CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16816/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 15/03/2001 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto, non trattandosi — a differenza di quanto indicato dal ricorrente - di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rbetta A dre Gen DEposrMTA '1 A¦ 1 M2O26 F