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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10202/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 7/7/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Gip del Tribunale di Como che, in data 23/1/2020, aveva riconosciuto la Giovane responsabile del delitto di truffa, condannandola alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata personalmente, con atto contenente la sola espressione della volontà di impugnare e riserva dei motivi al difensore.

3. Il ricorso è per più versi inammissibile.

Infatti, è proposto personalmente dall'imputata dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334) ed è, inoltre, privo delle ragioni a sostegno dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581, lett. d), cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e\PA-1\ NIZZ-t.A.~10..)-co 3.E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 7/7/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Gip del Tribunale di Como che, in data 23/1/2020, aveva riconosciuto la Giovane responsabile del delitto di truffa, condannandola alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata personalmente, con atto contenente la sola espressione della volontà di impugnare e riserva dei motivi al difensore. 3. Il ricorso è per più versi inammissibile. Infatti, è proposto personalmente dall'imputata dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334) ed è, inoltre, privo delle ragioni a sostegno dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581, lett. d), cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e\PA-1\ NIZZ-t.A.~10..)-co 3.E
Sentenza Cassazione n. 10202/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris