CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25193/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso :(7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il delitto di omicidio volontario in concorso con altra persona. In precedenza, il Tribunale del riesame aveva sostituito la misura detentiva con gli arresti domiciliari con divieto di contatti anche telefonici e telematici con persone diverse dal fratello convivente, i difensori e il medico curante. Le relazioni di servizio richiamate nella richiesta di aggravamento della misura segnalavano che [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopo la sostituzione della misura, aveva aperto un profilo Facebook a nome del fratello e aveva contattato il centro Anidra di Genova, nel cui ambito era avvenuto il delitto, e i suoi associati. Non veniva ritenuto credibile il fratello dell'indagato, che aveva sostenuto di avere aperto personalmente il profilo Facebook, sia perché, in precedenza, l'uomo non aveva alcun profilo, sia perché i contatti avvenivano durante il suo orario lavorativo. La violazione del divieto di contatti con i terzi era ritenutqaggravare il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Nell'atto di appello, la difesa aveva argomentato sulla veridicità delle dichiarazioni del fratello dell'indagato, sottolineando che il divieto di contatto con i terzi non vietava all'indagato di leggere post o notizie; aveva rimarcato, che, comunque, la violazione non poteva ritenersi grave. Il Tribunale ripercorreva la vicenda che aveva portato all'imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sottolineava che l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con modalità "blindate" aveva la finalità di evitare che [OSCURATO:PERSONA], tramite l'uso del personal computer, potesse mantenere i contatti con gli adepti della Comunità di cui era fondatore, continuando a manipolarli e a influenzarne abitudini e stili di vita, mantenendo, quale "maestro", quella forma di potere e di controllo che aveva portato alla morte di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale condivideva le considerazioni del Pubblico Ministero, che faceva presente che il profilo Facebook era stato aperto proprio in occasione della applicazione degli arresti domiciliari; il profilo restava aperto tutto il giorno e ad esso avevano accesso frequentatori del centro, in cui il fratello dell'indagato non era coinvolto se non marginalmente. L'apertura era avvenuta dall'utenza fissa dell'abitazione del fratello in un orario in cui [OSCURATO:PERSONA] era al lavoro; per di più, dopo che questi era stato sentito a sommarie informazioni, le impostazioni di privacy del profilo erano state modificate, rendendo non visibili i post inviati dagli amici e quelli precedenti. In definitiva, il fratello dell'indagato era inattendibile e l'indagato, in violazione del divieto, aveva ripreso i contatti con i frequentatori del [OSCURATO:PERSONA]: ciò dimostrava l'inadeguatezza della misura a tutelare le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. La condotta trasgressiva deve essere appurata con assoluta certezza e valutata con riferimento alla messa in pericolo delle esigenze cautelari. L'aggravamento della misura, quindi, non è automatico: di esso occorre valutarne la gravità e i motivi. Nel caso in esame, non vi era prova certa della violazione: il ricorrente argomenta su tale considerazione. Inoltre, il Tribunale aveva affermato che i commenti ad alcuni post del [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal loro contenuto, equivaleva a mantenere la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nella comunità: ma ciò significava non valutare l'entità del comportamento addebitato al ricorrente. Il ricorrente sottolinea, inoltre, che le indagini sull'omicidio erano state pressoché ultimate. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Nel valutare inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale aveva violato le regole di valutazione della prova: in realtà, gli unici riscontri oggettivi dimostravano che il creatore e l'utilizzatore del profilo Facebook era il fratello dell'indagato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Preliminarmente occorre inquadrare il contenuto della decisione oggetto della decisione del Tribunale per il riesame alla luce del delitto di omicidio volontario contestato al ricorrente. Si tratta di delitto per il quale trova applicazione la duplice presunzione, posta dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Si tratta di presunzione relativa, in quanto la norma permette di non applicare alcuna misura se "sono acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari" o di applicare una misura meno afflittiva della custodia in carcere nel caso in cui "sono acquisiti elementi dai quali risulti che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure". L'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari, con gli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello, con il divieto assoluto di contatto, si fondava su quella normativa: il Tribunale aveva, quindi, ritenuto che fossero stati acquisiti elementi dai quali risultava che le esigenze cautelari - di cui non si contesta la sussistenza - potevano essere soddisfatte con la misura meno afflittiva. Questo inquadramento fa comprendere che, accertate le violazioni ai divieti di contatti con terzi estranei, la valutazione richiesta al Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale del riesame non era quella "tipica" richiesta dall'art. 276 cod. proc. pen.: piuttosto, valutando "l'entità, i motivi e le circostanze della violazione", detti giudici erano chiamati a verificare se sussistessero ancora gli elementi dai quali risultava l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari, ovvero se tali elementi fossero venuti meno, dovendo, di conseguenza, trovare applicazione la misura più grave in forza della presunzione normativa. 2. Non a caso, l'ordinanza impugnata, nel ripercorrere le varie fasi della procedura cautelare, richiama la motivazione con cui lo stesso Tribunale del riesame aveva sostituito la misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari con gli arresti domiciliari, in particolare la convinzione espressa che "la sistemazione presso il fratello in Firenze presentava caratteri di stabilità e consentiva l'esecuzione della misura in un ambiente estraneo al contesto in cui erano avvenuti i fatti (centro Anidra di Borzonasca, provincia di Genova)". 3. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati e, per buona parte, le considerazioni ivi esposte sono inammissibili, in quanto sollecitano questa Corte di legittimità a valutare se i contatti fossero stati ripresi - se, cioè, l'apertura del profilo Facebook, benché intestato al fratello del ricorrente, fosse in realtà attribuibile o comunque utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] e se questi avesse in qualche modo contattato gli "amici", tutti appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] - e se la conseguente violazione fosse o meno grave e tale da giustificare il ripristino della custodia in carcere.Si tratta di valutazioni che non spettano al giudice di legittimità: comunque, l'ordinanza è ampiamente e logicamente motivata in ordine alla evidente riferibilità del profilo a [OSCURATO:PERSONA] e alla gravità della violazione (apparendo sufficienti pochi dati: l'apertura del profilo Facebook nei giorni immediatamente successivi alla sostituzione della misura; la circostanza che tutti gli "amici" appartenevano al [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] non frequentava; la circostanza che, dopo le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la privacy della pagina era stata cambiata impedendo la lettura dei post a coloro che non erano "amici"). Si deve ricordare che, in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036). Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 276 cod. proc. peli. denunciata con il primo motivo di ricorso: il Tribunale ha effettuato una esaustiva e logica valutazione dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione e ha preso atto dell'inadeguatezza della misura cautelare applicata in precedenza, con conseguente necessità di sua sostituzione con quella più grave. Si è trattato, per di più, della constatazione che la misura degli arresti domiciliari era inidonea fin dall'origine, contrariamente a quanto il Tribunale aveva ritenuto con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che la violazione delle prescrizioni era avvenuta nei giorni immediatamente successivi. 4. Il secondo motivo di ricorso richiama impropriamente l'art. 192 cod. proc. pen. Il giudice del merito può ritenere un testimone inattendibile - soprattutto nel caso in cui è strettamente legato alla persona dell'indagato e ne ha favorito la violazione contestata - purché motivi tale valutazione. Il ricorrente pretende, sulla base di un inciso dell'ordinanza in ordine alla inattendibilità di tutte le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], di trarre delle conseguenze "necessitate" in ordine all'insussistenza della violazione contestata a [OSCURATO:PERSONA]. Ma, ovviamente, la valutazione degli elementi indiziari non è "meccanica": l'ordinanza ha dato conto di tutti gli elementi disponibili e ne ha tratto una valutazione complessiva; comunque, il riferimento alla inattendibilità "di tutte le dichiarazioni" del fratello dell'indagato è reso comprensibile nel passo immediatamente successivo: "per cui appare evidente che [OSCURATO:PERSONA] si sia prestato ad aprire un profilo Facebook a suo nome per consentire al fratello i contatti con l'esterno e soprattutto con i membri della sua comunità". P.Q.M. C•4 C\1 cr) Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese eg processuali. Ct x cc=> ,4! Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c