modello F24 , mentre l'importo non dovuto - profilo passivo - rimarrebbe circoscritto alle somme dovute all'IVA o alle imposte sui redditi. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge in ordine all'art.62 bis cod. pen. e per la mancata concessione delle relative attenuanti, e vizi di motivazione, circa il relativo diniego. Si contesta la mancata valorizzazione della incensuratezza del ricorrente, da non valutare in maniera parcellizzata, si contesta altresì il giudizio di gravità dei fatti, con incidenza anche in tema di dosimetria della pena 6. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge in ordine alla confisca disposta, da revocarsi, e comunque in ordine alla determinazione del suo importo che avrebbe dovuto essere ridotto in relazione alle riconosciute spese di carburante [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Proprio la valorizzazione da parte del ricorrente della propria pec, quale strumento di interlocuzione con il collegio, nel quadro cartolare di riferimento, con la quale rappresentava di non avere ricevuto le conclusioni del procuratore e di scegliere comunque di inviare le proprie conclusioni, integra la sanatoria della dedotta nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. rinunziando il ricorrente ad eccepire il mancato invio ed avvalendosi 2 IL delle facoltà di cui alle esposte conclusioni. Cio', ovviamente, nel presupposto della mancata comunicazione delle conclusioni del procuratore (che come appresso indicato si configura, in realtà, in termini di tardiva comunicazione) e alla luce dell'indirizzo per cui, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero, in violazione dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, anche soltanto ad uno dei difensori del medesimo imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., (Sez. 6 - , Sentenza n. 7069 del 08/02/2022 Ud. (dep. 28/02/2022) Rv. 282905 - 01). Nel caso peculiare in esame, il difensore ha invero mostrato di avere consapevolezza del mancato invio e di scegliere comunque di avvalersi delle proprie facoltà pur connesse, anche, all'atto mancante. Sta di fatto che questo collegio ritiene opportuno anche evidenziare l'indirizzo per il quale nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 10864 del 01/02/2024 Ud. (dep. 14/03/2024) Rv. 286087 - O Sez. 2 - , Sentenza n. 27880 del 16/05/2023 Ud. (dep. 27/06/2023 ) Rv. 284898 - 01). Del resto le deduzioni tese a dare dimostrazione dell'intervenuto pregiudizio al diritto di difesa, peraltro per lo più correlate, alla luce degli atti disponibili e che come tali questa Corte può esaminare, emergendo una questione di tipo processuale, non già ad un mancato invio - come sostenuto dalla difesa - bensì ad un invio tardivo (del 19.10.2023), appaiono generiche a fronte della scelta, all'epoca priva di obiezioni, di inviare le proprie conclusioni, e a fronte della mancata illustrazione, altresì, del contenuto delle conclusioni di controparte che, inviate tardivamente, come si assume, seppur in subordine, dallo stesso ricorrente, avrebbe intaccato il più completo (ma non se ne precisa meglio tale effetto) esercizio del diritto di difesa. Né è condivisibile la tesi per cui la mancata disponibilità di 5 giorni per inviare le proprie conclusioni (da parte della difesa) integrerebbe di per sè il pregiudizio lamentato; tanto va evidenziato alla luce della giurisprudenza di legittimità, per cui nel giudizio cartolare d'appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito tardivo, per via telematica, al difensore dell'imputato, delle conclusioni scritte del procuratore generale, non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. (Sez. 7 - , Ordinanza n. 32812 del 16/03/2023 Rv. 285331 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, avendo la corte di appello fatto corretta applicazione dei principi che supportano la contestata interpretazione della portata dell'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, anche con riguardo ad imposte diverse da quelle dei redditi e dell'IVA. Va quindi ribadito che la compensazione di cui al reato ex art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ricomprende sia quella c.d. verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, sia quella c.d. orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all'IVA. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.10-quater, d.lgs. n.74 del 2000, richiamando espressamente l'art.17, d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, risulta applicabile anche alle ipotesi di indebita compensazione tra crediti risultanti da dichiarazioni fiscali ed altre imposte, contributi previdenziali ed assistenziali, premi Inail ed altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, agli enti locali od altri enti). (Sez. 3 - , Sentenza n. 13149 del 03/03/2020 Cc. (dep. 28/04/2020 ) Rv. 279118 - 01) in tal senso anche Sez. 6 - , Sentenza n. 37085 del 28/09/2021 Cc. (dep. 12/10/2021 ) Rv. 281958 - 01). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato a fronte di una motivazione articolata e coerente, che attinge a ben note regole giuridiche circa la non rilevanza, ai fini della valutazione delle attenuanti generiche, della incensuratezza nonché fa riferimento a strumenti logici inattaccabili quanto agli importi sottratti e alle modalità di azione, con incidenza anche sul dolo del reato. Per cui a fronte di una congrua motivazione le deduzioni difensive, lungi dal proporre vizi logici "manifesti", rappresentano personali ricostruzioni di merito, inammissibili in questa sede. 4. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 alla confisca dei beni e alla determinazione del relativo importo. Si rappresentano dati, emergenti dalle verifiche effettuate con ricorso al cd. "spesometro", in ragione dei quali la corte di appello avrebbe dovuto detrarre dall'importo ritenuto oggetto di confisca la spesa effettiva di euro 30.000 per carburante. Il motivo è inammissibile per quanto sopra rilevato, quanto alla revoca della confisca, e alla luce della risposta, in punto di richiesta riduzione di quanto confiscato, congruamente fornita dai giudici e con cui il ricorrente non si confronta. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricors