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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20803/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure proposte con il ricorso e reiterate con la memoria difensiva trasmessa in vista della trattazione dell'odierna udienza, oltre Che generiche, sono Manifestamente infondate in presenza di corrette argomentazioni giuridiche con le quali, sulla scorta delle prove acquisite, è stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen. ed il correlativo elemento psicologico del reato (pag. 3 sentenza impugnata) poiché l'imputato era a conoscenza del vincolo gravante sull'automobile dal mómento della sottoscrizione del verbale di sequestro / essendo indifferente la mancata notifica della successiva confisca per la sua irreperibilità; Considerato che la protrazione nel tempo della condotta è stata correttamente valutata come ostativa al giudizio di particolare tenuità del fatto (ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non essendo, a questo fine, sufficiente solo il parametro del valore economico del bene, trattandosi di un'auto "datata"; Rilevato, altresì, che, tenuto conto della contestata recidiva, il reato non è prescritto; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure proposte con il ricorso e reiterate con la memoria difensiva trasmessa in vista della trattazione dell'odierna udienza, oltre Che generiche, sono Manifestamente infondate in presenza di corrette argomentazioni giuridiche con le quali, sulla scorta delle prove acquisite, è stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen. ed il correlativo elemento psicologico del reato (pag. 3 sentenza impugnata) poiché l'imputato era a conoscenza del vincolo gravante sull'automobile dal mómento della sottoscrizione del verbale di sequestro / essendo indifferente la mancata notifica della successiva confisca per la sua irreperibilità; Considerato che la protrazione nel tempo della condotta è stata correttamente valutata come ostativa al giudizio di particolare tenuità del fatto (ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non essendo, a questo fine, sufficiente solo il parametro del valore economico del bene, trattandosi di un'auto "datata"; Rilevato, altresì, che, tenuto conto della contestata recidiva, il reato non è prescritto; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore I
Sentenza Cassazione n. 20803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris