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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1023/2021

ECLI:EU:T:2021:858
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TO0524(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑524/16) «Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello statuto del 2014 – Giorni per il viaggio – Congedo nel paese d’origine – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di una decisione che attua la sostituzione dei giorni per il viaggio con l’attribuzione di un numero ridotto di giorni di congedo a titolo di congedo nel paese di origine – Collocamento a riposo d’ufficio del ricorrente in corso di causa – Conservazione dell’interesse ad agire (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, e allegato V, art. 7) (v. punti 27-29)

2. Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Giorni per il viaggio – Riforma dello Statuto – Sostituzione con il congedo nel paese d’origine – Discrezionalità del legislatore – Violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20; Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, allegato V, art. 7) (v. punti 34-53, 58-62)

3. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della regola nuova agli effetti futuri di una situazione sorta nel vigore della regola vecchia – Adozione del regolamento n. 1023/2013 che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti – Violazione dei diritti quesiti – Insussistenza (Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, allegato V, art. 7) (v. punti 63-66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di non concedere più al ricorrente, a decorrere dal 1 o gennaio 2014, i cinque giorni per il viaggio di cui egli beneficiava in precedenza, sulla base dell’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ( GU 2013, L 287, pag. 15 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle del procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TO0524(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑524/16) «Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello statuto del 2014 – Giorni per il viaggio – Congedo nel paese d’origine – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di una decisione che attua la sostituzione dei giorni per il viaggio con l’attribuzione di un numero ridotto di giorni di congedo a titolo di congedo nel paese di origine – Collocamento a riposo d’ufficio del ricorrente in corso di causa – Conservazione dell’interesse ad agire (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, e allegato V, art. 7) (v. punti 27-29) 2. Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Giorni per il viaggio – Riforma dello Statuto – Sostituzione con il congedo nel paese d’origine – Discrezionalità del legislatore – Violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20; Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, allegato V, art. 7) (v. punti 34-53, 58-62) 3. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della regola nuova agli effetti futuri di una situazione sorta nel vigore della regola vecchia – Adozione del regolamento n. 1023/2013 che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti – Violazione dei diritti quesiti – Insussistenza (Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, allegato V, art. 7) (v. punti 63-66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di non concedere più al ricorrente, a decorrere dal 1 o gennaio 2014, i cinque giorni per il viaggio di cui egli beneficiava in precedenza, sulla base dell’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ( GU 2013, L 287, pag. 15 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle del procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.